Quesiti
su RCA - pretesa responsabilità dell’agente
per mancato pagamento
in termini del premio (17/04/08)
Vi sottopongo il caso seguente:
Premesso che tra i miei clienti vi è la ditta
Alfa il 14.7.2000 alle ore 16,50, l'auto del mio cliente
investe un pedone.
Il relativo contrassegno risultava scaduto il 26.06.2000.
Alle ore 17,51 la rata di premio scaduta il 26.06.2000
viene pagata in Agenzia nelle mani del sottoscritto
e stampigliata con l'orologio marcatempo per dare
subito la copertura assicurativa e contestualmente
contabilizzata sul giornale di cassa che riporta appunto
l'ora delle 17,51.
All'apertura del sinistro la Direzione della Compagnia
Beta, la mia mandante, si dichiara estranea in quanto
il sinistro è fuori copertura, poiché
accaduto oltre i termini del secondo comma dell'art.
1901 c.c.
Il 11.1.2005 il sottoscritto viene chiamato in causa
dall'avvocato. che difende la ditta XY dalle richieste
del danneggiato, insieme alla Compagnia Beta..
L' avvocato. espone la seguente tesi:
siccome la ditta XY ha una pacchetto di polizze gestite
dal sottoscritto, era compito dell'Agente mantenere
in vigore le garanzie assicurative; che nessun avviso
di scadenza è stato inviato alla ditta XY,
oltre al fatto che l' Agente avrebbe dovuto incassare
la rata scaduta decurtando i 18 giorni di scopertura.
Essendo stata incassata la rata semestrale per intero,
il sinistro rientra in garanzia.
Il concetto dell’avvocato è questo:premesso
che la polizza prevedeva un pagamento annuale al 26.6.2000,
se il sinistro è accaduto il 14.7.2000, esso
sarebbe stato coperto dalla rata (tacito rinnovo)
che copriva il periodo dal 26.06.2000 al 26.06.2001;
essendo stata, la rata in questione, pagata il 14.7.2000
alle ore 17,51; ovvero 19 giorni oltre la scadenza;
io avrei dovuto incassare i 12 mesi meno i 19 giorni,
visto che ho incassato tutti i 12 mesi per intero,
dal 26.6.2000, il sinistro rientra in copertura.
Per questo comportamento "omissivo" il legale
della ditta Alfa, chiede al giudice che io venga condannato
al pagamento di quanto fosse stabilito dal giudice
a titolo di risarcimento, nel caso che la Compagnia
Beta non fosse condannata.
Chiaramente mi sto difendendo da queste accuse palesemente
pretestuose, ma volevo, se è possibile anche
una Vostra opinione, in quanto io ho agito nel rispetto
delle norme contabili della mia Direzione, ma ho anche
timore che a volte le sentenze in materia di R.C.
sono imprevedibili.
Inoltre può l'agente anticipare piccole somme
per conto dei clienti laddove i relativi premi possono
essere pagati anche in contanti?
Assinews
risponde:
Il sinistro non è risarcibile, ai sensi dell’art.
1901 c.c.
Pensiamo peraltro che la scadenza indicata sul contrassegno
sia la stessa indicata nel certificato di assicurazione,
essendo notorio che è a questo documento che
occorre fare riferimento per stabilire la durata dell’obbligo
della società assicuratrice (v. art. 127, 1°
comma, del Codice delle Assicurazioni.
Non sappiamo quali siano le procedure contabili della
sua mandante, ma riteniamo altamente improbabile che
la marcatura con l’orologio e la registrazione
contabile possano derogare a quanto disposto dall’art.
1901 c.c., ovvero che la decorrenza della garanzia
è dalle ore 24 del giorno del pagamento del
premio.
Comunque, sempre in applicazione della norma testé
citata del C.d.A., vogliamo pensare che lei abbia
indicato nel certificato rilasciato all’atto
del pagamento quale decorrenza della garanzia le ore
24 del 17 del luglio 2000, perche, se come a volte
accade, lei avesse erroneamente indicato le ore 24
del 26.6.2000 (data di scadenza del premio), la sua
società mandante sarebbe obbligata risarcire
il sinistro senza alcuna ombra di dubbio.
Ciò
premesso, le tesi del legale della ditta Alfa non
sono sostenibili.
L’Agente
non può essere ritenuto responsabile del mancato
pagamento del premio da parte dell’assicurato,
indipendentemente da un obbligo, giuridicamente inesistente,
di preavvisare l’assicurato della scadenza.
Bizzarra,
e di conseguenza del tutto inconsistente, è
la tesi relativa al mancato incasso di un pro rata
temporis dal giorno del pagamento al giorno della
scadenza successiva, mentre l’avvenuto incasso
dell’intero premio (premio che comunque era
interamente dovuto ope legis) avrebbe sanato, retroattivamente,
la scopertura ex art. 1901, secondo comma, c.c.