Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
- Se un assicurato durante la validità del
decreto Bersani invia una lettera di disdetta per
un contratto rami danni di durata decennale, stipulato
nell’Ottobre 2005, la Compagnia di assicurazione
è obbligata a comunicare al contraente l’accettazione
o il diniego della disdetta?
- Inoltre dopo l’entrata in vigore della legge
di conversione del decreto Bersani, non essendoci
più i presupposti per l’eventuale accettazione
della suddetta disdetta, la Compagnia (che nulla aveva
comunicato al momento della disdetta) può continuare
ad esigere il pagamento della polizza?
Assinews
risponde:
L’educazione ed un minimo di psicologia applicata
imporrebbero alle compagnie di rispondere alla comunicazione
del cliente, anche quando si tratta di una disdetta.
Ma solo assai raramente è così. Purtroppo
per loro.
La mancata risposta, giuridicamente, non ha alcun
significato. Non vale, quindi, la regola del c.d.
“silenzio assenso”. In conclusione, l’impresa
ha diritto di pretendere il pagamento del premio,
essendo non valida la disdetta.