Contattaci
Cerca
ASSINEWS
ATTUALITA'
LA STAMPA OGGI
FORMAZIONE
BANCHE DATI
APPUNTAMENTI
LINKS
RISCHIOSANITA'

 

Quesito su RCA - disdetta (21/01/08)


Vi pongo il seguente quesito:
Un assicurato stipula una polizza RCA con la Compagnia A in data 15.12.07 con scadenza 31.12.08, versando un rateo sino al 31.12.07.
Nel frattempo viene a conoscenza di proposte migliori di altra Compagnia B e disdice la polizza appena sottoscritta per la data del 31.12.07
Vorrei sapere se:
- se la disdetta è da ritenersi valida anche se inoltrata dopo il 31.12.07;
- se la Compagnia A è tenuta a rilasciare l’attestazione dello stato di rischio anche se per un periodo di gg. 15, attestazione che la Compagnia B richiede salvo penalizzare l’assicurato.
L’articolo delle condizioni di polizza è il seguente:

“Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento.
Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto”.

Assinews risponde:
Se abbiamo compreso bene, le risposte sono molto semplici.
Se la polizza è stata stipulata con scadenza 31.12.2008, è evidente che non può essere disdetta per la scadenza 31.12.2007, anche se il contratto è senza tacito rinnovo.

E’ altresì evidente che tale disdetta, inoltrata addirittura dopo la data di effetto, è inefficace.

Nel caso, a nostro avviso impossibile, di accettazione della disdetta, la Società A non rilascerà attestato dello stato del rischio, avendo avuto il contratto durata inferiore un anno.

 

 

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati    Copyright ©