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Quesito su novazione (07/03/08)


1 esempio:
Polizza infortuni stipulata nel 31/03/2002 da un snc per 10 anni, che copre 4 fratelli, premio netto EUR 3.213,00, il 10/04/2005 viene sostituita aumentando il massimale di rimborso spese mediche da EUR 1.000,00 a EUR 5.000,00, lasciando immutate tutte le altre garanzie, con conseguente aumento del premio netto a EUR 3.378,00 e portando la scadenza della polizza al 31/03/2015.Volevo sapere se questo aumento è da considerarsi novazione visto che nel contratto appare scritto sostituzione e l'aumento è solo del 5% del premio.

2 esempio:
Deve essere considerata novazione, l'aumento del massimale su polizza r.c.t. azienda, col prolungamento della durata?

Assinews risponde:
Su questi quesiti si potrebbe scrivere un’intera monografia. In ambito assicurativo non c’è molta giurisprudenza. In dottrina vi sono due distinte tesi:

 1) una restrittiva  volta ad affermare che si ha novazione oggettiva soltanto quando vi sia mutamento sostanziale dell’obbligazione, ossia quando con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l’oggetto della prestazione, che la trasformino in una nuova obbligazione incompatibile con la prima;

2) una più ampia, che considera esserci novazione anche quando questa riguardi soltanto mutamenti di carattere quantitativo o  modifiche di modalità o contenuti, anche senza cioè trasformazione sostanziale dell’obbligazione.
Assume anche rilevanza l’accertamento e la sussistenza di un animus novandi, ossia della volontà di entrambe le parti contraenti di estinguere l’obbligazione precedente e di sostituirla con la nuova.

Ciò premesso, ritengo (senza responsabilità) che nel caso in cui una preesistente polizza venga sostituita da una polizza nuova e nel nuovo contratto si specifichi espressamente che esso sostituisce il precedente, in questo caso ci troviamo effettivamente in presenza di una novazione, anche in forza della semplice considerazione che le obbligazioni precedenti, pur similari e mutate solo in alcuni dettagli nel nuovo contratto, non sopravvivono più in quanto cessate per entrambe le parti e sostituite dalle obbligazioni trasfuse nel nuovo contratto. Questo è il caso di cui alla polizza infortuni esemplificata nel quesito.

Se, invece, alla polizza in essere sono state apportate soltanto alcune variazioni, come alla polizza r.c.t. aziendale esemplificata, quali l’aumento del massimale ed il prolungamento di durata, e, soprattutto quando tali variazioni sono state apportate con appendice di variazione senza sostituire il contratto, ebbene in questo caso ritengo non si possa parlare assolutamente di novazione. Certo, se è stata variata la scadenza e ciò costituisca un patto contrattuale accettato dalle parti, vale la nuova scadenza, rimanendo invariata l’originaria decorrenza. Non si avrà cioè novazione del contratto, bensì soltanto la modifica di un suo aspetto parziale. Ai fini del Decreto Bersani, ad esempio, non essendoci novazione, vale l’originaria decorrenza per computare i tre anni.

Va tenuto infatti tenuto presente che secondo l’art. 1231 c.c. il rilascio di un documento (es.: di un’appendice di variazione) o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

 

 

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