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Quesito
sul "Bersani due" - applicabilità
della normativa
Con
riferimento al decreto Bersani volevo chieverVi quanto segue in
relazione allapplicabilità della normativa di recesso
dai contratti:
Il sopraindicato decreto relativo alle liberalizzazioni emanato
nellambito della tutela del consumatore a quale categorie
di assicurati si applicherebbe ?
Sicuramente senza ombra di ogni dubbio al consumatore persona fisica
che ha stipulato il contratto assicurativo per la tutela dei propri
beni e del proprio patrimonio in ordine a diversi rischi al quale
puo essere esposto o allattribuzione di responsabilita
a vario titolo ( Polizze Rca, della casa, infortuni, malattia etc.)
Al contrario il consumatore persona fisica ditta individuale che
esercita unattivita commerciale e ha stipulato in passato
polizze assicurative per rischi diversi potrebbe esercitare il diritto
di recesso anticipato dal contratto poliennale ? (Rientrerebbe in
questa categoria per esempio l'artigiano, il piccolo commerciante
con partita iva)
La definizione di consumatore in quale normativa di legge e giurisprudenziale
puo essere ricercata ?
Assinews
risponde:
A nostro parere
la rescindibilità annuale dei contratti rami danni di durata
polieannale, così come le norme riguardanti il divieto di
clausole di esclusiva, si applica a tutti i contraenti (consumatori
o professionisti) e quale che sia la tipologia di polizza (rami
danni).
Il titolo del decreto non può essere invocato, sempre a nostro
parere, per sostenere - come un'impresa peraltro ha fatto, sia pure
in forma anonima - che la rescindibilità si applica soltanto
alle polizze stipulate dai consumatori.
Quanto alla definizione di "consumatore" osserviamo che
non ne esiste una universalmente valida.
Sono di comune conoscenza quelle adottate dalla direttiva comunitaria
sulle clausole abusive e, prima ancora, in materia di responsabilità
per danni da prodotti difettosi. Per contro, la direttiva sull'intermediazione
assicurativa non limita la sua portata ai soli "consumatori",
pur facendo riferimento ad essi e, di conseguenza, ciò vale
anche per il Codice delle Assicurazioni che tale direttiva ha recepito.
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