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Quesito su polizza incendio (03/03/08)


Voglio porre due quesiti riguardanti le polizze incendio:

1. RINUNCIA DI RIVALSA:
sempre più compagnie stanno inserendo la clausola di rinuncia di rivalsa nei confronti di: società controllate, consociate e collegate, nonchè nei confronti di fornitori, clienti e dipendenti, quanto sopra anche quando il contraente assicura un fabbricato che dà in locazione a terzi, senza alcuna modifica e qualche collega asserendo che l'affittuario è comunque un cliente!! E' corretto? O bisogna estendere la rinuncia direttamente nei confronti degli affittuari ?
Anche nella disamina fatta da Dal Cin (n. 172) riguardo la polizza delle Generali GeneraImpresa, avendo pur sfiorato questa clausola non è entrato su questo aspetto.

2. RICORSO TERZI:
Una azienda possiede un grande fabbricato di due piani fuori terra, il piano terreno è occupato dalla stessa (produzione di poltrone e divani), il piano superiore ed altro fabbricato adiacente sono dati in locazione a terzi.
La polizza che la ditta proprietaria ha stipulato prevede un Ricorso Terzi di € 3.000.000,00, ma trattandosi di Locatari, non sarebbe giusto che il ricorso fosse nei confronti di quest'ultimi anzichè di terzi?

Assinews risponde:
Gli assicuratori ormai conoscono soltanto le polizze standardizzate e, nell’ambito di queste, non ci si può aspettare altro che clausole altrettanto standardizzate.

La clausola “Rinuncia alla rivalsa” non fa eccezione a detta regola, per cui anche nelle multirischi abitazioni stipulate da persone fisiche troviamo la rinuncia verso società collegate, controllate, consociate, ecc.

Sull’opportunità di inserire la r.r. a favore del locatario, affittuario o inquilino che dir si voglia, abbiamo moltissimi dubbi, a meno che il contraente abbia interesse a lasciarli indenni dalla surroga dell’assicuratore oppure egli sia contrattualmente tenuto nei confronti del locatario a tale pattuizione. Si potrà obiettare che “tanto la clausola non costa nulla”. Ma è proprio e sempre così? Una volta, quando gli assicuratori sapevano fare il loro mestiere, l’inserimento della rinuncia alla rivalsa comportava un soprappremio del 10%, poi ridottosi fino a sparire in proporzione all’aumentare dell’insipienza tecnica degli assicuratori.

Quanto al quesito sulla clausola “Ricorso Terzi”, si deve riferire che – salvo diverse definizioni di polizza – essa comprende i “vicini”, i “lontani” e gli inquilini, al contrario del lontano passato nel quale il mercato offriva le due garanzia complementari “Ricorso vicini” e “Ricorso locatari”.

Nessuno però si chiede perché il tasso della garanzia “Ricorso Terzi” debba restare invariato anche quando il fabbricato è dato in locazione a terzi.

 

 

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