Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su polizza Globale Fabbricati Civili (22/02/08)


L’Amministratore di un Condominio ha disdettato una polizza Globale Fabbricati Civili (con effetto contratto 26.11.2004 e con scadenza contratto il 26.11.2014), per la scadenza del 26.11.2007 (ai sensi del decreto Bersani), a mezzo lettera raccomandata inviata il 01.09.2007.

L’Agenzia che ha in carico il contratto, in data 05.09.2007 ha risposto che “la disdetta non può avere seguito in quanto nella polizza esiste un vincolo”.
Il 18.09.2007, a mezzo raccomandata, l’Amministratore del Condominio ha comunicato all’Agenzia che la stessa, “in base alla normativa vigente, doveva dar seguito alla disdetta inviata” e che “avrebbe fatto avere all’Agenzia stessa autorizzazione allo svincolo della polizza da parte della Vincolataria”.

Il 13.12.2007, a mezzo posta ordinaria, l’Agenzia comunicava all’Amministratore che “per disdetta con decorrenza 26.11.2007, poiché la disdetta non rientra nelle prescrizioni dell’art. 5 commi 4 e 5 del decreto legge del 31.01.2007 n. 7 in GU n. 26 del 01.02.2007 (“decreto Bersani”) coordinato con la legge di conversione del 02.04.2007 in GU n. 77 del 02.04.2007” e che pertanto “ai fini dell’annullamento del contratto restano a Vostro carico € 2.955,15 di rimborso spese”; mentre “per disdetta con decorrenza 26.11.2008, poiché la disdetta rientra nelle prescrizioni (…) non vi è nessun onere a Vostro carico”.

Il 28.01.2008, a mezzo lettera raccomandata, l’Agenzia comunicava secondo avviso per titolo insoluto, chiedendo all’Amministratore il pagamento del premio di € 4.434,90.
Chiedo se quanto chiede l’Agenzia è corretto.

Assinews risponde:
Il recesso è valido in quanto alla data di effetto del medesimo (26.11.2007) erano trascorsi i tre anni canonici. In questo senso si è espresso di recente anche l’ISVAP.

La presenza di un vincolo sulla polizza disdettata comporta, come da prassi, la sospensione della disdetta in attesa che il contraente produca l’indispensabile nulla osta dell’istituto privilegiatario alla cessazione della polizza. Una volta consegnato detto nulla osta all’agenzia, il contratto deve ritenersi risolto.

Sulla richiesta di “rimborso spese”, in mancanza del testo di polizza, possiamo solo ipotizzare che il contratto preveda (a prescindere dalla rescindibilità introdotta col Decreto Bersani) la possibilità di risolvere il contratto prima della scadenza contro pagamento di una penale oppure con la rofusione degli sconti di durata usufruiti.

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©