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Poliennalità delle polizze incendio

….. sono titolare di un contratto assicurativo incendio abitazione con scadenza luglio 2014, avendo ricevuto una nuova offerta da un'altra compagnia posso già esercitare la clausola modificata del cod. civile (1899 mi sembra) con il preavviso dei sessanta giorni per disdire? Oppure non è ancora applicabile?

Assinews risponde: è chiaro il riferimento al decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio, che sul punto dispone quanto segue.

Il comma 4 dell'art. 5 del citato decreto dispone: "al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni"".
Il successivo comma 5 statuisce inoltre che: "Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni".

Il decreto n. 7/2007 è entrato in vigore il 2 febbraio 2007, e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.

Ne consegue che il contraente di una polizza di durata poliennale può recedere dalla medesima con preavviso di 60 giorni e senza penali di sorta a suo carico.
Tuttavia, è ben possibile (ancorché molto improbabile) che il decreto legge non venga convertito in legge nel termine costituzionale di 60 giorni oppure convertito con modificazioni. Ma fino ad allora, è consentito il recesso dai contratti poliennali.

 

 

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