Quesito
su RCA - disdetta al contratto
Nonostante la legge non ponga più a carico dell'assicurato
l’obbligo di inviare disdetta nell’ambito R.C.
Auto, parecchie compagnie assicurative nell’inviare
l’attestato al proprio cliente chiedono comunicazione
scritta di disdetta, da inviarsi almeno 15 giorni prima della
scadenza. Nel caso in cui il cliente non rispettasse i termini
o non inviasse la comunicazione, può ritenersi ugualmente
libero di cambiare compagnia?
Assinews
risponde:
Il recesso, o disdetta, dal contratto di assicurazione R.C.
Auto è disciplinato dall’art. 172 del Codice
delle assicurazioni private.
L’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 4/2006, ovvero
la comunicazione che tutte le società assicuratrici
sono tenute ad inviare al proprio assicurato in occasione
della scadenza annuale del contratto, specifica chiaramente
gli obblighi a carico dell’assicurato in relazione all’esercizio
del diritto di recesso, secondo quanto dispone la citata norma
del C.d.a.
In sintesi, è sempre prevista la forma scritta, con
un preavviso di 15 giorni, salvo che l’aumento tariffario
sia superiore al tasso programmato di inflazione, nel qual
caso la disdetta può essere presentata il giorno stesso
della scadenza.
Va ricordato peraltro che molte società assicuratrici,
per loro libera scelta, dispensano i propri assicurati dall’obbligo
di disdetta, secondo una specifica clausola inserita nei loro
contratti, come ipotizza il citato documento ISVAP.