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Quesito su rescindibilità polizze poliennali

1) I termini di disdetta ex legge Bersani sono applicabili al seguente caso ?
Polizza RCTO/RCP - contraente azienda - con effetto il 31/12/1992.
Scadenza polizza 31/12/1993.
Polizza in tacito rinnovo.
La clausola Proroga del contratto e sua durata dice questo:...omissis…salvo disdetta data da una delle parti,con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza… omissis…

2) Inoltre tra la Compagnia e l’intermediario è intercorsa una mail (con fogli riportanti la ragione sociale della Compagnia nonchè la persona che ha inviato la mail) in data 27/09/2001, il quale intermediario ha stampato (la mail) e trasmesso via fax all’azienda cliente in data 01/11/2001 (sul fax è riportata la ragione sociale dell’intermediario con anche il numero di fax , la data, cui contenuti salienti sono:

INIZIO FAX … omissis…con riferimento alla polizza in oggetto e tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.legs. 38/2000 Vi proponiamo con la presente un intervento migliorativo nella normativa contrattuale in corso…per le modifiche di cui sopra, per l’aumento dei costi riassicurativi e per la tipologia di prodotti assicurativi, Vi Proponiamo di modificare i tassi netti in corso, con decorrenza dal prossimo 31/12/2001, come di seguito specificato ( mio commento: sono tassi in aumento)… omissis…facendo seguito a quanto concordato durante la nostra visita presso la Vs. sede in data 26/09 Vi confermiamo che il termine di cui all’ 22 delle condizioni generali di contratto – tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza – si intende ridotto a 1 mese prima della scadenza… omissis…FINE FAX

Alla data del 31/12/2001 è stata emessa una appendice che recepisce tutto quanto riportato nel fax (anche tassi in aumento) eccetto il passaggio dei termini di disdetta da tre mesi ad un mese.
Preciso che il log della trasmissione fax è reperibile sull’apparecchiatura fax dell’azienda ricevente (oltre al fatto che l’azienda conserva i report di trasmissione/ricezione dei fax).

Quali sono ora i termini di disdetta?
Preciso che trattasi non di miei clienti.

Assinews risponde:
Il comma 4 dell’art. 5 della legge 40/2007  così inizia: “Al primo comma dell’art. 1899 del codice civile, i, secondo periodo è sostituito dal seguente: “in caso diurata poliennale, l’assicurato  ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.”

Il termine di 60 giorni, dunque, non si applica ai contratti assicurativi di durata annuale.

Con la sottoscrizione dell’appendice (con contenuto incompleto rispetto a quanto comunicatogli dal broker), l’azienda contraente ha accettato le condizioni ivi riportate e, quindi, il preavviso previsto per la disdetta rimane quello stabilito nel contratto originario.

Forse potrebbe contestare all’intermediario un comportamento non diligente. Ma ciò non avrebbe alcun effetto se l’intermediario era un agente, mentre qualche chance avrebbe l’azienda se costui fosse stato un broker, avendo natura contrattuale la responsabilità del broker verso il cliente.

Dopo l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, però, la responsabilità di qualsiasi intermediario verso i propri clienti è sempre contrattuale.

 

 

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