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Quesito su furto auto

La nuova normativa prevede che in caso di furto auto è possibile annullare il contratto con il rimborso del premio, ma al cliente converrebbe chiedere l'annullamento successivamente alla perdita di possesso?
Civilmente lui sarebbe sempre proprietario del mezzo è quindi tenuto a risarcire gli eventuali danni da circolazione abusiva?

Assinews risponde:
Ci permettiamo di ricordare che il Codice delle assicurazioni private, innovando sensibilmente rispetto alla normativa previgente, dispone, al comma 3 dell’art. 122 che:
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza”.

A sua volta l’articolo 283 dispone che:
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada …. risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
”.

Ferma restando la formulazione non del tutto felice del citato articolo 122 e, a nostro modesto avviso, il suo coordinamento con l’art. 283, si deve ritenere che la denuncia del furto costituisca in sé prova della circolazione prohibente domino e di conseguenza sollevi da ogni responsabilità (sia pure a decorrere dal giorno successivo alla sua presentazione) il proprietario del veicolo rubato e le persone allo stesso equiparate dalla legge.

 

 

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