Applicazione
del comma 4 bis dell’art. 134 del codice delle
assicurazioni –
richiesta dello stato di famiglia
In
riferimento all'applicazione del Decreto Bersani inviamo
la presente per chiedere un chiarimento sulla norma
relativa all'applicazione della stessa classe di merito
Bonus/Malus maturata dal veicolo appartenente ad un
componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare:
vorremmo sapere qual è la corretta interpretazione
dell' espressione "componente stabilmente convivente
del suo nucleo familiare" in riferimento alla
ratio legis del Decreto stesso.
Nel concreto ci troviamo spesso di fronte alla richiesta
di applicazione della norma da parte di persone che,
pur convivendo di fatto (spesso anche da parecchi
anni) non risultano sullo stesso stato di famiglia:
è possibile in questi casi applicare la classe
di merito più favorevole?
Assinews
risponde:
Rispondiamo mediante una argomentazione a contrariis.
Come potrebbe, se non attraverso lo stato di famiglia,
“il componente stabilmente convivente del
nucleo familiare” dare dimostrazione di
questa sua qualità alla società di assicurazione
alla quale chiede l’applicazione della norma
citata dal lettore (comma 4 bis, art. 134, del Codice
delle Assicurazioni)?
Speriamo
vivamente che non si parli di “autocertificazione”,
in quanto tale istituto consente al cittadino di evitare
di dover produrre alla P.A. documenti attestanti notizie
delle quali la P.A. è già in possesso:
il che è cosa che non ha alcuna attinenza con
il caso in esame.
Va
peraltro ricordato che lo “stato di famiglia”,
ovvero il certificato che ne porta il nome, rispecchia
la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici,
ovvero la “famiglia anagrafica”, intendendosi
per tale “un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti
ed aventi dimora abituale nello stesso comune”
(art. 4, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
Quindi,
se da un lato non si vede per quale motivo, come dice
il lettore, “persone pur convivendo di fatto
(spesso anche da parecchi anni) non risultino sullo
stesso stato di famiglia“ se non per una
specifica volontà degli stessi, dall’altro
la portata della norma che qui commentiamo è
particolarmente ampia, una volta che si pensi, ad
esempio, che la badante, ovviamente in regola con
tutte le disposizioni di legge, risulta nello stesso
stato di famiglia della persona assistita.