Quesito
su recesso motivato dal contratto di agenzia
Gradirei
alcuni chiarimenti in merito all'eventuale recesso motivato
dall'agente dal contratto di agenzia.
Gli "esercizi annuali" sono stabiliti in un
periodo continuativo compreso tra il 1 gennaio e il
31 dicembre di ogni anno : questi sono equiparati anche
all'anzianità di mandato? Mi spiego meglio: data
inizio mandato 10 aprile 1991. Alla data del 30 novembre
2007 ho maturato 16 anni di anzianità ( dal 10/4/1991
al 10/04/2007) più qualche mese, oppure, escludendo
l'anno 1991 perchè non considerato "esercizio
intero" maturerò l'anzianità di 16
anni alla data del 31/12/2007, per cui recedendo dal
contratto il 30/11/2007 mi ritroverei con 15 anni di
anzianità?
E l'indennità in base agli incassi? Si considera
il complessivo incassato dalla gestione dell'agente
(es. dal 10/04/1991 al 30/11/2007)oppure devono essere
presi in considerazione soltanto gli incassi effettuati
nella gestione degli "esercizi annuali", per
cui non vengono conteggiati gli importi relativi ai
periodi 10/04/1991 - 31/12/1991 e 01/01/2007-30/11/2007
(sempre nell'ipotesi di recesso dal 30/11/2007, per
cui conviene eventualmente recedere dal 31/12/2007?)?
Così anche per le provvigioni, anche se pare
chiaro che l'indennità venga calcolata sulla
media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi
tre "esercizi" ,quindi dal 1/1/2004 al 31/12/2006
Assinews
risponde:
1) Il recesso motivato dell’agente è quello
contemplato dall’art. 12, secondo comma, n. 4),
ANA\2003, per la cui disciplina occorre riferirsi all’art
12 bis.
L’agente è obbligato a specificare i motivi
del recesso. La Compagnia può impugnare la fondatezza
dei motivi addotti dall’agente ed in tal caso,
se rispettate le procedure, si avrà una pronuncia
arbitrale circa la fondatezza anche solo parziale dei
motivi di recesso addotti dall’agente. L’agente
ha la possibilità di evitare la procedura arbitrale
o di interromperla, dichiarando di essere receduto per
motivi personali. Per maggiori dettagli si rinvia allo
stesso art. 12 bis.
2) L’esercizio annuale è definito dall’art.
3, ANA/2003, come il periodo continuativo di 12 mesi
decorrenti dal 1° gennaio al 31dicembre di ogni
anno. L’indennità di risoluzione, calcolata
sul monte premi, prende a riferimento il monte premi
al 31 dicembre dell’anno precedente il conferimento
dell’incarico agenziale ed il monte premi al 31
dicembre dell’anno precedente la cessazione dell’incarico
agenziale, salvo che esso cessi proprio al 31 dicembre.
L’indennità in base agli incassi prende
invece a riferimento gli incassi realizzati negli anni
interi di gestione e non gli incassi realizzati negli
esercizi annuali. L’indennità in base alle
provvigioni trova anch’essa la sua base di calcolo
negli esercizi annuali, più precisamente nella
media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre esercizi.
Alle provvigioni liquidate negli anni interi di gestione
e non agli esercizi annuali si fa riferimento per il
calcolo dell’indennità di risoluzione nei
rami vita, capitalizzazione, bestiame, grandine, trasporti
e nei rami non contemplati dall’art 24, ANA/2003.
Per ulteriori approfondimenti anche riferiti al caso
specifico prospettato dal lettore consiglio al medesimo
di rivolgersi ad una delle associazioni rappresentative
degli agenti di assicurazione (SNA o UNAPASS), se iscritto,
oppure ad un esperto della materia.