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Quesito su RCA - testimonianza nel risarcimento diretto (24/04/08)


Rivolgo un quesito di ordine giuridico per poter sciogliere un dubbio nato da una contestazione avanzata da un Liquidatore in riferimento ad un caso di Indennizzo Diretto Attivo ad una firma.
La questione è la seguente: un Assicurato si rivolge presso il nostro Ufficio Sinistri per denunciare un danno causato alla propria macchina, regolarmente parcheggiata, da un soggetto che incautamente ha effettuato una manovra di parcheggio. Testimone del fatto è una minorenne di 15 anni di età. Qualora la controparte non riconosca l’evento, la testimonianza è la nostra prova chiave per poter sostenere il diritto dell’Assicurato al risarcimento del danno.
Il Liquidatore contesta innanzitutto la forma della prova testimoniale in quanto non corredata da copia della Carta di Identità ma dal Permesso di soggiorno (la ragazza è infatti straniera).
In secondo luogo il Liquidatore contesta la validità stessa della testimonianza perché fatta da minorenne.
Consultando la disciplina del Codice di procedura civile relativamente alle prove testimoniali non ho ravvisato alcuna limitazione in tal senso; anzi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 248 relativamente alla limitazione testimoniale dei minori di quattordici anni pronunciata da sentenza della Corte costituzionale non fa che avvalorare la mia tesi.
Avrei necessità però di una conferma di quanto ho potuto dedurre con i miei strumenti e soprattutto avrei bisogno di capire se le motivazione addotte a sostegno della mia tesi siano giustificate.

Assinews risponde:
Fermo restando che la mancata denuncia della controparte non interrompe la procedura di risarcimento diretto avanzata dall’assicurato/danneggiato, sarebbe interessante conoscere le indicazioni contenute nella denuncia suddetta, ricordando che entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro sono tenuti a presentare al proprio assicuratore in forza dell’art. 143, 1° comma, del Codice delle Assicurazioni.

A parte ciò, è esatto che la Corte Costituzionale (Sentenza 11 giugno 1975, n. 139) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 248 c.p.c., che ammetteva solo eccezionalmente la testimonianza dei minori di quattordici anni, non dei minorenni, cosa che comunque qui appare irrilevante, vista l’età della testimone.

Per quanto a nostra conoscenza, poi, il permesso di soggiorno rilasciato a un cittadino straniero, no fa le veci di un documento di identità, documento del quale lo straniero deve essere in possesso.

 

 

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