Quesito
su preventivi e materiale informativo precontrattuale (09/04/08)
Sono un intermediario e mi trovo molto spesso a fare preventivi
Rca di potenziali nuovi clienti che non conoscendo né
me né il personale addetto non sono disposti a firmare
la ricevuta del materiale informativo precontrattuale ed aspesso
anche all'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Naturalmente i dati individuali sono strumentali alla costruzione
del profilo per emettere un preventivo adeguato.
Il software per l'emissione dei preventivi prevede un numero
progressivo di protocollo (come prescritto dalla normativa);
quindi mi posso trovare a stampare un preventivo per il quale
il potenziale cliente non accetta di firmare nessun documento,
neppure il rifiuto a fornirli.
Una risposta piuttosto frequente quando chiediamo la firma
della ricevuta (per l'allegato 7a, 7b, privacy etc..) è:
"Ah no, ho chiesto solo un preventivo non firmo niente".
La mia domanda è: pur avendo preventivamente rispettato
tutti gli obblighi informativi previsti, devo chiedere la
disponibilità alla firma della ricevuta condizionando
a questa il rilascio del preventivo?
Se non consegno il preventivo posso giustificare l'assenza
della ricevuta allegata in caso di un controllo dell'ISVAP?
Contravvengo all'obbligatorietà di rilascio del preventivo
condizionando la consegna alla raccolta della firma?
Assinews
risponde:
Poiché i preventivi debbono essere numerati ed hanno
un periodo di validità entro il quale l'assicuratore
non può mutare i termini contrattuali in essi contenuti,
se ne desume che essi debbono essere conservati.
Dunque l'emissione di un preventivo comporta l'obbligo di
conservarlo, e di conseguenza, di "trattare" i dati
in esso contenuti.
Ergo, poiché nessun trattamento è possibile
senza il consenso del titolare dei dati, il rifiuto di quest'ultimo
di consentire al trattamento dei propri dati legittima il
rifiuto dell'intermediario di emettere il preventivo.