Quesito
su novazione (07/03/08)
1 esempio:
Polizza infortuni stipulata nel 31/03/2002 da un snc
per 10 anni, che copre 4 fratelli, premio netto EUR
3.213,00, il 10/04/2005 viene sostituita aumentando
il massimale di rimborso spese mediche da EUR 1.000,00
a EUR 5.000,00, lasciando immutate tutte le altre garanzie,
con conseguente aumento del premio netto a EUR 3.378,00
e portando la scadenza della polizza al 31/03/2015.Volevo
sapere se questo aumento è da considerarsi novazione
visto che nel contratto appare scritto sostituzione
e l'aumento è solo del 5% del premio.
2 esempio:
Deve essere considerata novazione, l'aumento del massimale
su polizza r.c.t. azienda, col prolungamento della durata?
Assinews
risponde:
Su questi quesiti si potrebbe scrivere un’intera
monografia. In ambito assicurativo non c’è
molta giurisprudenza. In dottrina vi sono due distinte
tesi:
1) una restrittiva volta ad affermare che
si ha novazione oggettiva soltanto quando vi sia mutamento
sostanziale dell’obbligazione, ossia quando con
la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti
riguardanti l’oggetto della prestazione, che la
trasformino in una nuova obbligazione incompatibile
con la prima;
2) una più ampia, che considera esserci novazione
anche quando questa riguardi soltanto mutamenti di carattere
quantitativo o modifiche di modalità o
contenuti, anche senza cioè trasformazione sostanziale
dell’obbligazione.
Assume anche rilevanza l’accertamento e la sussistenza
di un animus novandi, ossia della volontà di
entrambe le parti contraenti di estinguere l’obbligazione
precedente e di sostituirla con la nuova.
Ciò premesso, ritengo (senza responsabilità)
che nel caso in cui una preesistente polizza venga sostituita
da una polizza nuova e nel nuovo contratto si specifichi
espressamente che esso sostituisce il precedente, in
questo caso ci troviamo effettivamente in presenza di
una novazione, anche in forza della semplice considerazione
che le obbligazioni precedenti, pur similari e mutate
solo in alcuni dettagli nel nuovo contratto, non sopravvivono
più in quanto cessate per entrambe le parti e
sostituite dalle obbligazioni trasfuse nel nuovo contratto.
Questo è il caso di cui alla polizza infortuni
esemplificata nel quesito.
Se, invece, alla polizza in essere sono state apportate
soltanto alcune variazioni, come alla polizza r.c.t.
aziendale esemplificata, quali l’aumento del massimale
ed il prolungamento di durata, e, soprattutto quando
tali variazioni sono state apportate con appendice di
variazione senza sostituire il contratto, ebbene in
questo caso ritengo non si possa parlare assolutamente
di novazione. Certo, se è stata variata la scadenza
e ciò costituisca un patto contrattuale accettato
dalle parti, vale la nuova scadenza, rimanendo invariata
l’originaria decorrenza. Non si avrà cioè
novazione del contratto, bensì soltanto la modifica
di un suo aspetto parziale. Ai fini del Decreto Bersani,
ad esempio, non essendoci novazione, vale l’originaria
decorrenza per computare i tre anni.
Va tenuto infatti tenuto presente che secondo l’art.
1231 c.c. il rilascio di un documento (es.: di un’appendice
di variazione) o la sua rinnovazione, l’apposizione
o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione
accessoria dell’obbligazione non producono novazione.