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Quesito su "consulenza assicurativa" (11/01/08)


Vi trasmettiamo in allegato quanto inviato alla Spett. ISVAP ed alla Spett. S.N.A. relativamente ad un parere relativo alla "Consulenza Assicurativa".

La richiesta è subordinata ad un quesito sottopostoci da una banca locale che ci vedrebbe in qualità di consulenti per il settore assicurazioni delle operazioni project financing che la stessa banca deve impartire ai propri clienti.

"Esaminando la risposta riportata nell'apposito elenco dei quesiti più frequenti riguardanti il RUI [...] da cd. Spett. Istituto è stato riportato il contenuto dell'art. 106 del codice delle assicurazioni e l'art. 2, lett. d) del regolamento, per i quali 'l'attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione'.

Orbene, se il 'consulente puro', viene remunerato con parcella dal cliente e non con le provvigioni di una compagnia, non svolge alcuna attività di intermediazione.

La prestazione di consulenza si basa su una analisi accurata dei rischi del cliente e delle polizze che il medesimo ha in corso, con seguito di una relazione riguardante gli eventuali miglioramenti di copertura.

La prestazione di consulenza si basa su una analisi accurata dei rischi del cliente e delle polizze che il medesimo ha in corso, con seguito di una relazione riguardante gli eventuali miglioramenti di copertura.

Sintentizzati i concetti si richiede se una Agenzia in forma di srl regolarmente iscritta al RUI sez. A, unitamente al legale rappresentante ed ai soci consiglieri delegati può svolgere, nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie, anche l'attività di 'pura consulenza assicurativa', così come sopra descritta e seppur in modo marginale rispetto all'oggetto principale dell'attività diintermediazione assicurativa ..."

Assinews risponde:
In passato, l’ISVAP negava che la consulenza assicurativa “pura” (non finalizzata, cioè, all’acquisizione di affari assicurativi) non poteva essere svolta né da agenti né da broker. Si trattava di una interpretazione, mancando, al riguardo, specifici divieti. La consulenza pura, invece, ben poteva invece essere svolta – sempre secondo l’Authority – da un qualsiasi libero professionista (avvocato , commercialista, ma anche medico, geometra, farmacista …)!
Per nostro conto, oggi come allora, la consulenza pura può essere svolta da chiunque e, quindi, anche da agenti e broker.

Onde evitare fraintendimenti, precisiamo che per “consulenza pura” si deve intendere una prestazione professionale basata sull’analisi dei rischi del cliente e/o delle coperture assicurative che questi ha in corso, con/senza indicazione di come modificare e/o integrare le stesse per renderle coerenti alle esigenze del cliente medesimo, ma senza che tale attività sia strumentale all’intermediazione assicurativa.

Ovviamente, i corrispettivi di tale attività vanno fatturati e gravati di IVA 20%.    

 

 

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