Quesito
su "consulenza assicurativa" (11/01/08)
Vi trasmettiamo in allegato quanto inviato alla Spett.
ISVAP ed alla Spett. S.N.A. relativamente ad un parere
relativo alla "Consulenza Assicurativa".
La richiesta è subordinata ad un quesito sottopostoci
da una banca locale che ci vedrebbe in qualità
di consulenti per il settore assicurazioni delle operazioni
project financing che la stessa banca deve impartire ai
propri clienti.
"Esaminando
la risposta riportata nell'apposito elenco dei quesiti
più frequenti riguardanti il RUI [...] da cd. Spett.
Istituto è stato riportato il contenuto dell'art.
106 del codice delle assicurazioni e l'art. 2, lett. d)
del regolamento, per i quali 'l'attività di consulenza,
se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti
assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività
di intermediazione'.
Orbene,
se il 'consulente puro', viene remunerato con parcella
dal cliente e non con le provvigioni di una compagnia,
non svolge alcuna attività di intermediazione.
La
prestazione di consulenza si basa su una analisi accurata
dei rischi del cliente e delle polizze che il medesimo
ha in corso, con seguito di una relazione riguardante
gli eventuali miglioramenti di copertura.
La
prestazione di consulenza si basa su una analisi accurata
dei rischi del cliente e delle polizze che il medesimo
ha in corso, con seguito di una relazione riguardante
gli eventuali miglioramenti di copertura.
Sintentizzati
i concetti si richiede se una Agenzia in forma di srl
regolarmente iscritta al RUI sez. A, unitamente al legale
rappresentante ed ai soci consiglieri delegati può
svolgere, nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie,
anche l'attività di 'pura consulenza assicurativa',
così come sopra descritta e seppur in modo marginale
rispetto all'oggetto principale dell'attività diintermediazione
assicurativa ..."
Assinews
risponde:
In passato, l’ISVAP negava che la consulenza assicurativa
“pura” (non finalizzata, cioè, all’acquisizione
di affari assicurativi) non poteva essere svolta né
da agenti né da broker. Si trattava di una interpretazione,
mancando, al riguardo, specifici divieti. La consulenza
pura, invece, ben poteva invece essere svolta –
sempre secondo l’Authority – da un qualsiasi
libero professionista (avvocato , commercialista, ma anche
medico, geometra, farmacista …)!
Per nostro conto, oggi come allora, la consulenza pura
può essere svolta da chiunque e, quindi, anche
da agenti e broker.
Onde evitare fraintendimenti, precisiamo che per “consulenza
pura” si deve intendere una prestazione professionale
basata sull’analisi dei rischi del cliente e/o delle
coperture assicurative che questi ha in corso, con/senza
indicazione di come modificare e/o integrare le stesse
per renderle coerenti alle esigenze del cliente medesimo,
ma senza che tale attività sia strumentale all’intermediazione
assicurativa.
Ovviamente, i corrispettivi di tale attività vanno
fatturati e gravati di IVA 20%.