Quesito
su RCA - Libro matricola fraudolento(18/01/08)
Gradirei la vostra opinione sul quesito di seguito esposto.
Il dubbio riguarda l’operato di alcune Società
di servizi che usufruiscono di polizze RCA a libro matricola
utilizzando in qualità di contraente Consorzi ad hoc
costituiti ed assicurati i soci del consorzio stesso i quali
ottengono, in virtù della particolare tariffa applicata
dalla Compagnia, un costo/premio di gran lunga inferiore rispetto
al mercato.
La polizza viene quindi a sua volta “ceduta” dalla
Società di servizi all’assicurato (talvolta nemmeno
identificato in polizza come proprietario del mezzo) attraverso
l’emissione di specifica fattura ad un costo “maggiorato”.
Tale fattura di servizi vari (consulenza assicurativa, snellimento
pratiche, consulenza legale, assistenza etc.), generalmente
non indica nemmeno l’effettiva quota pagata dall’assicurato
come premio e la quota invece pagata come “servizio”.
Il sistema è oggi maggiormente utilizzato nel targato
pesante, nei servizi di noleggio a conducente, da Consorzi del
Nord Italia che utilizzano la provincia di tariffazione più
favorevole rispetto a quella degli associati generalmente residenti
in province del Sud, ma anche in contratti di assistenza e/o
incendio ad adesione collettiva dove l’assicurato non
riceve il certificato di adesione ma una generica fattura nel
cui costo (oltretutto soggetto ad IVA) è compreso (…in
modo più o meno occulto) anche il premio assicurativo.
Il sistema a mio giudizio elude ogni principio di trasparenza
ed ogni regola di distribuzione prevista dal Codice delle Assicurazioni
oltre ad esporre, nella maggior parte dei casi, gli assicurati
a possibili azioni di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice.
Assinews
risponde:
Condizione essenziale di una assicurazione RCA nella forma del
libro matricola è che tutti i veicoli assicurati abbiano
un unico proprietario, intestatario al P.R.A. dei medesimi.
Ricordiamo che tale condizione era presente nella relativa clausola
delle Norme Tariffarie ante liberalizzazione e che continua
ad esservi, per quanto a nostra conoscenza, nelle clausole di
tutte le società esercenti la R. C. Auto.
Ciò premesso, si danno tre casi:
1) Tutti i veicoli facenti parte del Libro Matricola vengono
immatricolati al P.R.A. a nome del Consorzio di cui parla il
lettore, Consorzio che risulta quindi essere proprietario di
tutti i veicoli.
Si tratta di una ipotesi difficile da prendere in considerazione,
per molteplici motivi, attinenti sia alla compravendita dei
veicoli, sia alla loro immatricolazione.
2) Il certificato di assicurazione indica, falsamente, quale
contraente/assicurato il Consorzio, nonostante lo stesso non
sia proprietario/intestarlo al PRA del veicolo.
3)
Il certificato di assicurazione indica, falsamente, il proprietario
del veicolo, ovverosia l’intestatario al P.R.A. del mezzo,
nonostante la diversa con traenza della polizza R. C. Auto.
Scartata
- come abbiamo visto, l’ipotesi 1) - nelle ipotesi 2)
e 3) siamo in presenza di dichiarazioni inesatte rese dolosamente,
il che ricade nella previsione dell’art. 1892 c.c., con
il conseguente diritto di rivalsa dell’assicuratore nei
confronti dell’assicurato in caso di sinistro.
Senza
poter qui esaminare a fondo questo caso sotto l’aspetto
penalistico, non ci sentiremmo di escludere che la vera e propria
organizzazione messa in atto dal Consorzio e la relativa numerosa
casistica, possano integrare il reato di truffa (art. 640 c.p.)
o di truffa in assicurazioni (art. 642 c.p.).
L’operato
del Consorzio, come ci viene descritto, viola senza ombra di
dubbio, le norme sull’intermediazione assicurativa ed
è quindi soggetto alle relative sanzioni.
Concludiamo
osservando come il fenomeno descritto ricordi quanto aveva fatto
oggetto di una Circolare dell’ANIA (Prot. 0037, Auto 7,
del 30 gennaio 2001) in merito “a richieste di stipulazione
di contratti RCA in nome e per conto di una pluralità
di assicurati residenti in varie e differenti aree territoriali,
talora diverse da quella degli enti stessi”.
Anticipando in un certo senso quanto ora disposto dall’ultima
parte del 1° comma dell’art. 132 del Codice delle
Assicurazioni, l’ANIA, presi opportuni contatti e accordi
con l’ISVAP (al fine di non far violare l’obbligo
a contrarre di cui al previgente art. 11 della legge 990/1969)
consigliava alle imprese socie severi controlli in sede precontrattuale,
a cominciare dalla regola della quale nessun buon sottoscrittore
di polizze RCA dovrebbe fare a meno: la visura dell’originale
della carta di circolazione del veicolo assicurando.