Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (01/02/08)
Polizza copertura valore attività piccole
imprese artigiane (Incendio/Furto/Resp. Civile)
Polizza emessa e sottoscritta il 20/01/2005; decorrenza
3 1/12/2004.
I 60 gg di decorrenza della disdetta partono dalla
data della stipula ( quindi 60 gg. prima del 20/01/2008)
oppure dalla data della copertura ( 60 gg prima
del 31/12/2007)?
In caso di “errore” nella polizza; con
un immobile in locazione è stato inserito
un importo di copertura nella sez. Incendio: “
somma assicurata fabbricati”, mentre si doveva
inserire il rischio locativo; è possibile
la disdetta senza la decorrenza dei 60 gg.?
E’ comunque possibile la richiesta di riduzione
dei “ valori” assicurati nella polizza?
Assinews
risponde:
Il
recesso doveva essere esercitato 60 giorni prima
del 31.12.2007.
Relativamente al fatto che per un immobile in locazione
sia stato assicurato il rischio della proprietà
anziché la responsabilità dell'inquilino,
non si può dire - solo per questo fatto -
che vi sia stato un "errore". L'inquilino,
ad esempio, potrebbe essersi impegnato col proprietario
della casa locata ad assicurare il fabbricato. Oppure,
considerato lo stato di grave carenza di liquidità
del proprietario, aver pensato bene a fargli avere
i mezzi in caso di sinistro per provvedere tempestivamente
alle riparazioni, evitando di dover ricercare una
diversa e probabilmente assai più onerosa
sistemazione. La differenza di costo tra gli 8/10
di tasso del Rischio Locativo ed i 10/10 del Fabbricato
é così modesta che una decisione in
tal senso - sussistendo ovviamente ragioni per dubitare
della liquidità del proprietario - non sarebbe
inappropriata.
Si tratta di eccezioni, ben si intende, e valgono
soltanto in quanto sia stato il contraente a richiedere
la soluzione per lui più onerosa. Ma, anche
accertato che il Contraente era ignaro dell'onerosità
della soluzione, non per questo il contratto può
essere rescisso. Si potrà invece richiedere
alla Compagnia che la garanzia sia prestata per
il Rischio Locativo richiedendo i danni (i maggiori
costi sostenuti) all'intermediario.
Sulla riduzione dei valori assicurati, infine, bisogna
intendersi. Se lo scopo perseguito é quello
di ridurre al minimo il costo dell'assicurazione
(assicurando poi altrove quanto ridotto al primo
assicuratore), allora la risposta non può
che essere negativa. Se, invece, si tratta di evitare
la sopraassicurazione, allora se può, anzi
si deve, richiedere la riduzione delle somme assicurate.
La Compagnia, tuttavia, é libera di non accettare
richieste non motivate o irragionevoli.