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Quesito su recesso motivato dal contratto di agenzia

Gradirei alcuni chiarimenti in merito all'eventuale recesso motivato dall'agente dal contratto di agenzia.

Gli "esercizi annuali" sono stabiliti in un periodo continuativo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno : questi sono equiparati anche all'anzianità di mandato? Mi spiego meglio: data inizio mandato 10 aprile 1991. Alla data del 30 novembre 2007 ho maturato 16 anni di anzianità ( dal 10/4/1991 al 10/04/2007) più qualche mese, oppure, escludendo l'anno 1991 perchè non considerato "esercizio intero" maturerò l'anzianità di 16 anni alla data del 31/12/2007, per cui recedendo dal contratto il 30/11/2007 mi ritroverei con 15 anni di anzianità?

E l'indennità in base agli incassi? Si considera il complessivo incassato dalla gestione dell'agente (es. dal 10/04/1991 al 30/11/2007)oppure devono essere presi in considerazione soltanto gli incassi effettuati nella gestione degli "esercizi annuali", per cui non vengono conteggiati gli importi relativi ai periodi 10/04/1991 - 31/12/1991 e 01/01/2007-30/11/2007 (sempre nell'ipotesi di recesso dal 30/11/2007, per cui conviene eventualmente recedere dal 31/12/2007?)?

Così anche per le provvigioni, anche se pare chiaro che l'indennità venga calcolata sulla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi tre "esercizi" ,quindi dal 1/1/2004 al 31/12/2006

Assinews risponde:
1) Il recesso motivato dell’agente è quello contemplato dall’art. 12, secondo comma, n. 4), ANA\2003, per la cui disciplina occorre riferirsi all’art 12 bis.

L’agente è obbligato a specificare i motivi del recesso. La Compagnia può impugnare la fondatezza dei motivi addotti dall’agente ed in tal caso, se rispettate le procedure, si avrà una pronuncia arbitrale circa la fondatezza anche solo parziale dei motivi di recesso addotti dall’agente. L’agente ha la possibilità di evitare la procedura arbitrale o di interromperla, dichiarando di essere receduto per motivi personali. Per maggiori dettagli si rinvia allo stesso art. 12 bis.

2) L’esercizio annuale è definito dall’art. 3, ANA/2003, come il periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31dicembre di ogni anno. L’indennità di risoluzione, calcolata sul monte premi, prende a riferimento il monte premi al 31 dicembre dell’anno precedente il conferimento dell’incarico agenziale ed il monte premi al 31 dicembre dell’anno precedente la cessazione dell’incarico agenziale, salvo che esso cessi proprio al 31 dicembre. L’indennità in base agli incassi prende invece a riferimento gli incassi realizzati negli anni interi di gestione e non gli incassi realizzati negli esercizi annuali. L’indennità in base alle provvigioni trova anch’essa la sua base di calcolo negli esercizi annuali, più precisamente nella media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre esercizi. Alle provvigioni liquidate negli anni interi di gestione e non agli esercizi annuali si fa riferimento per il calcolo dell’indennità di risoluzione nei rami vita, capitalizzazione, bestiame, grandine, trasporti e nei rami non contemplati dall’art 24, ANA/2003.

Per ulteriori approfondimenti anche riferiti al caso specifico prospettato dal lettore consiglio al medesimo di rivolgersi ad una delle associazioni rappresentative degli agenti di assicurazione (SNA o UNAPASS), se iscritto, oppure ad un esperto della materia.

 

 

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