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Quesito sul ritiro dalla circolazione di un autoveicolo

"Perché le compagnie assicuratrici pretendono in caso di sostituzione di assicurazione auto, che il veicolo sostituito sia rottamato o venduto?
Non può il proprietario decidere di tenerlo chiuso in garage?"


Assinews risponde
:
Va precisato che tutta la casistica relativa alla cessazione della circolazione di un autoveicolo in relazione a un determinato proprietario-assicurato è disciplinata dall'ISVAP e, indirettamente, dal Codice delle Assicurazioni, in relazione all'esigenza della corretta gestione della cosiddetta "Classe Universale".
Ne deriva una disciplina alquanto complessa e in fase di continua modificazione: si veda infatti il Decreto Legge 7/2007 che innova profondamente la validità temporale dell'attestazione dello stato di rischio.
Ciò premesso, occorre distinguere tra i casi in cui la cessazione della circolazione dell'autoveicolo assicurato da diritto a chiedere la risoluzione del contratto di assicurazione e il rimborso della parte di premio netto pagata ma non goduta e il caso in cui l'assicurato trasferisce la garanzia assicurativa della sua polizza su un altro veicolo di sua proprietà.

Poiché ci sembra che questa sia l'ipotesi prospettata dal lettore, osserviamo che, ove il contraente, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde e, evidentemente, l'assenso al pagamento dell'eventuale differenza di premio, chieda che la polizza in corso sia fatta valere per altro veicolo si sua proprietà, la Società assicuratrice procederà alla sostituzione quasi sempre (ma non è la regola) senza accertare se quanto affermato dall'assicurato per motivare la sua richiesta risponda o no al vero.

Ne consegue che, se l'assicurato ha dichiarato di avere alienato il veicolo assicurato, mentre invece lo ha ritirato dalla circolazione per custodirlo in una area privata (e quindi non soggetta all'obbligo assicurativo), non incontrerà, se non raramente, difficoltà a trasferire la garanzia assicurativa su un altro veicolo.
La cosa si presenta poco corretta, e ci guardiamo bene dall'approvarla, ma per contro non vediamo a quali sanzioni potrebbe andare incontro sia l'assicurato sia la società assicuratrice.

E la cosa si chiuderebbe qui se, come l'assicuratore sa per avere visto casi simili infinite volte, il veicolo di cui si tratta - per il quale l'assicurato ha continuato a pagare la tassa di possesso e magari anche il canone di locazione del box - spesso non ritornasse, con l'assicurato che vuole naturalmente mantenere la stessa classe di merito ora in capo al secondo veicolo, magari anche con la carta di circolazione volturata al nipote che usa tale auto soltanto per andare all'università o al cognato che ci va a pesca sul fiume la domenica.
E allora sono fastidi per tutti, perché le regole ci sono e, se sono tali, vanno rispettate.

 

 

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