Quesito
su polizza incendio (03/03/08)
Voglio porre due quesiti riguardanti le polizze incendio:
1. RINUNCIA DI RIVALSA:
sempre più compagnie stanno inserendo la clausola di
rinuncia di rivalsa nei confronti di: società controllate,
consociate e collegate, nonchè nei confronti di fornitori,
clienti e dipendenti, quanto sopra anche quando il contraente
assicura un fabbricato che dà in locazione a terzi,
senza alcuna modifica e qualche collega asserendo che l'affittuario
è comunque un cliente!! E' corretto? O bisogna estendere
la rinuncia direttamente nei confronti degli affittuari ?
Anche nella disamina fatta da Dal Cin (n. 172) riguardo la
polizza delle Generali GeneraImpresa, avendo pur sfiorato
questa clausola non è entrato su questo aspetto.
2. RICORSO TERZI:
Una azienda possiede un grande fabbricato di due piani fuori
terra, il piano terreno è occupato dalla stessa (produzione
di poltrone e divani), il piano superiore ed altro fabbricato
adiacente sono dati in locazione a terzi.
La polizza che la ditta proprietaria ha stipulato prevede
un Ricorso Terzi di € 3.000.000,00, ma trattandosi di
Locatari, non sarebbe giusto che il ricorso fosse nei confronti
di quest'ultimi anzichè di terzi?
Assinews
risponde:
Gli assicuratori ormai conoscono soltanto le polizze standardizzate
e, nell’ambito di queste, non ci si può aspettare
altro che clausole altrettanto standardizzate.
La clausola “Rinuncia alla rivalsa” non fa eccezione
a detta regola, per cui anche nelle multirischi abitazioni
stipulate da persone fisiche troviamo la rinuncia verso società
collegate, controllate, consociate, ecc.
Sull’opportunità di inserire la r.r. a favore
del locatario, affittuario o inquilino che dir si voglia,
abbiamo moltissimi dubbi, a meno che il contraente abbia interesse
a lasciarli indenni dalla surroga dell’assicuratore
oppure egli sia contrattualmente tenuto nei confronti del
locatario a tale pattuizione. Si potrà obiettare che
“tanto la clausola non costa nulla”. Ma è
proprio e sempre così? Una volta, quando gli assicuratori
sapevano fare il loro mestiere, l’inserimento della
rinuncia alla rivalsa comportava un soprappremio del 10%,
poi ridottosi fino a sparire in proporzione all’aumentare
dell’insipienza tecnica degli assicuratori.
Quanto al quesito sulla clausola “Ricorso Terzi”,
si deve riferire che – salvo diverse definizioni di
polizza – essa comprende i “vicini”, i “lontani”
e gli inquilini, al contrario del lontano passato nel quale
il mercato offriva le due garanzia complementari “Ricorso
vicini” e “Ricorso locatari”.
Nessuno però si chiede perché il tasso della
garanzia “Ricorso Terzi” debba restare invariato
anche quando il fabbricato è dato in locazione a terzi.