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Quesito su RCA - Libro matricola fraudolento(18/01/08)


Gradirei la vostra opinione sul quesito di seguito esposto.
Il dubbio riguarda l’operato di alcune Società di servizi che usufruiscono di polizze RCA a libro matricola utilizzando in qualità di contraente Consorzi ad hoc costituiti ed assicurati i soci del consorzio stesso i quali ottengono, in virtù della particolare tariffa applicata dalla Compagnia, un costo/premio di gran lunga inferiore rispetto al mercato.
La polizza viene quindi a sua volta “ceduta” dalla Società di servizi all’assicurato (talvolta nemmeno identificato in polizza come proprietario del mezzo) attraverso l’emissione di specifica fattura ad un costo “maggiorato”.
Tale fattura di servizi vari (consulenza assicurativa, snellimento pratiche, consulenza legale, assistenza etc.), generalmente non indica nemmeno l’effettiva quota pagata dall’assicurato come premio e la quota invece pagata come “servizio”.
Il sistema è oggi maggiormente utilizzato nel targato pesante, nei servizi di noleggio a conducente, da Consorzi del Nord Italia che utilizzano la provincia di tariffazione più favorevole rispetto a quella degli associati generalmente residenti in province del Sud, ma anche in contratti di assistenza e/o incendio ad adesione collettiva dove l’assicurato non riceve il certificato di adesione ma una generica fattura nel cui costo (oltretutto soggetto ad IVA) è compreso (…in modo più o meno occulto) anche il premio assicurativo.
Il sistema a mio giudizio elude ogni principio di trasparenza ed ogni regola di distribuzione prevista dal Codice delle Assicurazioni oltre ad esporre, nella maggior parte dei casi, gli assicurati a possibili azioni di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice.


Assinews risponde:
Condizione essenziale di una assicurazione RCA nella forma del libro matricola è che tutti i veicoli assicurati abbiano un unico proprietario, intestatario al P.R.A. dei medesimi.
Ricordiamo che tale condizione era presente nella relativa clausola delle Norme Tariffarie ante liberalizzazione e che continua ad esservi, per quanto a nostra conoscenza, nelle clausole di tutte le società esercenti la R. C. Auto.

Ciò premesso, si danno tre casi:
1) Tutti i veicoli facenti parte del Libro Matricola vengono immatricolati al P.R.A. a nome del Consorzio di cui parla il lettore, Consorzio che risulta quindi essere proprietario di tutti i veicoli.
Si tratta di una ipotesi difficile da prendere in considerazione, per molteplici motivi, attinenti sia alla compravendita dei veicoli, sia alla loro immatricolazione.
2) Il certificato di assicurazione indica, falsamente, quale contraente/assicurato il Consorzio, nonostante lo stesso non sia proprietario/intestarlo al PRA del veicolo.
3) Il certificato di assicurazione indica, falsamente, il proprietario del veicolo, ovverosia l’intestatario al P.R.A. del mezzo, nonostante la diversa con traenza della polizza R. C. Auto.

Scartata - come abbiamo visto, l’ipotesi 1) - nelle ipotesi 2) e 3) siamo in presenza di dichiarazioni inesatte rese dolosamente, il che ricade nella previsione dell’art. 1892 c.c., con il conseguente diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato in caso di sinistro.

Senza poter qui esaminare a fondo questo caso sotto l’aspetto penalistico, non ci sentiremmo di escludere che la vera e propria organizzazione messa in atto dal Consorzio e la relativa numerosa casistica, possano integrare il reato di truffa (art. 640 c.p.) o di truffa in assicurazioni (art. 642 c.p.).

L’operato del Consorzio, come ci viene descritto, viola senza ombra di dubbio, le norme sull’intermediazione assicurativa ed è quindi soggetto alle relative sanzioni.

Concludiamo osservando come il fenomeno descritto ricordi quanto aveva fatto oggetto di una Circolare dell’ANIA (Prot. 0037, Auto 7, del 30 gennaio 2001) in merito “a richieste di stipulazione di contratti RCA in nome e per conto di una pluralità di assicurati residenti in varie e differenti aree territoriali, talora diverse da quella degli enti stessi”.

Anticipando in un certo senso quanto ora disposto dall’ultima parte del 1° comma dell’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, l’ANIA, presi opportuni contatti e accordi con l’ISVAP (al fine di non far violare l’obbligo a contrarre di cui al previgente art. 11 della legge 990/1969) consigliava alle imprese socie severi controlli in sede precontrattuale, a cominciare dalla regola della quale nessun buon sottoscrittore di polizze RCA dovrebbe fare a meno: la visura dell’originale della carta di circolazione del veicolo assicurando.

 

 

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