Quesito
su sinistro RCT impresa edile (12/03/08)
VIENE CONTESTATO UN SINISTRO CHE HA COLPITO POLIZZA
RCT IMPRESA EDILE senza garanzia POSTUMA avvenuto
con le seguenti modalità:
i Dipendenti dell'impresa assicurata durante lavori
di posa della copertura in ghiaia hanno danneggiato
la guaina impermeabilizzante del tetto.già
esistente. Senza denunciare l'accaduto all'azienda
hanno tentato di riparala, laddove possibile, con
iniezioni di silicone. Detta precauzione però
non ha ottenuto i risultati sperati e dopo qualche
giorno,a seguito delle forti piogge,l'acqua piovana
è penetrata dal tetto attraverso la guaina
e ha danneggiato il cartongesso e la tinteggiatura
pareti.
- concordiamo sul fatto che il danno causato alla
guaina non risulta essere in garanzia in quanto
"opera sulla quale si eseguono i lavori"
e quindi escluso dalla Condizioni di Polizza.
- riteniamo invece che il danno causato dall'infiltrazione
di acqua sia da liquidare in quanto è avvenuto
durante l'esecuzione dei lavori (anche se si e'
manifestato qualche giorno dopo) e non è
stato causato dall'opera dopo l'esecuzione dei lavori,ma
dagli operai durante l'esecuzione.di posa della
ghiaia MENTRE LA COMPAGNIA LO HO RESPINTO con la
seguente motivazione:
l'infiltrazione d'acqua si è verificata in
un momento successivo a quallo di esecuzione dei
lavori (quando la ditta ass.ta non era pu' presente
presso il luogo del sinistro) e pertanto non indinnizzabile.
Assinews
risponde:
Rispondiamo senza poter conoscere le condizioni
di polizza, prendendo per vero ciò che viene
riferito.
Ci spiace, ma la compagnia ha ragione.
Quando si tratta di lavori di manutenzione, posa
in opera, installazione, riparazione, ecc., la garanzia
vale esclusivamente per i danni che si verificano
durante l'esecuzione dei lavori.
Questa
norma non é finalizzata ad escludere i danni
da postuma (alla cui esclusione provvede altra clausola)
e crea sempre aspre contestazioni, al punto che
già da molti anni molter compagnie vi hanno
messo una pezza.
Chi (poche) abrogando predetta esclusione (ferma
restando l'esclusione della postuma), chi coprendo
le pause di lavoro ed i fine settimana, chi coprendo
sospensioni di lavoro di durata unitaria non superiore
a 7 giorni, ecc.
La clausola che limita la garanzia ai soli danni
che si verificano durante l'esecuzione dei lavori
é un esempio preclaro di polizza non adeguata
alle esigenze dei clienti che eseguono riparazioni,
manutenzioni, installazioni e, in genere, lavori
presso terzi.
L'intermediario che - non essendogli consentito
modificare le condizioni di polizza - non segnalasse
al cliente questo aspetto di inadeguatezza incorrerebbe
ceertamente in responsbailità professionale.
Il broker che non segnalasse la possibilità
di derogare a tale esclusione, così come
a quella riguardante i danni a cose in consegna
o costiudio o comunque detenute dall'assicurato,
parimenti incorrerebbe in r.c. professionale.
Queste sono alcune delle ragioni per le quali da
anni andiamo predicando la necessità di riformulare
le polizze assicurative in termini chiari. Se la
polizze mantenessere invariati gli attuali contenuti
ma fossero formulate in termini comprensibili, allora
sparirebbero rapidamento dal mercato. A nessun intermediario
piace infatti fare col cliente la figura dell'imbroglione,
anche se soltanto involontario.