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Quesito sul "Bersani due" - applicabilità della normativa

Con riferimento al decreto Bersani volevo chieverVi quanto segue in relazione all’applicabilità della normativa di recesso dai contratti:
Il sopraindicato decreto relativo alle liberalizzazioni emanato nell’ambito della tutela del consumatore a quale categorie di assicurati si applicherebbe ?
Sicuramente senza ombra di ogni dubbio al consumatore persona fisica che ha stipulato il contratto assicurativo per la tutela dei propri beni e del proprio patrimonio in ordine a diversi rischi al quale puo’ essere esposto o all’attribuzione di responsabilita’ a vario titolo ( Polizze Rca, della casa, infortuni, malattia etc.)
Al contrario il consumatore persona fisica ditta individuale che esercita un’attivita’ commerciale e ha stipulato in passato polizze assicurative per rischi diversi potrebbe esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto poliennale ? (Rientrerebbe in questa categoria per esempio l'artigiano, il piccolo commerciante con partita iva)
La definizione di consumatore in quale normativa di legge e giurisprudenziale puo’ essere ricercata ?


Assinews risponde
:
A nostro parere la rescindibilità annuale dei contratti rami danni di durata polieannale, così come le norme riguardanti il divieto di clausole di esclusiva, si applica a tutti i contraenti (consumatori o professionisti) e quale che sia la tipologia di polizza (rami danni).
Il titolo del decreto non può essere invocato, sempre a nostro parere, per sostenere - come un'impresa peraltro ha fatto, sia pure in forma anonima - che la rescindibilità si applica soltanto alle polizze stipulate dai consumatori.
Quanto alla definizione di "consumatore" osserviamo che non ne esiste una universalmente valida.
Sono di comune conoscenza quelle adottate dalla direttiva comunitaria sulle clausole abusive e, prima ancora, in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi. Per contro, la direttiva sull'intermediazione assicurativa non limita la sua portata ai soli "consumatori", pur facendo riferimento ad essi e, di conseguenza, ciò vale anche per il Codice delle Assicurazioni che tale direttiva ha recepito.

 

 

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