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Quesito
su RCA - conservazione della classe di merito
(17/03/08)
Quesito su conservazione classe di merito:
Un
assicurato era titolare di una polizza di R.
C. Auto nel 2006 in classe di merito 1, con
scadenza annuale al 30 novembre.
Il 30.11.2006 paga il premio assicurativo annuale
per il periodo 30.11.2006 al 30.11.2007 per
una Fiat Panda.
Nel giugno 2007 acquista una nuova auto e l’assicura
sostituendola alla vecchia Fiat Panda mantenendo,come
è normale, la sua vecchia classe di merito.
La Fiat Panda non viene né venduta, né
rottamata, ma viene chiusa ferma in un garage
privato.
Ora questo assicurato vorrebbe riattivare una
copertura assicurativa sulla sua vecchia Panda
e la mia compagnia, mi ha indicato di assegnarla
in classe 18.
Non mi sento di dire che la mia compagnia mi
stia indicando una cosa sbagliata ma la normativa
in merito mi sembra, perlomeno,un po’
poco chiara visto che il comma 1 bis dell’art.
5 della legge 40/2007, integrando l’articolo
134 del codice delle assicurazioni, recita:
“In caso di cessazione del rischio assicurato
o in caso di sospensione o di mancato rinnovo
del contratto di assicurazione per mancato utilizzo
del veicolo, l’ultimo attestato di rischio
conseguito conserva validità per un periodo
di 5 anni”.
Io ho fatto una riflessione al riguardo, se
il mio assicurato non avesse sostituito la sua
vecchia auto con la nuova e avesse tenuto in
garage la Fiat Panda annullando la copertura
assicurativa, avrebbe ora potuto assicurare
la sua Panda in classe prima.
Sostituendo la sua vecchia auto con una nuova
auto, ho il dubbio che possa farlo.
Visto che la vecchia auto è stata comunque
in entrambi i casi tenuta in garage per questi
8 mesi cosa cambia?
Assinews
risponde:
Sottoponiamo al lettore alcune disposizioni
in tema di attestazione sullo stato del rischio.
1.
La norma che egli cita (inserimento del comma
1 bis nell’art. 136 del Codice delle Assicurazioni)
è stata modificata da un nuovo comma
1 bis) introdotto dal D. L.vo 6 novembre 2007,
n. 168 (Attuazione e della V Direttiva sull’assicurazione
auto), il quale recita:
“1-bis,
I soggetti di cui al comma 1 (proprietario,
ecc.) hanno diritto di esigere in qualunque
momento, entro quindici giorni dalla richiesta,
l’attestazione sullo stato del rischio
relativo agli ultimi cinque anni del contratto
di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli
a motore, secondo le modalità stabilite
dall’ISVAP con il regolamento di cui al
comma 1”.
2. L’art. 8, comma 2,
del Regolamento ISVAP n. 4 in materia di attestazione
e sua consegna dispone oggi (dopo le modifiche
apportate dal provvedimento ISVAP 8 febbraio
2008, n. 2590) che:
“In caso di documentata cessazione
del rischio assicurato o in caso di sospensione
o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione
per mancato utilizzo del veicolo, risultante
da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validità
per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
scadenza del contratto al quale tale attestato
di riferisce."
Ciò
premesso, ci chiediamo: che cosa ha dichiarato
l’assicurato per ottenere dal proprio
assicuratore il trasferimento dell’oggetto
dell’assicurazione da un veicolo all’altro?
Forse che il primo veicolo, la Panda, era stata
venduta?
Si sarebbe trattato di una dichiarazione non
veritiera.
Né il Codice delle Assicurazioni, né
l’ISVAP, né le C.G.A. delle polizze
di mercato prevedono il caso della sostituzione
anzidetta, con ritiro temporaneo dalla circolazione
del veicolo precedentemente assicurato.
Noi riteniamo peraltro che non si versi in uno
dei casi previsti dall'art. 8, comma 2, del
Regolamento citato.
Il
caso che ci viene esposto, non nuovo e fonte
di innumerevoli controversie tra assicuratore
ed assicurato potrebbe essere oggi risolto agevolmente
da quanto dispone il comma 4 bis dell’art.
134 del C.d.A., introdotto dal decreto “Bersani
due”, secondo il quale:
“4 bis. L’impresa di assicurazione
in tutti i casi di stipulazione di un nuovo
contratto, relativo ad un veicolo della medesima
tipologia, acquistato dalla persona fisica già
titolare di polizza assicurativa o da un componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
non può assegnare al contratto una classe
di merito più sfavorevole rispetto a
quella risultante dall’ultimo attestato
di rischio conseguito sul veicolo già
assicurato”.
Senza
disconoscere la portata, a dir poco rivoluzionaria,
di questa innovazione legislativa, per la sua
interpretazione noi ci riferiamo alla relazione
ISVAP al citato Provvedimento n. 2590, nel quale
si legge:
“…La
possibilità di richiedere l’attestato
di rischio durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale può rivestire utilità
pratica in relazione alla possibilità,
introdotta dalla legge 40/2007 (Bersani due;
N.d.A.) di ottenere dallo stesso o da altro
assicuratore, in caso di acquisto di un nuovo
veicolo, la stessa classe di merito risultante
dall’ultimo attestato di rischio conseguito
su un veicolo già assicurato”.
Poiché
la Panda, ritornata in circolazione, tutto può dirsi tranne
che “acquisto di un nuovo veicolo”, escludiamo l’applicabilità
al caso dell’ultima disposizione di legge da noi citata.
Dobbiamo
aggiungere però che l’ISVAP, rispondendo a una richiesta
dello S.N.A., avrebbe interpretato in modo diverso il comma 4 bis
già citato, nel senso di ammettere che con una vendita tra
coniugi di un veicolo e conseguente reimmatricolazione del medesimo,
questo possa essere inserito nella classe merito, ovviamente migliore,
di un altro veicolo di proprietà dell’altro coniuge.
Non
possiamo concordare con tale interpretazione e, senza alcuna polemica,
vorremmo, in generale, che l’interpretazione delle leggi –
in particolare quella alla quale qui ci riferiamo - fosse sempre
autentica, ovvero fatta da chi l’ha scritta e fatta promulgare.
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