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Quesito su sinistro RCT impresa edile (12/03/08)


VIENE CONTESTATO UN SINISTRO CHE HA COLPITO POLIZZA RCT IMPRESA EDILE senza garanzia POSTUMA avvenuto con le seguenti modalità:

i Dipendenti dell'impresa assicurata durante lavori di posa della copertura in ghiaia hanno danneggiato la guaina impermeabilizzante del tetto.già esistente. Senza denunciare l'accaduto all'azienda hanno tentato di riparala, laddove possibile, con iniezioni di silicone. Detta precauzione però non ha ottenuto i risultati sperati e dopo qualche giorno,a seguito delle forti piogge,l'acqua piovana è penetrata dal tetto attraverso la guaina e ha danneggiato il cartongesso e la tinteggiatura pareti.

- concordiamo sul fatto che il danno causato alla guaina non risulta essere in garanzia in quanto "opera sulla quale si eseguono i lavori" e quindi escluso dalla Condizioni di Polizza.

- riteniamo invece che il danno causato dall'infiltrazione di acqua sia da liquidare in quanto è avvenuto durante l'esecuzione dei lavori (anche se si e' manifestato qualche giorno dopo) e non è stato causato dall'opera dopo l'esecuzione dei lavori,ma dagli operai durante l'esecuzione.di posa della ghiaia MENTRE LA COMPAGNIA LO HO RESPINTO con la seguente motivazione:
l'infiltrazione d'acqua si è verificata in un momento successivo a quallo di esecuzione dei lavori (quando la ditta ass.ta non era pu' presente presso il luogo del sinistro) e pertanto non indinnizzabile.

Assinews risponde:
Rispondiamo senza poter conoscere le condizioni di polizza, prendendo per vero ciò che viene riferito.
Ci spiace, ma la compagnia ha ragione.
Quando si tratta di lavori di manutenzione, posa in opera, installazione, riparazione, ecc., la garanzia vale esclusivamente per i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori.

Questa norma non é finalizzata ad escludere i danni da postuma (alla cui esclusione provvede altra clausola) e crea sempre aspre contestazioni, al punto che già da molti anni molter compagnie vi hanno messo una pezza.

Chi (poche) abrogando predetta esclusione (ferma restando l'esclusione della postuma), chi coprendo le pause di lavoro ed i fine settimana, chi coprendo sospensioni di lavoro di durata unitaria non superiore a 7 giorni, ecc.

La clausola che limita la garanzia ai soli danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori é un esempio preclaro di polizza non adeguata alle esigenze dei clienti che eseguono riparazioni, manutenzioni, installazioni e, in genere, lavori presso terzi.

L'intermediario che - non essendogli consentito modificare le condizioni di polizza - non segnalasse al cliente questo aspetto di inadeguatezza incorrerebbe ceertamente in responsbailità professionale.

Il broker che non segnalasse la possibilità di derogare a tale esclusione, così come a quella riguardante i danni a cose in consegna o costiudio o comunque detenute dall'assicurato, parimenti incorrerebbe in r.c. professionale.

Queste sono alcune delle ragioni per le quali da anni andiamo predicando la necessità di riformulare le polizze assicurative in termini chiari. Se la polizze mantenessere invariati gli attuali contenuti ma fossero formulate in termini comprensibili, allora sparirebbero rapidamento dal mercato. A nessun intermediario piace infatti fare col cliente la figura dell'imbroglione, anche se soltanto involontario.

 

 

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