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Quesito
sul ritiro dalla circolazione di un autoveicolo
"Perché
le compagnie assicuratrici pretendono in caso di sostituzione di
assicurazione auto, che il veicolo sostituito sia rottamato o venduto?
Non può il proprietario decidere di tenerlo chiuso in garage?"
Assinews
risponde:
Va precisato che
tutta la casistica relativa alla cessazione della circolazione di
un autoveicolo in relazione a un determinato proprietario-assicurato
è disciplinata dall'ISVAP e, indirettamente, dal Codice delle
Assicurazioni, in relazione all'esigenza della corretta gestione
della cosiddetta "Classe Universale".
Ne deriva una disciplina alquanto complessa e in fase di continua
modificazione: si veda infatti il Decreto Legge 7/2007 che innova
profondamente la validità temporale dell'attestazione dello
stato di rischio.
Ciò premesso, occorre distinguere tra i casi in cui la cessazione
della circolazione dell'autoveicolo assicurato da diritto a chiedere
la risoluzione del contratto di assicurazione e il rimborso della
parte di premio netto pagata ma non goduta e il caso in cui l'assicurato
trasferisce la garanzia assicurativa della sua polizza su un altro
veicolo di sua proprietà.
Poiché
ci sembra che questa sia l'ipotesi prospettata dal lettore, osserviamo
che, ove il contraente, previa restituzione del certificato, del
contrassegno e dell'eventuale Carta Verde e, evidentemente, l'assenso
al pagamento dell'eventuale differenza di premio, chieda che la
polizza in corso sia fatta valere per altro veicolo si sua proprietà,
la Società assicuratrice procederà alla sostituzione
quasi sempre (ma non è la regola) senza accertare se quanto
affermato dall'assicurato per motivare la sua richiesta risponda
o no al vero.
Ne consegue che, se
l'assicurato ha dichiarato di avere alienato il veicolo assicurato,
mentre invece lo ha ritirato dalla circolazione per custodirlo in
una area privata (e quindi non soggetta all'obbligo assicurativo),
non incontrerà, se non raramente, difficoltà a trasferire
la garanzia assicurativa su un altro veicolo.
La cosa si presenta poco corretta, e ci guardiamo bene dall'approvarla,
ma per contro non vediamo a quali sanzioni potrebbe andare incontro
sia l'assicurato sia la società assicuratrice.
E la cosa si chiuderebbe
qui se, come l'assicuratore sa per avere visto casi simili infinite
volte, il veicolo di cui si tratta - per il quale l'assicurato ha
continuato a pagare la tassa di possesso e magari anche il canone
di locazione del box - spesso non ritornasse, con l'assicurato che
vuole naturalmente mantenere la stessa classe di merito ora in capo
al secondo veicolo, magari anche con la carta di circolazione volturata
al nipote che usa tale auto soltanto per andare all'università
o al cognato che ci va a pesca sul fiume la domenica.
E allora sono fastidi per tutti, perché le regole ci sono
e, se sono tali, vanno rispettate.
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