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Quesito su rescindibilità polizze poliennali


Ho un cliente che ha stipulato varie polizze in Austria.
In base alle condizioni di polizza non c´è possibilitá di disdetta da parte dell´assicurato prima della scadenza decennale.

Il cliente è obbligato ad accettare le condizioni che impone il contratto o puó, essendo cittadino italiano e residente in Italia, recedere dal contratto in base alle disposizioni del decreto ”Bersani” oppure esercitare il recesso in caso di sinistro?


Assinews risponde:
Se debbo attenermi all’esatto contenuto del quesito, la premessa dello stesso muove dal fatto che un cittadino italiano residente in Italia, abbia stipulato un contratto di assicurazione in Austria. Con tale dichiarazione intendo che questo soggetto ha provveduto a stipulare direttamente in Austria un contratto di assicurazione decennale. Debbo anche presumere che la polizza di assicurazioni preveda che in caso di controversia il diritto applicabile sia quello austriaco e che il contraente abbia accettato, sottoscrivendo il contratto, tale clausola. Se così stanno le cose, la questione inerente all’anticipata risoluzione del contratto rispetto alla durata da esso contemplata va risolta alla luce di quanto prevede il contratto o, in mancanza, di quanto prevede la legge austriaca. Non ha infatti nessuna rilevanza il fatto che il contraente della polizza sia cittadino italiano e risieda in Italia.

Se invece la polizza non è stata stipulata direttamente in Austria dal cittadino italiano residente in Italia, ma la stipulazione è avvenuta tramite un intermediario (agente, produttore, broker, dipendente della Compagnia), occorre verificare se la Compagnia ha operato in Italia in regime di stabilimento, cioè se ha preventivamente stabilito in Italia una propria rappresentanza, il tutto osservando le prescrizioni stabilite dall’art. 23 del Codice delle assicurazioni private, oppure se ha operato in regime di libera prestazione di servizi.
Non credo che nel caso in esame ricorra la prima ipotesi (operatività della Compagnia in regime di stabilimento), perché presumibilmente la polizza avrebbe previsto l’applicazione del diritto italiano.

Qualora si sia invece verificata la seconda ipotesi (attività in regime di prestazione di servizi) e l’acquisizione del contratto fosse avvenuta attraverso un intermediario, allora tanto l’intermediario quanto la Compagnia avrebbero operato in violazione dell’art. 24 del Codice delle assicurazioni private, incorrendo entrambi nelle sanzioni previste dalla legge.
L’art. 24, quarto comma, del Codice delle assicurazioni private prevede infatti che la Compagnia di assicurazioni operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra permanenza nel territorio italiano per promuovere contratti di assicurazione.
Chiunque abbia al riguardo un interesse (es.: la turbativa arrecata al mercato italiano da siffatto modo di agire) potrebbe denunciare il fatto alla Guardia di Finanza (evasione della tassa governativa gravante sulla polizza spettante allo Stato italiano, presumibile mancata denuncia dell’intermediario italiano delle provvigioni erogate dalla Compagnia austriaca) ed all’ISVAP per l’avvio dei procedimenti amministrativi-pecuniari e disciplinari nei confronti di coloro che hanno violato la legge.

Se poi dovessero ricorrere le ipotesi da ultimo descritte il contratto di assicurazione, pur stipulato con clausola di applicabilità della legge austriaca, potrebbe essere risolto anticipatamente per un diverso motivo, ossia per illegittimità delle procedure che hanno condotto alla sua stipulazione.

 

 

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