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Quesiti su RCA - pretesa responsabilità dell’agente per mancato pagamento
in termini del premio (17/04/08)


Vi sottopongo il caso seguente:
Premesso che tra i miei clienti vi è la ditta Alfa il 14.7.2000 alle ore 16,50, l'auto del mio cliente investe un pedone.
Il relativo contrassegno risultava scaduto il 26.06.2000.
Alle ore 17,51 la rata di premio scaduta il 26.06.2000 viene pagata in Agenzia nelle mani del sottoscritto e stampigliata con l'orologio marcatempo per dare subito la copertura assicurativa e contestualmente contabilizzata sul giornale di cassa che riporta appunto l'ora delle 17,51.
All'apertura del sinistro la Direzione della Compagnia Beta, la mia mandante, si dichiara estranea in quanto il sinistro è fuori copertura, poiché accaduto oltre i termini del secondo comma dell'art. 1901 c.c.
Il 11.1.2005 il sottoscritto viene chiamato in causa dall'avvocato. che difende la ditta XY dalle richieste del danneggiato, insieme alla Compagnia Beta..
L' avvocato. espone la seguente tesi:
siccome la ditta XY ha una pacchetto di polizze gestite dal sottoscritto, era compito dell'Agente mantenere in vigore le garanzie assicurative; che nessun avviso di scadenza è stato inviato alla ditta XY, oltre al fatto che l' Agente avrebbe dovuto incassare la rata scaduta decurtando i 18 giorni di scopertura.

Essendo stata incassata la rata semestrale per intero, il sinistro rientra in garanzia.
Il concetto dell’avvocato è questo:premesso che la polizza prevedeva un pagamento annuale al 26.6.2000, se il sinistro è accaduto il 14.7.2000, esso sarebbe stato coperto dalla rata (tacito rinnovo) che copriva il periodo dal 26.06.2000 al 26.06.2001; essendo stata, la rata in questione, pagata il 14.7.2000 alle ore 17,51; ovvero 19 giorni oltre la scadenza; io avrei dovuto incassare i 12 mesi meno i 19 giorni, visto che ho incassato tutti i 12 mesi per intero, dal 26.6.2000, il sinistro rientra in copertura.

Per questo comportamento "omissivo" il legale della ditta Alfa, chiede al giudice che io venga condannato al pagamento di quanto fosse stabilito dal giudice a titolo di risarcimento, nel caso che la Compagnia Beta non fosse condannata.
Chiaramente mi sto difendendo da queste accuse palesemente pretestuose, ma volevo, se è possibile anche una Vostra opinione, in quanto io ho agito nel rispetto delle norme contabili della mia Direzione, ma ho anche timore che a volte le sentenze in materia di R.C. sono imprevedibili.

Inoltre può l'agente anticipare piccole somme per conto dei clienti laddove i relativi premi possono essere pagati anche in contanti?

Assinews risponde:
Il sinistro non è risarcibile, ai sensi dell’art. 1901 c.c.
Pensiamo peraltro che la scadenza indicata sul contrassegno sia la stessa indicata nel certificato di assicurazione, essendo notorio che è a questo documento che occorre fare riferimento per stabilire la durata dell’obbligo della società assicuratrice (v. art. 127, 1° comma, del Codice delle Assicurazioni.
Non sappiamo quali siano le procedure contabili della sua mandante, ma riteniamo altamente improbabile che la marcatura con l’orologio e la registrazione contabile possano derogare a quanto disposto dall’art. 1901 c.c., ovvero che la decorrenza della garanzia è dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Comunque, sempre in applicazione della norma testé citata del C.d.A., vogliamo pensare che lei abbia indicato nel certificato rilasciato all’atto del pagamento quale decorrenza della garanzia le ore 24 del 17 del luglio 2000, perche, se come a volte accade, lei avesse erroneamente indicato le ore 24 del 26.6.2000 (data di scadenza del premio), la sua società mandante sarebbe obbligata risarcire il sinistro senza alcuna ombra di dubbio.

Ciò premesso, le tesi del legale della ditta Alfa non sono sostenibili.

L’Agente non può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato, indipendentemente da un obbligo, giuridicamente inesistente, di preavvisare l’assicurato della scadenza.

Bizzarra, e di conseguenza del tutto inconsistente, è la tesi relativa al mancato incasso di un pro rata temporis dal giorno del pagamento al giorno della scadenza successiva, mentre l’avvenuto incasso dell’intero premio (premio che comunque era interamente dovuto ope legis) avrebbe sanato, retroattivamente, la scopertura ex art. 1901, secondo comma, c.c.

 

 

 

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