RCA
– macchine agricole – circolazione
e obbligo assicurativo
Vi
pongo un quesito in merito alla circolazione
stradale di macchine agricole/motoagricole/trattori
agricoli.
Innanzitutto mi potete indicare quali sono gli
articoli del codice della strada che disciplinano
la circolazione di questi mezzi agricoli oppure
se esiste una legge agricola in merito?
I
miei quesiti, però nel dettaglio sono
i seguenti:
1) una macchina agricola/motoagricola/trattore
agricolo gommato che circola esclusivamente
in aree private ha l’obbligo assicurativo?
2) una macchina agricola/motoagricola/trattore
agricolo cingolato che circola esclusivamente
in aree private ha l’obbligo assicurativo?
Assinews
risponde:
Premettiamo che, secondo la classificazione
generale dei veicoli prevista dal vigente Codice
della Strada (D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285),
esistono soltanto le “macchine agricole”,
definite e classificate a loro volta dall’art.
57 del Codice.
Oltre all’articolo appena citato, il Codice
della Strada e il relativo Regolamento (D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495) contemplano numerose
disposizioni sulle macchine agricole, disposizioni
che il lettore potrà agevolmente trovare
mediante l’indice analitico presente in
ogni buona edizione del Codice e del Regolamento
medesimi.
Ci limitiamo qui a citare gli articoli da 104
a 114 del Codice (Titolo Terzo - Capo IV), relativi
alla “Circolazione su strada delle macchine
agricole e delle macchine operatrici”,
ai quali corrispondono gli articoli da 265 a
306 del Regolamento, raggruppati sotto identico
titolo.
Per
quanto riguarda l’obbligo dell’assicurazione
RCA, le macchine agricole vi sono soggette,
come tutti gli altri veicoli a motore, se e
in quanto siano “poste in circolazione
su strade di uso pubblico o aree a queste equiparate”
e non quindi su strade o aree private.
L’esperienza
ci insegna a mettere sull’avviso il lettore,
sia sull’ampiezza del concetto di “area
equiparata”, sia sul fatto che l’obbligo
assicurativo sulla strada pubblica esiste comunque,
indipendentemente da fattori quali possono essere
la semplice occasionalità o la brevità
del percorso, ad esempio il solo attraversamento
della strada pubblica stessa.