Quesito
su furto auto
La
nuova normativa prevede che in caso di furto
auto è possibile annullare il contratto
con il rimborso del premio, ma al cliente
converrebbe chiedere l'annullamento successivamente
alla perdita di possesso?
Civilmente lui sarebbe sempre proprietario
del mezzo è quindi tenuto a risarcire
gli eventuali danni da circolazione abusiva?
Assinews
risponde:
Ci permettiamo di ricordare che il Codice
delle assicurazioni private, innovando sensibilmente
rispetto alla normativa previgente, dispone,
al comma 3 dell’art. 122 che:
“L’assicurazione non ha
effetto nel caso di circolazione avvenuta
contro la volontà del proprietario,
dell’usufruttuario, dell’acquirente
con patto di riservato dominio o del locatario
in caso di locazione finanziaria, fermo
quanto disposto dall’articolo 283,
comma 1, lettera d), a partire dal giorno
successivo alla denuncia presentata all’autorità
di pubblica sicurezza”.
A sua volta l’articolo 283 dispone
che:
“1. Il Fondo di garanzia per le
vittime della strada …. risarcisce
i danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi è obbligo
di assicurazione, nei casi in cui:
d) il veicolo sia posto in circolazione
contro la volontà del proprietario,
dell’usufruttario, dell’acquirente
con patto di riservato dominio o del locatario
in caso di locazione finanziaria”.
Ferma
restando la formulazione non del tutto felice
del citato articolo 122 e, a nostro modesto
avviso, il suo coordinamento con l’art.
283, si deve ritenere che la denuncia del
furto costituisca in sé prova della
circolazione prohibente domino e di conseguenza
sollevi da ogni responsabilità (sia
pure a decorrere dal giorno successivo alla
sua presentazione) il proprietario del veicolo
rubato e le persone allo stesso equiparate
dalla legge.