Quesito
su polizza Globale Fabbricati Civili (22/02/08)
L’Amministratore di un Condominio ha disdettato una polizza
Globale Fabbricati Civili (con effetto contratto 26.11.2004 e
con scadenza contratto il 26.11.2014), per la scadenza del 26.11.2007
(ai sensi del decreto Bersani), a mezzo lettera raccomandata inviata
il 01.09.2007.
L’Agenzia che ha in carico il contratto, in data 05.09.2007
ha risposto che “la disdetta non può avere seguito
in quanto nella polizza esiste un vincolo”.
Il 18.09.2007, a mezzo raccomandata, l’Amministratore del
Condominio ha comunicato all’Agenzia che la stessa, “in
base alla normativa vigente, doveva dar seguito alla disdetta
inviata” e che “avrebbe fatto avere all’Agenzia
stessa autorizzazione allo svincolo della polizza da parte della
Vincolataria”.
Il 13.12.2007, a mezzo posta ordinaria, l’Agenzia comunicava
all’Amministratore che “per disdetta con decorrenza
26.11.2007, poiché la disdetta non rientra nelle prescrizioni
dell’art. 5 commi 4 e 5 del decreto legge del 31.01.2007
n. 7 in GU n. 26 del 01.02.2007 (“decreto Bersani”)
coordinato con la legge di conversione del 02.04.2007 in GU n.
77 del 02.04.2007” e che pertanto “ai fini dell’annullamento
del contratto restano a Vostro carico € 2.955,15 di rimborso
spese”; mentre “per disdetta con decorrenza 26.11.2008,
poiché la disdetta rientra nelle prescrizioni (…)
non vi è nessun onere a Vostro carico”.
Il 28.01.2008, a mezzo lettera raccomandata, l’Agenzia comunicava
secondo avviso per titolo insoluto, chiedendo all’Amministratore
il pagamento del premio di € 4.434,90.
Chiedo se quanto chiede l’Agenzia è corretto.
Assinews
risponde:
Il recesso è valido in quanto alla data di effetto del
medesimo (26.11.2007) erano trascorsi i tre anni canonici. In
questo senso si è espresso di recente anche l’ISVAP.
La presenza di un vincolo sulla polizza disdettata comporta, come
da prassi, la sospensione della disdetta in attesa che il contraente
produca l’indispensabile nulla osta dell’istituto
privilegiatario alla cessazione della polizza. Una volta consegnato
detto nulla osta all’agenzia, il contratto deve ritenersi
risolto.
Sulla richiesta di “rimborso spese”, in mancanza del
testo di polizza, possiamo solo ipotizzare che il contratto preveda
(a prescindere dalla rescindibilità introdotta col Decreto
Bersani) la possibilità di risolvere il contratto prima
della scadenza contro pagamento di una penale oppure con la rofusione
degli sconti di durata usufruiti.