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Quesito su RCA - Consegna dell’attestato di rischio (30/01/08)


Com'è noto, il Regolamento ISVAP n.4 pone a carico delle Società Assicuratrici l'obbligo di
inviare al Cliente auto l'attestato del rischio, oltre ad altre comunicazioni. Orbene (o male?),
la nostra Mandante invia regolarmente quanto previsto ma se il Cliente ha cambiato indirizzo senza comunicarlo, il plico (quando le Poste funzionano), torna in Direzione. Questa lo invia
all'Agenzia accompagnandolo con un lettera la quale, tra l'altro, afferma "....vorrete contattare
i clienti e recapitare le comunicazioni in originale....omissis". Se il contraente è ancora
nostro Cliente ... nessun problema! Ma se esso era un "cercatore di tariffe minime" e, dopo
aver cambiato indirizzo, aver trovato dove pagare meno, disdetta il contratto....cosa deve
fare l'Agenzia? spendere tempo e denaro e mandargliene una copia? con posta ordinaria
(Poste....fateci la grazia!), o raccomandata?


Assinews risponde:
Premettiamo che ci asteniamo da ogni giudizio sule istruzioni della Sua mandante, che è evidentemente libera di interpretare come ritiene più opportuno le disposizioni dell’ISVAP, probabilmente consigliata dal proprio ufficio legale.

Ciò detto, mentre la legge istituiva dell’attestato di rischio (L. 26 febbraio 1977, n. 39) diceva semplicemente: “le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione ecc. …. “, il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, precisava, all’articolo 3, recante la rubrica “Modalità di rilascio dell’attestazione”, quanto segue:
L’assicuratore rilascia l'attestazione mettendo la stessa, almeno tre giorni non festivi prima di quello di scadenza del contratto, a disposizione del contraente presso l’agenzia o l’ufficio presso il quale il contratto è stato stipulato o, se diverso, presso l’agenzia o l’ufficio al quale il contratto medesimo è stato assegnato con il consenso del contraente”.
In materia interveniva la Circolare ISVAP n. 111 del 8 marzo 1989, vietando, tra l’altro, interpretazioni restrittive o strumentali della normativa, il che invece è avvenuto in un’infinità di casi.

Ora l’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, dispone che: "L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale…. l’impresa deve consegnare al contraente, ecc.

L’art. 4 del Regolamento n. 4, recita, al numero 1: “Le imprese trasmettono ai contraenti, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 (modalità della disdetta, premio di rinnovo, ecc.; N.d.R.) l’attestazione sullo stato del rischio”.

La citata disposizione del Regolamento n. 4 risulta indirettamente commentata dalle risposte che l’ISVAP ha dato alle numerose proposte di modifica pervenutele durante la pubblica consultazione del regolamento stesso (sul sito dell’ISVAP: www.isvap.it.).
Innanzitutto esprimiamo la nostra personale opinione che non ci sia una sostanziale differenza tra il “consegnare” dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni e la “messa a disposizione” della normativa previgente, e che pertanto, l’ISVAP avrebbe potuto evitare alle imprese l’onere dell’invio degli attestati, atteso peraltro che tutti gli operatori della R.C.Auto hanno subito commentato che così facendo sarebbe aumentata la possibilità di uso fraudolento degli attestati medesimi, eventualità che l’ISVAP respinge (documento citato, pag.2).
Ma il punto più importante ci sembra sia dato dal mancato accoglimento della proposta di una associazione locale di consumatori, quello di utilizzare “mezzi di invio della comunicazione quale raccomandata, telefax e e-mail che possano provare la ricezione da parte del contraente, ecc,” (documento citato, pag. 4).

Ne consegue quindi, sempre secondo noi, che l’impresa assicuratrice ha il solo obbligo di inviare l’attestato utilizzando la posta ordinaria e, nei rari casi di segnalazione di mancato ricevimento del documento, non debba ricorrere, od accollare ad altri, l’utilizzo di un diverso, e più costoso, sistema di inoltro.

Concludiamo osservando che in tali casi, ove l’Agente sia a conoscenza di un domicilio del contraente diverso da quello utilizzato dalla propria impresa, vuoi per il disallineamento dell’informazione tra periferia e centro, vuoi per la nota ritrosia dei nostri connazionali a fornire indicazione chiare ed aggiornate sul loro indirizzo, dovrebbe ripetere l’invio, sempre utilizzando la posta ordinaria, oppure informare il contraente, utilizzando il mezzo ritenuto più opportuno, che l’invio del suo attestato non è andato a buon fine.

 

 

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