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Quesito
su polizze D&O
Buongiorno
e ancora complimenti per questo spazio che dedicate a chi, come
me, ogni giorno si trova a dover fare i conti con i mille "dubbi"
legati a questo mestiere...
Pongo dunque il mio quesito:
Società contraente di 2 distinte polizze D&O con cui
si assicurano gli amministratori della medesima.
La polizza X stipulata in data 01.01.00 prevede l'obbligo di avviso
all'assicuratore in caso di esistenza o successiva stipula di altra
copertura per il medesimo rischio. Si dispone inoltre che qualora
esista altra polizza per lo stesso rischio la copertura della polizza
x opererebbe in eccedenza all'altro contratto.
La polizza Y viene stipulata il 01.01.01. Questo secondo contratto
fa esplicito rimando al contratto X; si contrattualizza quindi che
il contratto Y opera alle medesime condizioni del contratto X ma
solo in eccedenza al limite di indennizzo dello stesso.
Domande:
1) Nel caso non fosse stato assolto l'obbligo di comunicazione all'assicuratore
del contratto X della stipula del contratto Y (e questo avvenisse
solo in caso di sinistro), l'assicuratore X può far valere
la disposizione contrattuale secondo la quale in caso di esistenza
di altro contratto il suo opera in eccedenza rispetto all'altro?
Se però così fosse i due contratti non sarebbe nulli
per mancanza di rischio? potrebbero in un caso simile operare in
coass indiretta?
2) se fosse stato assolto l'obbligo di comunicazione all'assicuratore
X (prima del sinistro, bensì all'atto della stipula del contratto
Y) la situazione sarebbe diversa?
3) Qualora il contratto Y non prevedesse uno specifico richiamo
al contratto X e si limitasse a regolare l'operatività della
garanzie come il contratto X (ciò prevedendo che in caso
di esistenza di altra polizza per lo stesso rischio il contratto
opererebbe solo in eccedenza all'altro), i due assicuratori sarebbero
coinvolti enrambi in primo rischio in base al 1910?
Assinews
risponde:
1) L'interpretazione
di un testo contrattuale non può farsi "per riassunto":
posto che le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle
altre (art. 1361 e ss. c.c.), per potere dare una risposta occorre
consocere l'esatto tenore letterale dei patti contrattuali.
In via assolutamente generica è possibile affermare che molto
dipende dal modo in cui è stato configurato l'obbligo di
avviso dell'esistenza del secondo contratto: se, cioè, l'obbligo
di avviso è stato voluto come condizione essenziale per la
copertura "a secondo rischio" (nel quale l'omesso avviuso
comporterebbe la decadenza dalla copertura); ovvero se tale obbligo
è stato voluto solo come adempimento accessorio per consentire
all'assicuratore X di apprendere del contratto Y, fermo restando
che se tale consocenza avvenga aliunde, e non vi sia stato pregiudizio
per il diritto di surrogazione od altri diritti per l'assicuratore,
resta fermo l'obbligo di pagare l'indennizzo sia pure a secondo
rischio.
Si immagini il caso che il medesimo assicurato, a copertura del
medesimo rischio, stipula due contratti ciasucno dei quali prevede
una clausola secondo rischio "condizionata": una clausola,
cioè, la quale preveda l'operatività della polizza:
(a) a primo rischio, se l'assicurato non ha stipulato altri contratti
a copertura del medesio rischio;
(b) a secondo rischio, là dove l'assicurato abbia stipulato
altra polziza a copertura del medesimo rischio.
Se le clausoel dei due contratti si intendessero alla lettera, nessuno
dei due contratti risulterebbe efficace, ed il danno resterebbe
a carico dell'assicurato. Tuttavia il codice civile vieta le interpretazioni
tali da impedire che il contratto produca effetti. Dunque sarà
compito dell'interrpete stabilire caso per caso quale sia il contratto
efficace, e ciò sulla base di indici contingenti quali -
ad esempio - l'anteriorità nella stipula, il tenore letterale
della clausola, od altro.
In prima approssimazione, se si qualifica la clausola a 2° rischio
eventuale (e cioè per l'ipotesi di sussistenza di una seconda
polizza) come una condizione risolutiva dell'obbligo di pagamento
dell'indennizzo, prevale il primo contratto, perché se anche
il secondo contratto prevede una clausola analoga la copertura è
inefficace, e quindi la condizione rislutiva non si avvera (tale
è il decisum di Trib. Roma 9.3.2004, Biasiotti c. Giorlandino,
inedita.
2) Ovviamente
sì; l'assicuratore X non avrebbe nulla di cui dolersi nella
condotta del'assicurato.
3)
Assolutamente
no. Come già accennato in questo caso va stabiito, in base
ad una attenta interpretazione complessiva delle clausole contrattuali,
quale dei due contratti operi a primo rischio e quale a secondo
rischio.
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