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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (01/02/08)


Polizza copertura valore attività piccole imprese artigiane (Incendio/Furto/Resp. Civile)
Polizza emessa e sottoscritta il 20/01/2005; decorrenza 3 1/12/2004.

I 60 gg di decorrenza della disdetta partono dalla data della stipula ( quindi 60 gg. prima del 20/01/2008) oppure dalla data della copertura ( 60 gg prima del 31/12/2007)?

In caso di “errore” nella polizza; con un immobile in locazione è stato inserito un importo di copertura nella sez. Incendio: “ somma assicurata fabbricati”, mentre si doveva inserire il rischio locativo; è possibile la disdetta senza la decorrenza dei 60 gg.?

E’ comunque possibile la richiesta di riduzione dei “ valori” assicurati nella polizza?


Assinews risponde:
Il recesso doveva essere esercitato 60 giorni prima del 31.12.2007.

Relativamente al fatto che per un immobile in locazione sia stato assicurato il rischio della proprietà anziché la responsabilità dell'inquilino, non si può dire - solo per questo fatto - che vi sia stato un "errore". L'inquilino, ad esempio, potrebbe essersi impegnato col proprietario della casa locata ad assicurare il fabbricato. Oppure, considerato lo stato di grave carenza di liquidità del proprietario, aver pensato bene a fargli avere i mezzi in caso di sinistro per provvedere tempestivamente alle riparazioni, evitando di dover ricercare una diversa e probabilmente assai più onerosa sistemazione. La differenza di costo tra gli 8/10 di tasso del Rischio Locativo ed i 10/10 del Fabbricato é così modesta che una decisione in tal senso - sussistendo ovviamente ragioni per dubitare della liquidità del proprietario - non sarebbe inappropriata.

Si tratta di eccezioni, ben si intende, e valgono soltanto in quanto sia stato il contraente a richiedere la soluzione per lui più onerosa. Ma, anche accertato che il Contraente era ignaro dell'onerosità della soluzione, non per questo il contratto può essere rescisso. Si potrà invece richiedere alla Compagnia che la garanzia sia prestata per il Rischio Locativo richiedendo i danni (i maggiori costi sostenuti) all'intermediario.
Sulla riduzione dei valori assicurati, infine, bisogna intendersi. Se lo scopo perseguito é quello di ridurre al minimo il costo dell'assicurazione (assicurando poi altrove quanto ridotto al primo assicuratore), allora la risposta non può che essere negativa. Se, invece, si tratta di evitare la sopraassicurazione, allora se può, anzi si deve, richiedere la riduzione delle somme assicurate.
La Compagnia, tuttavia, é libera di non accettare richieste non motivate o irragionevoli.

 

 

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