Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
L'oggetto verte sull'istituto della novazione in riferimento
ad un contratto assicurativo pluriennale appartenente ai rami
elementari.
esempio pratico:
un contratto assicurativo di durata decennale (polizza multirischio
abitazione) è stato stipulato in data 27/12/2004 con
scadenza 27/12/2011 (durata 7 anni). Il frazionamemento del
premio è semestrale.
Alla scadenza semestrale del 27/06/2005 il contratto viene
sostituito (sul documento è chiaramente indicata l'operazione
con indicazione del vecchio n. di contratto) mantenendo assolutamente
inalterati tutti i valori, le garanzie, la tipologia di rischio
assicurato ed il contraente indicati sul contratto sostituito
(tutte le voci presenti sui 2 stampati dei contratti esaminati
sono uguali).
L'unico elemento di didifferenza tra il contratto sostituito
ed il sostituente è la DURATA DEL CONTRATTO : decorrenza
27/06/2005 scadenza 27/12/2015 durata 10 anni e 6 mesi.
Quesito: in questo caso possiamo parlare di novazione oggettiva?
La problematica si inserisce nel contesto del diritto di disdetta
previsto dalla Legge Bersani:se consideriamo la sostituzione
in oggetto come novazione oggettiva, il diritto di recedere
dal contratto poliennale riconosciuto al contraente risulterebbe
spostato alla scadenza del 27/12/2008 poichè la prima
scadenza annuale successiva alla sostituzione utile al conteggio
cade il 27/12/2005 ed i 3 anni di vita del contratto scadrebbero
il 21/12/2008.
La lettura degli art. 1230 - 1231 del cod. civ. ci suggeriscono
di non valutare questo caso come novazione: l'oggetto della
nuova obbligazione non e' assolutamente cambiato e non ci
sembra di poter valutare la sostituzione di contratto come
"volontà di estinguere l'obbligazione precedente[...]in
modo non equivoco". E' anche vero che ci troviamo in
difficoltà a considerare la durata del contratto assicurativo
come mero elemento accessorio del contratto stesso.
Vogliamo sorvolare sul significato reale, discutibile, che
la pratica di simili procedure sottende. Riteniamo, tuttavia,
che lo spirito della legge Berasani, prevedendo sempre e comunque
la possibilità di recedere da un contratto poliennale
prima della scadenza (per i contratti stipulati dall'aprile
2007 in poi), sia stato ispirato anche dalla necessità
di rendere inefficaci certi comportamenti "nebbiosi"
a tuttela degli assicurati (comportamenti che precedentemente
risultavano a tutti gli effetti inopugnabili?).
Riterremmo estremamente utile alla comprensione del problema
la vostra opinione.
Assinews
risponde:
Complimenti per l’interpretazione data all’istituto
della novazione. La condividiamo senza riserva alcuna.