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Quesito su rescindibilità polizze poliennali


L'oggetto verte sull'istituto della novazione in riferimento ad un contratto assicurativo pluriennale appartenente ai rami elementari.

esempio pratico:
un contratto assicurativo di durata decennale (polizza multirischio abitazione) è stato stipulato in data 27/12/2004 con scadenza 27/12/2011 (durata 7 anni). Il frazionamemento del premio è semestrale.

Alla scadenza semestrale del 27/06/2005 il contratto viene sostituito (sul documento è chiaramente indicata l'operazione con indicazione del vecchio n. di contratto) mantenendo assolutamente inalterati tutti i valori, le garanzie, la tipologia di rischio assicurato ed il contraente indicati sul contratto sostituito (tutte le voci presenti sui 2 stampati dei contratti esaminati sono uguali).
L'unico elemento di didifferenza tra il contratto sostituito ed il sostituente è la DURATA DEL CONTRATTO : decorrenza 27/06/2005 scadenza 27/12/2015 durata 10 anni e 6 mesi.

Quesito: in questo caso possiamo parlare di novazione oggettiva?

La problematica si inserisce nel contesto del diritto di disdetta previsto dalla Legge Bersani:se consideriamo la sostituzione in oggetto come novazione oggettiva, il diritto di recedere dal contratto poliennale riconosciuto al contraente risulterebbe spostato alla scadenza del 27/12/2008 poichè la prima scadenza annuale successiva alla sostituzione utile al conteggio cade il 27/12/2005 ed i 3 anni di vita del contratto scadrebbero il 21/12/2008.

La lettura degli art. 1230 - 1231 del cod. civ. ci suggeriscono di non valutare questo caso come novazione: l'oggetto della nuova obbligazione non e' assolutamente cambiato e non ci sembra di poter valutare la sostituzione di contratto come "volontà di estinguere l'obbligazione precedente[...]in modo non equivoco". E' anche vero che ci troviamo in difficoltà a considerare la durata del contratto assicurativo come mero elemento accessorio del contratto stesso.

Vogliamo sorvolare sul significato reale, discutibile, che la pratica di simili procedure sottende. Riteniamo, tuttavia, che lo spirito della legge Berasani, prevedendo sempre e comunque la possibilità di recedere da un contratto poliennale prima della scadenza (per i contratti stipulati dall'aprile 2007 in poi), sia stato ispirato anche dalla necessità di rendere inefficaci certi comportamenti "nebbiosi" a tuttela degli assicurati (comportamenti che precedentemente risultavano a tutti gli effetti inopugnabili?).

Riterremmo estremamente utile alla comprensione del problema la vostra opinione.


Assinews risponde:
Complimenti per l’interpretazione data all’istituto della novazione. La condividiamo senza riserva alcuna.

 

 

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