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Quesito su polizze D&O

Buongiorno e ancora complimenti per questo spazio che dedicate a chi, come me, ogni giorno si trova a dover fare i conti con i mille "dubbi" legati a questo mestiere...
Pongo dunque il mio quesito:
Società contraente di 2 distinte polizze D&O con cui si assicurano gli amministratori della medesima.
La polizza X stipulata in data 01.01.00 prevede l'obbligo di avviso all'assicuratore in caso di esistenza o successiva stipula di altra copertura per il medesimo rischio. Si dispone inoltre che qualora esista altra polizza per lo stesso rischio la copertura della polizza x opererebbe in eccedenza all'altro contratto.
La polizza Y viene stipulata il 01.01.01. Questo secondo contratto fa esplicito rimando al contratto X; si contrattualizza quindi che il contratto Y opera alle medesime condizioni del contratto X ma solo in eccedenza al limite di indennizzo dello stesso.
Domande:
1) Nel caso non fosse stato assolto l'obbligo di comunicazione all'assicuratore del contratto X della stipula del contratto Y (e questo avvenisse solo in caso di sinistro), l'assicuratore X può far valere la disposizione contrattuale secondo la quale in caso di esistenza di altro contratto il suo opera in eccedenza rispetto all'altro? Se però così fosse i due contratti non sarebbe nulli per mancanza di rischio? potrebbero in un caso simile operare in coass indiretta?
2) se fosse stato assolto l'obbligo di comunicazione all'assicuratore X (prima del sinistro, bensì all'atto della stipula del contratto Y) la situazione sarebbe diversa?
3) Qualora il contratto Y non prevedesse uno specifico richiamo al contratto X e si limitasse a regolare l'operatività della garanzie come il contratto X (ciò prevedendo che in caso di esistenza di altra polizza per lo stesso rischio il contratto opererebbe solo in eccedenza all'altro), i due assicuratori sarebbero coinvolti enrambi in primo rischio in base al 1910?


Assinews risponde
:
1) L'interpretazione di un testo contrattuale non può farsi "per riassunto": posto che le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre (art. 1361 e ss. c.c.), per potere dare una risposta occorre consocere l'esatto tenore letterale dei patti contrattuali.
In via assolutamente generica è possibile affermare che molto dipende dal modo in cui è stato configurato l'obbligo di avviso dell'esistenza del secondo contratto: se, cioè, l'obbligo di avviso è stato voluto come condizione essenziale per la copertura "a secondo rischio" (nel quale l'omesso avviuso comporterebbe la decadenza dalla copertura); ovvero se tale obbligo è stato voluto solo come adempimento accessorio per consentire all'assicuratore X di apprendere del contratto Y, fermo restando che se tale consocenza avvenga aliunde, e non vi sia stato pregiudizio per il diritto di surrogazione od altri diritti per l'assicuratore, resta fermo l'obbligo di pagare l'indennizzo sia pure a secondo rischio.
Si immagini il caso che il medesimo assicurato, a copertura del medesimo rischio, stipula due contratti ciasucno dei quali prevede una clausola secondo rischio "condizionata": una clausola, cioè, la quale preveda l'operatività della polizza:
(a) a primo rischio, se l'assicurato non ha stipulato altri contratti a copertura del medesio rischio;
(b) a secondo rischio, là dove l'assicurato abbia stipulato altra polziza a copertura del medesimo rischio.
Se le clausoel dei due contratti si intendessero alla lettera, nessuno dei due contratti risulterebbe efficace, ed il danno resterebbe a carico dell'assicurato. Tuttavia il codice civile vieta le interpretazioni tali da impedire che il contratto produca effetti. Dunque sarà compito dell'interrpete stabilire caso per caso quale sia il contratto efficace, e ciò sulla base di indici contingenti quali - ad esempio - l'anteriorità nella stipula, il tenore letterale della clausola, od altro.
In prima approssimazione, se si qualifica la clausola a 2° rischio eventuale (e cioè per l'ipotesi di sussistenza di una seconda polizza) come una condizione risolutiva dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo, prevale il primo contratto, perché se anche il secondo contratto prevede una clausola analoga la copertura è inefficace, e quindi la condizione rislutiva non si avvera (tale è il decisum di Trib. Roma 9.3.2004, Biasiotti c. Giorlandino, inedita.

2) Ovviamente sì; l'assicuratore X non avrebbe nulla di cui dolersi nella condotta del'assicurato.

3) Assolutamente no. Come già accennato in questo caso va stabiito, in base ad una attenta interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, quale dei due contratti operi a primo rischio e quale a secondo rischio.

 

 

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