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Quesito su RCA - sanzione ISVAP a intermediario privo della documentazione dell'alienazione del veicolo assicurato (21/04/08)


L'ISVAP ha sanzionato un Agente perché questi all'atto della sostituzione dell'auto non si è fatto consegnare dal cliente la documentazione relativa all'alienazione della vecchia auto.
Già la 990 prevedeva questa regola, ma allora vigeva la tassa di circolazione, oggi vige la tassa di proprietà.

Ora mi pongo questo problema: é giusto che l’ISVAP mi obblighi l'alienazione di un veicolo per il quale ho pagato una tassa di proprietà, che non mi verrà nemmeno rimborsata per il mancato godimento comunque acquisito?

Certamente nessuno pensa di tenersi un'auto, continuare a pagare un'imposta, per il semplice diletto di potersela ammirare nel cortile di casa o in garage, ma certamente qualcuno potrebbe pensare di tenerla, fino alla scadenza dell'imposta, per cercare di "venderla" piuttosto che "svenderla", o per tanti altri motivi che non mi dilungo ad elencare.
A me questa pare un'imposizione fortemente vessatoria - per non dire ai limiti della legalità- nei confronti dei consumatori.

Assinews risponde:
La normativa sul trasferimento del contratto di assicurazione da un veicolo alienato a un veicolo di nuova acquisizione risale ai primissimi tempi dell’assicurazione obbligatoria, quando venne introdotta una deroga all’art. 1918 c.c., norma secondo la quale l’alienazione della cosa assicurata non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Ciò premesso, oggi il caso della sostituzione costituisce l’ipotesi c) del primo comma dell’art. 171 del Codice delle Assicurazioni, ovverosia una delle opzioni che si presentano all’assicurato nel caso di vendita del veicolo assicurato.

In tal caso l’assicurato - come dispongono di norma le Condizioni Generali di Assicurazione delle polizze RCA – deve documentare l’avvenuta alienazione; non facendolo non avrebbe diritto al mantenimento della stessa classe di merito sul nuovo veicolo, veicolo che andrebbe invece assicurato con l’inserimento dello stesso nella classe di ingresso B/M.

La sanzione dell’ISVAP attiene quindi alla violazione della normativa sulla formula tariffaria B/M in quanto, in assenza di vendita del vecchio veicolo, il veicolo nuovo doveva essere assicurato inserendolo nella classe di ingresso.

Riteniamo che siano estranee al caso in esame le osservazioni del lettore sulla tassazione degli autoveicoli né quelle sui motivi che possono avere indotto l’assicurato a tenere fermo il veicolo che è stato privato di assicurazione, senza alienarlo.

Osserviamo peraltro che:
1) Ci risulta largamente disattesa la norma che impone all’assicuratore di accertarsi dell’avvenuta vendita, senza, naturalmente, che ciò giustifichi il mancato assolvimento di tale obbligo.

2) Sempre sotto l’aspetto pratico, ci risulta che i veicoli tenuti fermi su area privata senza assicurazione o sono relitti oppure ben presto ritornano in circolazione e, in tali casi l’assicurato pretende, senza averne diritto, che il vecchio veicolo riprenda la classe di merito che aveva prima della vendita dichiarata ma mai avvenuta, con conseguente diatriba tra le parti.

A seguito del cosiddetto “decreto Bersani due” (legge 40/2007), vi è ora la possibilità di avere, personalmente e nell’ambito familiare, un numero illimitato di veicoli, della medesima tipologia, con la stessa classe di merito e, di conseguenza, la rigidità della regolamentazione della B/M si è molto allentata.
Lasciamo comunque al lettore individuare come usufruire, se possibile, delle nuova disciplina per il caso che gli interessa, sempre che l’assicurato non renda all’assicuratore una dichiarazione non veritiera.

 

 

 

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