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Quesito su rescindibilità polizze poliennali (09/01/08)


Relativamente al diritto di disdetta di polizze danni pluriennali riconosciuto dal D.L. 07/2007, malgrado abbia letto le Vostre risposte a svariati quesiti formulati dall’entrata dello decreto stesso, mi rimangono dei dubbi sui quali Vi pregherei di pronunciarVi. A tal proposito Vi pongo un caso reale verificatosi poche settimane fa nella mia agenzia:

una Spa contraente di una polizza incendio di considerevole entità, tale da richiedere il riparto del rischio tra più compagnie, notifica alla compagnia delegataria (Generali) la richiesta (in forza del succitato decreto) di procedere alla riformulazione del piano di riparto stesso sostituendo la compagnia da me rappresentata (Nuova Tirrena) con altra di loro gradimento. A questo punto mi (e Vi) domando: dal momento che

1) il D.L. 07/2007 prevede norme urgenti a tutela dei consumatori;
2) il D. Lgs. 206 del 6/9/2005 Codice del Consumo, emanato a norma dell’art. 7 della Legge n. 229 del 29/7/2003, prevede espressamente all’art. 3, comma 1-a), che lo status di consumatore o utente viene riconosciuto alla “ persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta “;

come può una Società per Azioni invocare l’applicazione in suo favore di una norma espressamente studiata ed introdotta a tutela dei consumatori al punto di contenerne l’esplicito riferimento nel suo titolo?

Oltretutto, ammesso per un attimo che il D.L. 07/2007 possa essere applicato anche alle società, lo stesso prevede il diritto di recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla naturale scadenza, mentre nel caso in questione la società contraente non formula la disdetta dall’intera polizza alla compagnia delegataria bensì ne richiede una riforma.


Assinews risponde:
Il Decreto Bersani, così come convertito nella legge n. 40/2007, prevede la possibilità per i contraenti di recedere dai contratti rami danni di durata poliennale, alle condizioni ivi previste. Al di là del titolo del decreto, la legge però non fa alcuna distinzione tra “consumatori” e “professionisti” e, quindi, essa si applica anche alle società per azioni.

Tuttavia, la norma citata consente il recesso dalla polizza nella sua interezza e non un recesso parziale, limitatamente, cioè, ad un solo coassicuratore.

In altri termini, la Contraente era libera di recedere dal contratto e quindi di stipularne un altro senza uno dei precedenti assicuratori, sostituendolo aon uno diverso o facendo assorbire la quota del coassicuratore escluso da uno o più coassicuratori.
Ne consegue, a nostro parere, che il recesso così intimato non è valido.

 

 

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