Quesito
su RCA - targa prova (16/01/08)
In merito alla regolamentazione di legge per l’autorizzazione
alla circolazione di prova, un mio cliente, concessionaria di
auto, mi chiede se nella polizza RCA assicurante una targa prova
con noi stipulata sono compresi – senza rivalsa da parte
dell’assicuratore – i danni provocati a terzi quando
il veicolo sia guidato da:
- agenti della concessionaria addetti alla vendita (iscritti Enasarco);
- potenziali acquirenti.
L’agenzia di una società concorrente si è
dichiarata disposta a far rilasciare dalla propria direzione una
dichiarazione scritta che confermi che tali soggetti sono compresi,
ma la mia mandante non vuole fare altrettanto adducendo motivi
vari, affermando comunque che tali soggetti non sono compresi
in garanzia e ricordandomi l’esclusione (rivalsa), secondo
la quale:… “l’assicurazione non è operante….
nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione
avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che
disciplinano l’utilizzo della targa “prova”.
Cosa ne pensate?
Assinews
risponde:
Abbiano
tagliato in parte il lungo testo del quesito del lettore, ma confidiamo
di aver mantenuto tutti i termini del problema (se invece il lettore
ritiene di non essere stato correttamente interpretato lo invitiamo
a riformulare il quesito).
La “circolazione di prova” (ovvero “circolazione
con targa prova”) è disciplinata dall’art.
98 del Codice della Strada, modificato e integrato dal D.P.R.
24 novembre 2001, n. 474 “Regolamento di semplificazione
del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova”.
In
virtù delle disposizioni di legge, è obbligatorio
che sul veicolo circolante con targa prova vi sia a bordo “il
titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito
di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione
funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché
tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore
sia munito di delega”(art.1 , comma 4, D.P.R. citato).
Pertanto,
se l’agente della concessionaria, per il quale si può
parlare di dipendenza funzionale, può dimostrare tale sua
qualità ed è munito della prescritta delega, egli
rappresenta il soggetto che assolve all’obbligo di legge
relativo alla persona che deve essere presente a bordo del veicolo.
Diversamente
l’agente può guidare il veicolo od esserne trasportato
ma, perché la circolazione di prova sia regolare, dovrà
esservi a bordo un altro soggetto che adempia al suddetto obbligo.
Nessun problema si pone per i potenziali clienti, perché,
ripetiamo, guidatore (beninteso munito di regolare patente) o
trasportato può essere chiunque.
Ciò
premesso, poiché il lettore parla di possibile rivalsa,
riteniamo che l’esclusione della quale egli parla (presente
in tutte le CGA delle polizze R.C.Auto) si riferisca ai sinistri
con responsabilità del guidatore del veicolo con targa
prova che abbiano cagionato danni a terzi.
Quanto ai danni subiti dai trasportati, sempre nei sinistri con
guidatore “colpevole”, a nostro avviso ci si deve
riferire ad un'altra esclusione (anch’essa generalizzata)
e precisamente quella riferita specificamente a tali soggetti,
ovvero : “L’assicurazione non è operante….
per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non
è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti…”.
Di conseguenza si avrà rivalsa dell’assicuratore
nei confronti dell’assicurato, qualora, in primis, non siano
state rispettate le condizioni tutte che la legge prescrive per
la circolazione di prova.
Sul
rifiuto da parte della sua mandante di rilasciare un appendice
dichiarativa, non esprimiamo giudizi: ci limitiamo ad osservare
che tale è di regola l’atteggiamento delle società
assicuratrici.
In questo caso peraltro la dichiarazione dovrebbe essere particolareggiata
come la presente risposta, non solo, ma indicare anche, come minimo,
che, nel caso di responsabilità del guidatore, sia esso
l’agente o il potenziale acquirente, il risarcimento al
guidatore medesimo non è dovuto in forza dell’esclusione
assoluta di cui al 1° comma dell’art. 129 del Codice
delle Assicurazioni.