Quesito
su sinistro a fabbricato
Vi
chiediamo il parere sul seguente sinistro.
Durante un temporale un fulmine ha colpito e divelto
la canna fumaria dell'abitazione; il camino è
caduto sul tetto sottostante del fabbricato, sfondando
la copertura in coppi e danneggiando la stuttura.
La compagnia assicuratrice del fabbricato, adibito
a civile abitazione, ha provveduto a liquidare il
danno relativo alla ricostruzione della canna fumaria.
Ha respinto quello inerente la riparazione del tetto
sottostante, eccependo la non indennizzabilità,
in quanto non causato dall'azione diretta del fulmine.
L'art. 11 delle norme che regolano l'assicurazione
incendio, recita testualmente:
"La Società si obbliga ad indennizzare
i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate,
anche se di proprietà di terzi, da: ..fulmine"
E' corretta l'interpretazione del liquidatore.
Assinews
risponde:
Sarebbe il caso che chi ha negato l’indennizzabilità
dei danni causati al tetto dal crollo della canna
fumaria andasse a leggersi Handbook Incendio (edizioni
ANIA) il concetto di danno materiale risarcibile.
In concreto, secondo l’ANIA si applica il seguente
criterio: “fin dove esiste una diretta e inevitabile
concatenazione fra l’evento primario (nel nostro
caso, il fulmine) e il danno materiale (nella circostanza,
manto di copertura e struttura portante) vi è
comunque il presupposto dell’indennzzabilità,
sempreché l’evento stesso abbia colpito
le cose assicurate oppure enti postinell’ambito
di 20 mt.”.