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Poliennalità
delle polizze incendio
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sono titolare di un contratto assicurativo
incendio abitazione con scadenza luglio 2014, avendo ricevuto una
nuova offerta da un'altra compagnia posso già esercitare
la clausola modificata del cod. civile (1899 mi sembra) con il preavviso
dei sessanta giorni per disdire? Oppure non è ancora applicabile?
Assinews
risponde: è chiaro il riferimento
al decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U.
del 1° febbraio, che sul punto dispone quanto segue.
Il comma 4 dell'art.
5 del citato decreto dispone: "al primo comma dell'articolo
1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà
di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso
di sessanta giorni"".
Il successivo comma 5 statuisce inoltre che: "Le clausole in
contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà
degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni".
Il decreto n. 7/2007
è entrato in vigore il 2 febbraio 2007, e cioè il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.
Ne consegue che il
contraente di una polizza di durata poliennale può recedere
dalla medesima con preavviso di 60 giorni e senza penali di sorta
a suo carico.
Tuttavia, è ben possibile (ancorché molto improbabile)
che il decreto legge non venga convertito in legge nel termine costituzionale
di 60 giorni oppure convertito con modificazioni. Ma fino ad allora,
è consentito il recesso dai contratti poliennali.
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