Quesito
su rescindibilità polizze poliennali (09/01/08)
Relativamente al diritto di disdetta di polizze
danni pluriennali riconosciuto dal D.L. 07/2007,
malgrado abbia letto le Vostre risposte a svariati
quesiti formulati dall’entrata dello decreto
stesso, mi rimangono dei dubbi sui quali Vi pregherei
di pronunciarVi. A tal proposito Vi pongo un caso
reale verificatosi poche settimane fa nella mia
agenzia:
una Spa contraente di una polizza incendio di
considerevole entità, tale da richiedere
il riparto del rischio tra più compagnie,
notifica alla compagnia delegataria (Generali)
la richiesta (in forza del succitato decreto)
di procedere alla riformulazione del piano di
riparto stesso sostituendo la compagnia da me
rappresentata (Nuova Tirrena) con altra di loro
gradimento. A questo punto mi (e Vi) domando:
dal momento che
1) il D.L. 07/2007 prevede norme urgenti a tutela
dei consumatori;
2) il D. Lgs. 206 del 6/9/2005 Codice del Consumo,
emanato a norma dell’art. 7 della Legge
n. 229 del 29/7/2003, prevede espressamente all’art.
3, comma 1-a), che lo status di consumatore o
utente viene riconosciuto alla “ persona
fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta “;
come può una Società per Azioni
invocare l’applicazione in suo favore di
una norma espressamente studiata ed introdotta
a tutela dei consumatori al punto di contenerne
l’esplicito riferimento nel suo titolo?
Oltretutto, ammesso per un attimo che il D.L.
07/2007 possa essere applicato anche alle società,
lo stesso prevede il diritto di recedere anticipatamente
dal contratto rispetto alla naturale scadenza,
mentre nel caso in questione la società
contraente non formula la disdetta dall’intera
polizza alla compagnia delegataria bensì
ne richiede una riforma.
Assinews
risponde:
Il Decreto Bersani, così come convertito
nella legge n. 40/2007, prevede la possibilità
per i contraenti di recedere dai contratti rami
danni di durata poliennale, alle condizioni ivi
previste. Al di là del titolo del decreto,
la legge però non fa alcuna distinzione
tra “consumatori” e “professionisti”
e, quindi, essa si applica anche alle società
per azioni.
Tuttavia, la norma citata consente il recesso
dalla polizza nella sua interezza e non un recesso
parziale, limitatamente, cioè, ad un solo
coassicuratore.
In altri termini, la Contraente era libera di
recedere dal contratto e quindi di stipularne
un altro senza uno dei precedenti assicuratori,
sostituendolo aon uno diverso o facendo assorbire
la quota del coassicuratore escluso da uno o più
coassicuratori.
Ne consegue, a nostro parere, che il recesso così
intimato non è valido.