Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
1) I termini di disdetta ex legge Bersani sono applicabili al
seguente caso ?
Polizza RCTO/RCP - contraente azienda - con effetto il 31/12/1992.
Scadenza polizza 31/12/1993.
Polizza in tacito rinnovo.
La clausola Proroga del contratto e sua durata dice questo:...omissis…salvo
disdetta data da una delle parti,con lettera raccomandata, almeno
tre mesi prima della scadenza… omissis…
2) Inoltre tra la Compagnia e l’intermediario è intercorsa
una mail (con fogli riportanti la ragione sociale della Compagnia
nonchè la persona che ha inviato la mail) in data 27/09/2001,
il quale intermediario ha stampato (la mail) e trasmesso via fax
all’azienda cliente in data 01/11/2001 (sul fax è
riportata la ragione sociale dell’intermediario con anche
il numero di fax , la data, cui contenuti salienti sono:
INIZIO FAX … omissis…con riferimento alla polizza
in oggetto e tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.legs.
38/2000 Vi proponiamo con la presente un intervento migliorativo
nella normativa contrattuale in corso…per le modifiche di
cui sopra, per l’aumento dei costi riassicurativi e per
la tipologia di prodotti assicurativi, Vi Proponiamo di modificare
i tassi netti in corso, con decorrenza dal prossimo 31/12/2001,
come di seguito specificato ( mio commento: sono tassi in aumento)…
omissis…facendo seguito a quanto concordato durante la nostra
visita presso la Vs. sede in data 26/09 Vi confermiamo che il
termine di cui all’ 22 delle condizioni generali di contratto
– tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre
mesi prima della scadenza – si intende ridotto a 1 mese
prima della scadenza… omissis…FINE FAX
Alla data del 31/12/2001 è stata emessa una appendice che
recepisce tutto quanto riportato nel fax (anche tassi in aumento)
eccetto il passaggio dei termini di disdetta da tre mesi ad un
mese.
Preciso che il log della trasmissione fax è reperibile
sull’apparecchiatura fax dell’azienda ricevente (oltre
al fatto che l’azienda conserva i report di trasmissione/ricezione
dei fax).
Quali sono ora i termini di disdetta?
Preciso che trattasi non di miei clienti.
Assinews
risponde:
Il
comma 4 dell’art. 5 della legge 40/2007 così
inizia: “Al primo comma dell’art. 1899 del codice
civile, i, secondo periodo è sostituito dal seguente: “in
caso diurata poliennale, l’assicurato ha facoltà
di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso
di sessanta giorni.”
Il termine di 60 giorni, dunque, non si applica ai contratti assicurativi
di durata annuale.
Con la sottoscrizione dell’appendice (con contenuto incompleto
rispetto a quanto comunicatogli dal broker), l’azienda contraente
ha accettato le condizioni ivi riportate e, quindi, il preavviso
previsto per la disdetta rimane quello stabilito nel contratto
originario.
Forse potrebbe contestare all’intermediario un comportamento
non diligente. Ma ciò non avrebbe alcun effetto se l’intermediario
era un agente, mentre qualche chance avrebbe l’azienda se
costui fosse stato un broker, avendo natura contrattuale la responsabilità
del broker verso il cliente.
Dopo l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni,
però, la responsabilità di qualsiasi intermediario
verso i propri clienti è sempre contrattuale.