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Quesito su RCA - disdetta al contratto


Nonostante la legge non ponga più a carico dell'assicurato l’obbligo di inviare disdetta nell’ambito R.C. Auto, parecchie compagnie assicurative nell’inviare l’attestato al proprio cliente chiedono comunicazione scritta di disdetta, da inviarsi almeno 15 giorni prima della scadenza. Nel caso in cui il cliente non rispettasse i termini o non inviasse la comunicazione, può ritenersi ugualmente libero di cambiare compagnia?


Assinews risponde:
Il recesso, o disdetta, dal contratto di assicurazione R.C. Auto è disciplinato dall’art. 172 del Codice delle assicurazioni private.
L’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 4/2006, ovvero la comunicazione che tutte le società assicuratrici sono tenute ad inviare al proprio assicurato in occasione della scadenza annuale del contratto, specifica chiaramente gli obblighi a carico dell’assicurato in relazione all’esercizio del diritto di recesso, secondo quanto dispone la citata norma del C.d.a.
In sintesi, è sempre prevista la forma scritta, con un preavviso di 15 giorni, salvo che l’aumento tariffario sia superiore al tasso programmato di inflazione, nel qual caso la disdetta può essere presentata il giorno stesso della scadenza.
Va ricordato peraltro che molte società assicuratrici, per loro libera scelta, dispensano i propri assicurati dall’obbligo di disdetta, secondo una specifica clausola inserita nei loro contratti, come ipotizza il citato documento ISVAP.

 

 

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