Quesito
su RCA - limitazioni alla guida per i neo patentati
(14/03/08)
Vi espongo due quesiti, anche a nome dei colleghi:
In
riferimento al Codice della Strada e al Codice
Civile, vi chiedo se può ritenersi assicurato
un neo-patentato che provochi, colpevolmente,
un sinistro stradale, con o senza lesioni a terzi,
che si trovi alla guida di un'autovettura superiore
a quanto consentitogli dal 01.07.2008, e cioè
oltre 50kw/t.
Il proprietario al P.R.A. del veicolo, ne risponde
in solido?
E se l'auto è stata presa a sua insaputa
(il figlio diciottenne prende l'auto del padre),
l'eventuale rivalsa della Compagnia, è
corretta?
Vi chiedo anche se la rivalsa opera quando il
neopatentato supera i 100 km. in autostrada, e
sempre per colpa, causa una grave sinistro, cosa
rischia a suo carico.
Assinews
risponde:
Premettiamo che non è scontato che le limitazioni
alla guida per i neo patentati entrino effettivamente
in vigore il primo luglio prossimo (vi sono anche
delle incongruenze di natura tecnica).
Per
quanto riguarda il primo quesito osserviamo:
1. Scartiamo innanzitutto l’ipotesi che
le C.G.A. della polizza colpita dal sinistro regolamentino
il caso prospettato dal lettore, perché
si applicherebbe tale norma; non siamo comunque
a conoscenza dell’esistenza di polizze –
e relative norme tariffarie - siffatte.
2. Ciò detto, a noi sembra che il caso
non rivesta le caratteristiche di una guida senza
la patente, perché la patente per quel
tipo di veicolo (autovettura) è stata conseguita
dal guidatore ai sensi del Codice della Strade
e le limitazioni alla guida previste dal Codice
stesso per i neo-patentati a nostro avviso non
possono concretizzarsi nella creazione di un nuovo
tipo di patente.
3. Ci sembra inoltre che ci sia pochissimo spazio
per l’assicuratore nell’appellarsi
alla disciplina degli articoli 1892 e 1893 c.c.
(dichiarazioni inesatte e reticenze con, e senza,
dolo o colpa grave), salvo il caso in cui la formula
tariffaria della polizza sia quella del guidatore
abituale e come tale sia identificato il nostro
guidatore neo – patentato.
In questa ipotesi però, se la società
assicuratrice ha emesso ugualmente la polizza,
cioè non ha controllato l’incompatibilità
tra il rapporto peso/potenza del veicolo assicurato
e l’anzianità di patente del guidatore
identificato, l’assicuratore sarebbe in
una posizione ancora più difficile.
4. Resta da vedere se il caso possa rientrare
in una ipotesi di aggravamento del rischio (art.
1898 c.c.).
Ma
come potrebbe l’assicuratore dimostrare
che egli, come dice il codice civile, “non
avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe
consentita per un premio più elevato”,
se non ha previsto le specifiche norme tariffarie
di cui abbiamo parlato sopra al punto 1) ?
5) Per l’ultima parte del primo quesito
- l’auto presa per la guida all’insaputa
del padre - riteniamo che non possa darsi alcuna
rivalsa della compagnia.
La
risposta al secondo quesito è negativa,
e discende sia dalle considerazioni sin qui svolte,
sia dalla considerazione che, in linea generale,
l’assicuratore risponde, senza rivalsa,
per i danni causati a terzi anche nelle più
gravi e clamorose violazioni delle norme di comportamento
del Codice della Strada, quale potrebbe essere
il caso, tutt’altro che raro, di sinistro
causato da veicolo che teneva in autostrada una
velocità intorno ai 200 km/h.
Avvertiamo
comunque il lettore che la nostra posizione sugli
argomenti che ci ha esposto è del tutto
personale.
Ovverosia, se ci trovassimo nella posizione di
dovere decidere se agire o no in giudizio contro
il guidatore e il responsabile in solido, noi
non agiremmo se non avessimo la ragionevole (e,
nel senso etimologico della parola, prudente)
previsione di ottenere un giudizio favorevole,
cosa che riteniamo non ricorra in questo caso.
Altri potrebbero avere un comportamento esattamente
opposto, cioè agire comunque.
A costoro l’onere di precisare i motivi
di diritto posti a base della loro azione.