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CVT - liquidazione sinistro – obbligo della fattura relativa alla riparazione (04/04/08)


A seguito di un sinistro (CAI mandatario a 2 firme) il perito relaziona che le riparazioni sono antieconomiche e quindi il cliente deve provvedere all’acquisto di un’auto nuova.

L’Ufficio Sinistri invia al cliente la liquidazione inerente il valore del mezzo, per quanto riguarda le spese di immatricolazione attende la demolizione del vecchio mezzo.

A distanza di due mesi il cliente acquista un nuovo mezzo e ci fa avere la fattura del concessionario con evidenziate € 450 per l’immatricolazione. Chiede altresì il rimborso del bollo per i giorni non usufruiti. Le targhe vengono radiate dal concessionario, al quale è stata consegnata l’auto danneggiata. L’Ufficio Sinistri non rimborsa né le spese di immatricolazione né il bollo, in quanto non c’è demolizione. E’ giusto? In base a quale legge?

Assinews risponde:
Il problema consiste nella determinazione dell’ammontare del danno subito dall’assicurato, nel quale non entrano certamente né le spese per l’immatricolazione del veicolo nuovo, né la relativa tassa automobilistica.

Premesso che abbiamo qualche perplessità circa il risarcimento della parte di tassa automobilistica pagata ma non goduta relativa al veicolo incidentato, secondo noi la richiesta dell’Ufficio Sinistri è corretta, in quanto si potrebbe pensare che l’autovettura sia stata radiata, ma non demolita, demolizione che deve avvenire nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Il concessionario, come avviene spesso, potrebbe essersi fatto trasferire la proprietà del veicolo per utilizzarne le parti ancora servibili, concedendo in cambio uno sconto sul prezzo dell’auto nuova.

 

 

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