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Applicazione del comma 4 bis dell’art. 134 del codice delle assicurazioni –
richiesta dello stato di famiglia

In riferimento all'applicazione del Decreto Bersani inviamo la presente per chiedere un chiarimento sulla norma relativa all'applicazione della stessa classe di merito Bonus/Malus maturata dal veicolo appartenente ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare: vorremmo sapere qual è la corretta interpretazione dell' espressione "componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" in riferimento alla ratio legis del Decreto stesso.
Nel concreto ci troviamo spesso di fronte alla richiesta di applicazione della norma da parte di persone che, pur convivendo di fatto (spesso anche da parecchi anni) non risultano sullo stesso stato di famiglia: è possibile in questi casi applicare la classe di merito più favorevole?

Assinews risponde:
Rispondiamo mediante una argomentazione a contrariis.
Come potrebbe, se non attraverso lo stato di famiglia, “il componente stabilmente convivente del nucleo familiare” dare dimostrazione di questa sua qualità alla società di assicurazione alla quale chiede l’applicazione della norma citata dal lettore (comma 4 bis, art. 134, del Codice delle Assicurazioni)?

Speriamo vivamente che non si parli di “autocertificazione”, in quanto tale istituto consente al cittadino di evitare di dover produrre alla P.A. documenti attestanti notizie delle quali la P.A. è già in possesso: il che è cosa che non ha alcuna attinenza con il caso in esame.

Va peraltro ricordato che lo “stato di famiglia”, ovvero il certificato che ne porta il nome, rispecchia la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici, ovvero la “famiglia anagrafica”, intendendosi per tale “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Quindi, se da un lato non si vede per quale motivo, come dice il lettore, “persone pur convivendo di fatto (spesso anche da parecchi anni) non risultino sullo stesso stato di famiglia“ se non per una specifica volontà degli stessi, dall’altro la portata della norma che qui commentiamo è particolarmente ampia, una volta che si pensi, ad esempio, che la badante, ovviamente in regola con tutte le disposizioni di legge, risulta nello stesso stato di famiglia della persona assistita.

 

 

 

 

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