Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
Ho un cliente che ha stipulato varie polizze in Austria.
In base alle condizioni di polizza non c´è possibilitá
di disdetta da parte dell´assicurato prima della scadenza
decennale.
Il cliente è obbligato ad accettare le condizioni che
impone il contratto o puó, essendo cittadino italiano
e residente in Italia, recedere dal contratto in base alle
disposizioni del decreto ”Bersani” oppure esercitare
il recesso in caso di sinistro?
Assinews
risponde:
Se debbo attenermi all’esatto contenuto del quesito,
la premessa dello stesso muove dal fatto che un cittadino
italiano residente in Italia, abbia stipulato un contratto
di assicurazione in Austria. Con tale dichiarazione intendo
che questo soggetto ha provveduto a stipulare direttamente
in Austria un contratto di assicurazione decennale. Debbo
anche presumere che la polizza di assicurazioni preveda che
in caso di controversia il diritto applicabile sia quello
austriaco e che il contraente abbia accettato, sottoscrivendo
il contratto, tale clausola. Se così stanno le cose,
la questione inerente all’anticipata risoluzione del
contratto rispetto alla durata da esso contemplata va risolta
alla luce di quanto prevede il contratto o, in mancanza, di
quanto prevede la legge austriaca. Non ha infatti nessuna
rilevanza il fatto che il contraente della polizza sia cittadino
italiano e risieda in Italia.
Se invece la polizza non è stata stipulata direttamente
in Austria dal cittadino italiano residente in Italia, ma
la stipulazione è avvenuta tramite un intermediario
(agente, produttore, broker, dipendente della Compagnia),
occorre verificare se la Compagnia ha operato in Italia in
regime di stabilimento, cioè se ha preventivamente
stabilito in Italia una propria rappresentanza, il tutto osservando
le prescrizioni stabilite dall’art. 23 del Codice delle
assicurazioni private, oppure se ha operato in regime di libera
prestazione di servizi.
Non credo che nel caso in esame ricorra la prima ipotesi (operatività
della Compagnia in regime di stabilimento), perché
presumibilmente la polizza avrebbe previsto l’applicazione
del diritto italiano.
Qualora si sia invece verificata la seconda ipotesi (attività
in regime di prestazione di servizi) e l’acquisizione
del contratto fosse avvenuta attraverso un intermediario,
allora tanto l’intermediario quanto la Compagnia avrebbero
operato in violazione dell’art. 24 del Codice delle
assicurazioni private, incorrendo entrambi nelle sanzioni
previste dalla legge.
L’art. 24, quarto comma, del Codice delle assicurazioni
private prevede infatti che la Compagnia di assicurazioni
operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi
non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o
di qualsiasi altra permanenza nel territorio italiano per
promuovere contratti di assicurazione.
Chiunque abbia al riguardo un interesse (es.: la turbativa
arrecata al mercato italiano da siffatto modo di agire) potrebbe
denunciare il fatto alla Guardia di Finanza (evasione della
tassa governativa gravante sulla polizza spettante allo Stato
italiano, presumibile mancata denuncia dell’intermediario
italiano delle provvigioni erogate dalla Compagnia austriaca)
ed all’ISVAP per l’avvio dei procedimenti amministrativi-pecuniari
e disciplinari nei confronti di coloro che hanno violato la
legge.
Se poi dovessero ricorrere le ipotesi da ultimo descritte
il contratto di assicurazione, pur stipulato con clausola
di applicabilità della legge austriaca, potrebbe essere
risolto anticipatamente per un diverso motivo, ossia per illegittimità
delle procedure che hanno condotto alla sua stipulazione.