Quesito
su RCA - Consegna dell’attestato di rischio
(30/01/08)
Com'è noto, il Regolamento ISVAP n.4 pone
a carico delle Società Assicuratrici l'obbligo
di
inviare al Cliente auto l'attestato del rischio,
oltre ad altre comunicazioni. Orbene (o male?),
la nostra Mandante invia regolarmente quanto previsto
ma se il Cliente ha cambiato indirizzo senza comunicarlo,
il plico (quando le Poste funzionano), torna in
Direzione. Questa lo invia
all'Agenzia accompagnandolo con un lettera la quale,
tra l'altro, afferma "....vorrete contattare
i clienti e recapitare le comunicazioni in originale....omissis".
Se il contraente è ancora
nostro Cliente ... nessun problema! Ma se esso era
un "cercatore di tariffe minime" e, dopo
aver cambiato indirizzo, aver trovato dove pagare
meno, disdetta il contratto....cosa deve
fare l'Agenzia? spendere tempo e denaro e mandargliene
una copia? con posta ordinaria
(Poste....fateci la grazia!), o raccomandata?
Assinews
risponde:
Premettiamo
che ci asteniamo da ogni giudizio sule istruzioni
della Sua mandante, che è evidentemente libera
di interpretare come ritiene più opportuno
le disposizioni dell’ISVAP, probabilmente
consigliata dal proprio ufficio legale.
Ciò
detto, mentre la legge istituiva dell’attestato
di rischio (L. 26 febbraio 1977, n. 39) diceva semplicemente:
“le imprese debbono rilasciare al contraente
una attestazione ecc. …. “, il D.P.R.
16 gennaio 1981, n. 45, precisava, all’articolo
3, recante la rubrica “Modalità di
rilascio dell’attestazione”, quanto
segue:
“L’assicuratore rilascia l'attestazione
mettendo la stessa, almeno tre
giorni non festivi prima di quello di scadenza del
contratto, a disposizione del contraente
presso l’agenzia o l’ufficio presso
il quale il contratto è stato stipulato o,
se diverso, presso l’agenzia o l’ufficio
al quale il contratto medesimo è stato assegnato
con il consenso del contraente”.
In materia interveniva la Circolare ISVAP n. 111
del 8 marzo 1989, vietando, tra l’altro, interpretazioni
restrittive o strumentali della normativa, il che
invece è avvenuto in un’infinità
di casi.
Ora
l’art. 134 del Codice delle Assicurazioni,
dispone che: "L’ISVAP, con regolamento,
determina le indicazioni relative all’attestazione
sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna
scadenza annuale…. l’impresa deve consegnare
al contraente, ecc.“
L’art.
4 del Regolamento n. 4, recita, al numero 1: “Le
imprese trasmettono ai contraenti, almeno trenta
giorni prima della scadenza del contratto, unitamente
alla comunicazione di cui all’art. 2 (modalità
della disdetta, premio di rinnovo, ecc.; N.d.R.)
l’attestazione sullo stato del rischio”.
La
citata disposizione del Regolamento n. 4 risulta
indirettamente commentata dalle risposte che l’ISVAP
ha dato alle numerose proposte di modifica pervenutele
durante la pubblica consultazione del regolamento
stesso (sul sito dell’ISVAP: www.isvap.it.).
Innanzitutto esprimiamo la nostra personale opinione
che non ci sia una sostanziale differenza tra il
“consegnare” dell’art. 134 del
Codice delle Assicurazioni e la “messa a disposizione”
della normativa previgente, e che pertanto, l’ISVAP
avrebbe potuto evitare alle imprese l’onere
dell’invio degli attestati, atteso peraltro
che tutti gli operatori della R.C.Auto hanno subito
commentato che così facendo sarebbe aumentata
la possibilità di uso fraudolento degli attestati
medesimi, eventualità che l’ISVAP respinge
(documento citato, pag.2).
Ma il punto più importante ci sembra sia
dato dal mancato accoglimento della proposta di
una associazione locale di consumatori, quello di
utilizzare “mezzi di invio della comunicazione
quale raccomandata, telefax e e-mail che possano
provare la ricezione da parte del contraente, ecc,”
(documento citato, pag. 4).
Ne consegue quindi, sempre secondo noi, che l’impresa
assicuratrice ha il solo obbligo di inviare l’attestato
utilizzando la posta ordinaria e, nei rari casi
di segnalazione di mancato ricevimento del documento,
non debba ricorrere, od accollare ad altri, l’utilizzo
di un diverso, e più costoso, sistema di
inoltro.
Concludiamo
osservando che in tali casi, ove l’Agente
sia a conoscenza di un domicilio del contraente
diverso da quello utilizzato dalla propria impresa,
vuoi per il disallineamento dell’informazione
tra periferia e centro, vuoi per la nota ritrosia
dei nostri connazionali a fornire indicazione chiare
ed aggiornate sul loro indirizzo, dovrebbe ripetere
l’invio, sempre utilizzando la posta ordinaria,
oppure informare il contraente, utilizzando il mezzo
ritenuto più opportuno, che l’invio
del suo attestato non è andato a buon fine.