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Quesito su RCA - targa prova (16/01/08)


In merito alla regolamentazione di legge per l’autorizzazione alla circolazione di prova, un mio cliente, concessionaria di auto, mi chiede se nella polizza RCA assicurante una targa prova con noi stipulata sono compresi – senza rivalsa da parte dell’assicuratore – i danni provocati a terzi quando il veicolo sia guidato da:
- agenti della concessionaria addetti alla vendita (iscritti Enasarco);
- potenziali acquirenti.

L’agenzia di una società concorrente si è dichiarata disposta a far rilasciare dalla propria direzione una dichiarazione scritta che confermi che tali soggetti sono compresi, ma la mia mandante non vuole fare altrettanto adducendo motivi vari, affermando comunque che tali soggetti non sono compresi in garanzia e ricordandomi l’esclusione (rivalsa), secondo la quale:… “l’assicurazione non è operante…. nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa “prova”.
Cosa ne pensate?


Assinews risponde:
Abbiano tagliato in parte il lungo testo del quesito del lettore, ma confidiamo di aver mantenuto tutti i termini del problema (se invece il lettore ritiene di non essere stato correttamente interpretato lo invitiamo a riformulare il quesito).
La “circolazione di prova” (ovvero “circolazione con targa prova”) è disciplinata dall’art. 98 del Codice della Strada, modificato e integrato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova”.

In virtù delle disposizioni di legge, è obbligatorio che sul veicolo circolante con targa prova vi sia a bordo “il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega”(art.1 , comma 4, D.P.R. citato).

Pertanto, se l’agente della concessionaria, per il quale si può parlare di dipendenza funzionale, può dimostrare tale sua qualità ed è munito della prescritta delega, egli rappresenta il soggetto che assolve all’obbligo di legge relativo alla persona che deve essere presente a bordo del veicolo.

Diversamente l’agente può guidare il veicolo od esserne trasportato ma, perché la circolazione di prova sia regolare, dovrà esservi a bordo un altro soggetto che adempia al suddetto obbligo.
Nessun problema si pone per i potenziali clienti, perché, ripetiamo, guidatore (beninteso munito di regolare patente) o trasportato può essere chiunque.

Ciò premesso, poiché il lettore parla di possibile rivalsa, riteniamo che l’esclusione della quale egli parla (presente in tutte le CGA delle polizze R.C.Auto) si riferisca ai sinistri con responsabilità del guidatore del veicolo con targa prova che abbiano cagionato danni a terzi.

Quanto ai danni subiti dai trasportati, sempre nei sinistri con guidatore “colpevole”, a nostro avviso ci si deve riferire ad un'altra esclusione (anch’essa generalizzata) e precisamente quella riferita specificamente a tali soggetti, ovvero : “L’assicurazione non è operante…. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti…”.
Di conseguenza si avrà rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, qualora, in primis, non siano state rispettate le condizioni tutte che la legge prescrive per la circolazione di prova.

Sul rifiuto da parte della sua mandante di rilasciare un appendice dichiarativa, non esprimiamo giudizi: ci limitiamo ad osservare che tale è di regola l’atteggiamento delle società assicuratrici.

In questo caso peraltro la dichiarazione dovrebbe essere particolareggiata come la presente risposta, non solo, ma indicare anche, come minimo, che, nel caso di responsabilità del guidatore, sia esso l’agente o il potenziale acquirente, il risarcimento al guidatore medesimo non è dovuto in forza dell’esclusione assoluta di cui al 1° comma dell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

 

 

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