CVT
- liquidazione sinistro – obbligo della fattura relativa
alla riparazione (04/04/08)
A seguito di un sinistro (CAI mandatario a 2 firme) il perito
relaziona che le riparazioni sono antieconomiche e quindi il cliente
deve provvedere all’acquisto di un’auto nuova.
L’Ufficio
Sinistri invia al cliente la liquidazione inerente il valore del
mezzo, per quanto riguarda le spese di immatricolazione attende
la demolizione del vecchio mezzo.
A distanza di due mesi il cliente acquista un nuovo mezzo e ci
fa avere la fattura del concessionario con evidenziate €
450 per l’immatricolazione. Chiede altresì il rimborso
del bollo per i giorni non usufruiti. Le targhe vengono radiate
dal concessionario, al quale è stata consegnata l’auto
danneggiata. L’Ufficio Sinistri non rimborsa né le
spese di immatricolazione né il bollo, in quanto non c’è
demolizione. E’ giusto? In base a quale legge?
Assinews
risponde:
Il
problema consiste nella determinazione dell’ammontare del
danno subito dall’assicurato, nel quale non entrano certamente
né le spese per l’immatricolazione del veicolo nuovo,
né la relativa tassa automobilistica.
Premesso che abbiamo qualche perplessità circa il risarcimento
della parte di tassa automobilistica pagata ma non goduta relativa
al veicolo incidentato, secondo noi la richiesta dell’Ufficio
Sinistri è corretta, in quanto si potrebbe pensare che
l’autovettura sia stata radiata, ma non demolita, demolizione
che deve avvenire nel rispetto delle specifiche norme in materia.
Il concessionario, come avviene spesso, potrebbe essersi fatto
trasferire la proprietà del veicolo per utilizzarne le
parti ancora servibili, concedendo in cambio uno sconto sul prezzo
dell’auto nuova.