Quesito
su RCA
- testimonianza nel risarcimento diretto (24/04/08)
Rivolgo un quesito di ordine giuridico per poter sciogliere
un dubbio nato da una contestazione avanzata da un Liquidatore
in riferimento ad un caso di Indennizzo Diretto Attivo ad una
firma.
La questione è la seguente: un Assicurato si rivolge
presso il nostro Ufficio Sinistri per denunciare un danno causato
alla propria macchina, regolarmente parcheggiata, da un soggetto
che incautamente ha effettuato una manovra di parcheggio. Testimone
del fatto è una minorenne di 15 anni di età. Qualora
la controparte non riconosca l’evento, la testimonianza
è la nostra prova chiave per poter sostenere il diritto
dell’Assicurato al risarcimento del danno.
Il Liquidatore contesta innanzitutto la forma della prova testimoniale
in quanto non corredata da copia della Carta di Identità
ma dal Permesso di soggiorno (la ragazza è infatti straniera).
In secondo luogo il Liquidatore contesta la validità
stessa della testimonianza perché fatta da minorenne.
Consultando la disciplina del Codice di procedura civile relativamente
alle prove testimoniali non ho ravvisato alcuna limitazione
in tal senso; anzi, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 248 relativamente alla limitazione testimoniale
dei minori di quattordici anni pronunciata da sentenza della
Corte costituzionale non fa che avvalorare la mia tesi.
Avrei necessità però di una conferma di quanto
ho potuto dedurre con i miei strumenti e soprattutto avrei bisogno
di capire se le motivazione addotte a sostegno della mia tesi
siano giustificate.
Assinews
risponde:
Fermo restando che la mancata denuncia della controparte non
interrompe la procedura di risarcimento diretto avanzata dall’assicurato/danneggiato,
sarebbe interessante conoscere le indicazioni contenute nella
denuncia suddetta, ricordando che entrambi i conducenti coinvolti
nel sinistro sono tenuti a presentare al proprio assicuratore
in forza dell’art. 143, 1° comma, del Codice delle
Assicurazioni.
A
parte ciò, è esatto che la Corte Costituzionale
(Sentenza 11 giugno 1975, n. 139) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 248 c.p.c., che ammetteva solo
eccezionalmente la testimonianza dei minori di quattordici anni,
non dei minorenni, cosa che comunque qui appare irrilevante,
vista l’età della testimone.
Per
quanto a nostra conoscenza, poi, il permesso di soggiorno rilasciato
a un cittadino straniero, no fa le veci di un documento di identità,
documento del quale lo straniero deve essere in possesso.