Quesito
su RCA - disdetta (21/01/08)
Vi pongo il seguente quesito:
Un assicurato stipula una polizza RCA con la Compagnia A
in data 15.12.07 con scadenza 31.12.08, versando un rateo
sino al 31.12.07.
Nel frattempo viene a conoscenza di proposte migliori di
altra Compagnia B e disdice la polizza appena sottoscritta
per la data del 31.12.07
Vorrei sapere se:
- se la disdetta è da ritenersi valida anche se inoltrata
dopo il 31.12.07;
- se la Compagnia A è tenuta a rilasciare l’attestazione
dello stato di rischio anche se per un periodo di gg. 15,
attestazione che la Compagnia B richiede salvo penalizzare
l’assicurato.
L’articolo delle condizioni di polizza è il
seguente:
“Durata
del contratto
Il contratto ha durata annuale oppure annuale più
frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo
iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà
applicata sarà quella in vigore per la Società
a tale momento.
Nel caso di durata annuale o di anno più frazione,
anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto,
per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa,
la Società manterrà comunque operanti le garanzie
prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto,
ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza
del presente contratto”.
Assinews
risponde:
Se abbiamo compreso bene, le risposte sono molto semplici.
Se la polizza è stata stipulata con scadenza 31.12.2008,
è evidente che non può essere disdetta per
la scadenza 31.12.2007, anche se il contratto è senza
tacito rinnovo.
E’ altresì evidente che tale disdetta, inoltrata
addirittura dopo la data di effetto, è inefficace.
Nel caso, a nostro avviso impossibile, di accettazione della
disdetta, la Società A non rilascerà attestato
dello stato del rischio, avendo avuto il contratto durata
inferiore un anno.