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Quesito su RCA - limitazioni alla guida per i neo patentati (14/03/08)


Vi espongo due quesiti, anche a nome dei colleghi:

In riferimento al Codice della Strada e al Codice Civile, vi chiedo se può ritenersi assicurato un neo-patentato che provochi, colpevolmente, un sinistro stradale, con o senza lesioni a terzi, che si trovi alla guida di un'autovettura superiore a quanto consentitogli dal 01.07.2008, e cioè oltre 50kw/t.

Il proprietario al P.R.A. del veicolo, ne risponde in solido?

E se l'auto è stata presa a sua insaputa (il figlio diciottenne prende l'auto del padre), l'eventuale rivalsa della Compagnia, è corretta?
Vi chiedo anche se la rivalsa opera quando il neopatentato supera i 100 km. in autostrada, e sempre per colpa, causa una grave sinistro, cosa rischia a suo carico.



Assinews risponde:
Premettiamo che non è scontato che le limitazioni alla guida per i neo patentati entrino effettivamente in vigore il primo luglio prossimo (vi sono anche delle incongruenze di natura tecnica).

Per quanto riguarda il primo quesito osserviamo:

1. Scartiamo innanzitutto l’ipotesi che le C.G.A. della polizza colpita dal sinistro regolamentino il caso prospettato dal lettore, perché si applicherebbe tale norma; non siamo comunque a conoscenza dell’esistenza di polizze – e relative norme tariffarie - siffatte.

2. Ciò detto, a noi sembra che il caso non rivesta le caratteristiche di una guida senza la patente, perché la patente per quel tipo di veicolo (autovettura) è stata conseguita dal guidatore ai sensi del Codice della Strade e le limitazioni alla guida previste dal Codice stesso per i neo-patentati a nostro avviso non possono concretizzarsi nella creazione di un nuovo tipo di patente.

3. Ci sembra inoltre che ci sia pochissimo spazio per l’assicuratore nell’appellarsi alla disciplina degli articoli 1892 e 1893 c.c. (dichiarazioni inesatte e reticenze con, e senza, dolo o colpa grave), salvo il caso in cui la formula tariffaria della polizza sia quella del guidatore abituale e come tale sia identificato il nostro guidatore neo – patentato.

In questa ipotesi però, se la società assicuratrice ha emesso ugualmente la polizza, cioè non ha controllato l’incompatibilità tra il rapporto peso/potenza del veicolo assicurato e l’anzianità di patente del guidatore identificato, l’assicuratore sarebbe in una posizione ancora più difficile.

4. Resta da vedere se il caso possa rientrare in una ipotesi di aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.).

Ma come potrebbe l’assicuratore dimostrare che egli, come dice il codice civile, “non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato”, se non ha previsto le specifiche norme tariffarie di cui abbiamo parlato sopra al punto 1) ?

5) Per l’ultima parte del primo quesito - l’auto presa per la guida all’insaputa del padre - riteniamo che non possa darsi alcuna rivalsa della compagnia.

La risposta al secondo quesito è negativa, e discende sia dalle considerazioni sin qui svolte, sia dalla considerazione che, in linea generale, l’assicuratore risponde, senza rivalsa, per i danni causati a terzi anche nelle più gravi e clamorose violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada, quale potrebbe essere il caso, tutt’altro che raro, di sinistro causato da veicolo che teneva in autostrada una velocità intorno ai 200 km/h.

Avvertiamo comunque il lettore che la nostra posizione sugli argomenti che ci ha esposto è del tutto personale.

Ovverosia, se ci trovassimo nella posizione di dovere decidere se agire o no in giudizio contro il guidatore e il responsabile in solido, noi non agiremmo se non avessimo la ragionevole (e, nel senso etimologico della parola, prudente) previsione di ottenere un giudizio favorevole, cosa che riteniamo non ricorra in questo caso.
Altri potrebbero avere un comportamento esattamente opposto, cioè agire comunque.
A costoro l’onere di precisare i motivi di diritto posti a base della loro azione.

 

 

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