Quesito
su RCA - sanzione ISVAP a intermediario privo della documentazione
dell'alienazione del veicolo assicurato (21/04/08)
L'ISVAP ha sanzionato un Agente perché questi all'atto
della sostituzione dell'auto non si è fatto consegnare
dal cliente la documentazione relativa all'alienazione della
vecchia auto.
Già la 990 prevedeva questa regola, ma allora vigeva
la tassa di circolazione, oggi vige la tassa di proprietà.
Ora mi pongo questo problema: é giusto che l’ISVAP
mi obblighi l'alienazione di un veicolo per il quale ho pagato
una tassa di proprietà, che non mi verrà nemmeno
rimborsata per il mancato godimento comunque acquisito?
Certamente nessuno pensa di tenersi un'auto, continuare a pagare
un'imposta, per il semplice diletto di potersela ammirare nel
cortile di casa o in garage, ma certamente qualcuno potrebbe
pensare di tenerla, fino alla scadenza dell'imposta, per cercare
di "venderla" piuttosto che "svenderla",
o per tanti altri motivi che non mi dilungo ad elencare.
A me questa pare un'imposizione fortemente vessatoria - per
non dire ai limiti della legalità- nei confronti dei
consumatori.
Assinews
risponde:
La normativa sul trasferimento del contratto di assicurazione
da un veicolo alienato a un veicolo di nuova acquisizione risale
ai primissimi tempi dell’assicurazione obbligatoria, quando
venne introdotta una deroga all’art. 1918 c.c., norma
secondo la quale l’alienazione della cosa assicurata non
è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Ciò
premesso, oggi il caso della sostituzione costituisce l’ipotesi
c) del primo comma dell’art. 171 del Codice delle Assicurazioni,
ovverosia una delle opzioni che si presentano all’assicurato
nel caso di vendita del veicolo assicurato.
In
tal caso l’assicurato - come dispongono di norma le Condizioni
Generali di Assicurazione delle polizze RCA – deve documentare
l’avvenuta alienazione; non facendolo non avrebbe diritto
al mantenimento della stessa classe di merito sul nuovo veicolo,
veicolo che andrebbe invece assicurato con l’inserimento
dello stesso nella classe di ingresso B/M.
La
sanzione dell’ISVAP attiene quindi alla violazione della
normativa sulla formula tariffaria B/M in quanto, in assenza
di vendita del vecchio veicolo, il veicolo nuovo doveva essere
assicurato inserendolo nella classe di ingresso.
Riteniamo che siano estranee al caso in esame le osservazioni
del lettore sulla tassazione degli autoveicoli né quelle
sui motivi che possono avere indotto l’assicurato a tenere
fermo il veicolo che è stato privato di assicurazione,
senza alienarlo.
Osserviamo
peraltro che:
1) Ci risulta largamente disattesa la norma che impone all’assicuratore
di accertarsi dell’avvenuta vendita, senza, naturalmente,
che ciò giustifichi il mancato assolvimento di tale obbligo.
2)
Sempre sotto l’aspetto pratico, ci risulta che i veicoli
tenuti fermi su area privata senza assicurazione o sono relitti
oppure ben presto ritornano in circolazione e, in tali casi
l’assicurato pretende, senza averne diritto, che il vecchio
veicolo riprenda la classe di merito che aveva prima della vendita
dichiarata ma mai avvenuta, con conseguente diatriba tra le
parti.
A
seguito del cosiddetto “decreto Bersani due” (legge
40/2007), vi è ora la possibilità di avere, personalmente
e nell’ambito familiare, un numero illimitato di veicoli,
della medesima tipologia, con la stessa classe di merito e,
di conseguenza, la rigidità della regolamentazione della
B/M si è molto allentata.
Lasciamo comunque al lettore individuare come usufruire, se
possibile, delle nuova disciplina per il caso che gli interessa,
sempre che l’assicurato non renda all’assicuratore
una dichiarazione non veritiera.