Quesito
su rct (05/02/08)
Vorrei sapere se nel caso di costruzione di edificio
il Committente ne diventa proprietario a tutti
gli effetti anche al verbale di consegna e collaudo
oppure al saldo del corrispettivo dovuto al Costruttore.
Nella fattispecie l’assicuratore di responsabilità
civile terzi eccepisce l’operatività
della garanzia per un danno all’immobile
in costruzione in conseguenza di un fatto esterno
(danni da accumulo d’acqua ai serramenti
in occasione di un violento nubifragio) proprio
perché la proprietà è ancora
del costruttore.
Assinews
risponde:
In
merito al quesito posto la risposta corretta potrebbe
essere più d’una dato che mancano
alcuni elementi necessari per determinare il momento
del trasferimento della proprietà del bene
costruendo.
Nell’ambito dell’appalto è
fondamentale conoscere il contenuto del contratto
perché le parti possono disciplinare il
momento di trasferimento della proprietà
in funzione di vari parametri tra i quali l’essere
o meno proprietari del suolo, la prevalenza del
lavoro o del materiale impiegato.
Generalmente in caso di appalto per la costruzione
di beni mobili ed immobili la proprietà
passa al momento dell’accettazione finale
dell’opera da parte del committente (salvo
che nel contratto non sia diversamente previsto),
perché l’accettazione oltre ad essere
la dichiarazione di volontà di accettare
la prestazione eseguita (art. 1665 c.c.), determina
il passaggio del rischio di perimento della cosa
dall’appaltatore al committente ex art.
1673 codice civile.
L’accettazione può essere espressa
anche non necessariamente nel verbale di consegna
e collaudo (accettazione espressa),oppure tacita.
Il pagamento del prezzo è solo una obbligazione
accessoria del contratto di appalto che sorge
nel momento in cui l’opera è accettata
dal committente.
È doveroso altresì precisare altre
due possibilità:
1) se il committente è proprietario del
terreno sul quale l’immobile viene costruito,
la proprietà dell’immobile si trasferisce
per accessione automaticamente, senza necessità
di accettazione;
2) se viceversa il terreno è di proprietà
dell’appaltatore, terreno e immobile passano
in proprietà del committente al momento
dell’accettazione che normalmente coincide
con il pagamento del prezzo, salvo che nel contratto
d’appalto non sia previsto diversamente.
Nel caso di specie sorge un dubbio sulla concatenazione
degli eventi, perché se l’immobile
è in fase di costruzione, non dovrebbe
esserci il verbale di consegna e collaudo che
normalmente viene redatto ad opere ultimate.