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Quesito su RCA - conservazione della classe di merito (17/03/08)


Quesito su conservazione classe di merito:

Un assicurato era titolare di una polizza di R. C. Auto nel 2006 in classe di merito 1, con scadenza annuale al 30 novembre.
Il 30.11.2006 paga il premio assicurativo annuale per il periodo 30.11.2006 al 30.11.2007 per una Fiat Panda.
Nel giugno 2007 acquista una nuova auto e l’assicura sostituendola alla vecchia Fiat Panda mantenendo,come è normale, la sua vecchia classe di merito.
La Fiat Panda non viene né venduta, né rottamata, ma viene chiusa ferma in un garage privato.
Ora questo assicurato vorrebbe riattivare una copertura assicurativa sulla sua vecchia Panda e la mia compagnia, mi ha indicato di assegnarla in classe 18.
Non mi sento di dire che la mia compagnia mi stia indicando una cosa sbagliata ma la normativa in merito mi sembra, perlomeno,un po’ poco chiara visto che il comma 1 bis dell’art. 5 della legge 40/2007, integrando l’articolo 134 del codice delle assicurazioni, recita:
“In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni”.
Io ho fatto una riflessione al riguardo, se il mio assicurato non avesse sostituito la sua vecchia auto con la nuova e avesse tenuto in garage la Fiat Panda annullando la copertura assicurativa, avrebbe ora potuto assicurare la sua Panda in classe prima.
Sostituendo la sua vecchia auto con una nuova auto, ho il dubbio che possa farlo.
Visto che la vecchia auto è stata comunque in entrambi i casi tenuta in garage per questi 8 mesi cosa cambia?


Assinews risponde:
Sottoponiamo al lettore alcune disposizioni in tema di attestazione sullo stato del rischio.

1. La norma che egli cita (inserimento del comma 1 bis nell’art. 136 del Codice delle Assicurazioni) è stata modificata da un nuovo comma 1 bis) introdotto dal D. L.vo 6 novembre 2007, n. 168 (Attuazione e della V Direttiva sull’assicurazione auto), il quale recita:

1-bis, I soggetti di cui al comma 1 (proprietario, ecc.) hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP con il regolamento di cui al comma 1”.


2. L’art. 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 4 in materia di attestazione e sua consegna dispone oggi (dopo le modifiche apportate dal provvedimento ISVAP 8 febbraio 2008, n. 2590) che:
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato di riferisce."

Ciò premesso, ci chiediamo: che cosa ha dichiarato l’assicurato per ottenere dal proprio assicuratore il trasferimento dell’oggetto dell’assicurazione da un veicolo all’altro?
Forse che il primo veicolo, la Panda, era stata venduta?
Si sarebbe trattato di una dichiarazione non veritiera.

Né il Codice delle Assicurazioni, né l’ISVAP, né le C.G.A. delle polizze di mercato prevedono il caso della sostituzione anzidetta, con ritiro temporaneo dalla circolazione del veicolo precedentemente assicurato.
Noi riteniamo peraltro che non si versi in uno dei casi previsti dall'art. 8, comma 2, del Regolamento citato.

Il caso che ci viene esposto, non nuovo e fonte di innumerevoli controversie tra assicuratore ed assicurato potrebbe essere oggi risolto agevolmente da quanto dispone il comma 4 bis dell’art. 134 del C.d.A., introdotto dal decreto “Bersani due”, secondo il quale:
4 bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”.

Senza disconoscere la portata, a dir poco rivoluzionaria, di questa innovazione legislativa, per la sua interpretazione noi ci riferiamo alla relazione ISVAP al citato Provvedimento n. 2590, nel quale si legge:

…La possibilità di richiedere l’attestato di rischio durante lo svolgimento del rapporto contrattuale può rivestire utilità pratica in relazione alla possibilità, introdotta dalla legge 40/2007 (Bersani due; N.d.A.) di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, la stessa classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su un veicolo già assicurato”.

Poiché la Panda, ritornata in circolazione, tutto può dirsi tranne che “acquisto di un nuovo veicolo”, escludiamo l’applicabilità al caso dell’ultima disposizione di legge da noi citata.

Dobbiamo aggiungere però che l’ISVAP, rispondendo a una richiesta dello S.N.A., avrebbe interpretato in modo diverso il comma 4 bis già citato, nel senso di ammettere che con una vendita tra coniugi di un veicolo e conseguente reimmatricolazione del medesimo, questo possa essere inserito nella classe merito, ovviamente migliore, di un altro veicolo di proprietà dell’altro coniuge.

Non possiamo concordare con tale interpretazione e, senza alcuna polemica, vorremmo, in generale, che l’interpretazione delle leggi – in particolare quella alla quale qui ci riferiamo - fosse sempre autentica, ovvero fatta da chi l’ha scritta e fatta promulgare.

 

 

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