Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
in
riferimento al comma 4 dell' art. 5 della Legge Bersani "Per
i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la facoltà di cui al primo periodo può essere
esercitata a condizione che il contratto di assicurazione
sia stato in vita per almeno tre anni."
pongo una problematica limite che ci è capitata e che
ha generato controverse interpretazioni:
polizza poliennale stipulata nel dicembre 2004. E' da considerarsi
regolare la disdetta per la scadenza del dicembre 2007? (naturalmente
con regolare comunicazione con 60 g di preavviso).
La lettura di diverse interpretazioni ( portavoce delle quali
risultano anche alcune Compagnie tramite le proprie Agenzie)
indirizza all'impossibilità di recedere dal contratto
indicato in esempio per il dicembre 2007 poichè i 3
anni di vita del contratto non risultano ancora maturati.
Nostra opinione, invece, è che si tenda a confondere
la procedura di disdetta (comunicazione con 60 gg di preavviso)
con il diritto di recesso che matura in capo al contraente
in occasione del terzo anno di vita maturato dal contratto.
"La facoltà di cui al primo periodo" alla
quale fa riferimento la normativa, indica la facoltà
di recedere del contraente stesso che nasce come diritto alla
scadenza del dicembre 2007. Tale diritto può essere
esercitato IN quel momento, momento nel quale il contraente
può decidere di recedere dal contratto che altrimenti
si rinnoverebbe per il quarto anno. La legge Bersani prevede
le modalità attraverso le quali il contraente manifesta
la propria volontà di esercitare quel diritto in QUEL
MOMENTO: comunicazione con 60 gg di prevviso.
Il caso pratico ci ha aiutato nell'esposizione della problematica
particolare in merito alla quale ci sarebbe estremamente gradito
il vostro parere.
In un'ottica generale, invece, consideriamo tutti i contratti
poliennali stipulati nel 2004: se dovessimo sposare la prima
interpretazione, tutti i contraenti in specie che desiderassero
recedere dal contratto poliennale sottoscritto 3 anni prima
si troverebbero costretti a versare,in realtà, 4 rate
di premio rimanendo vincolati ad un contratto che in realtà
maturerà 4 anni di vita. Ma la Legge Bersani parla
di "contratto di assicurazione sia stato in vita per
almeno tre anni" non di contratto che sistematicamente
rimanga in vita per 4!
Assinews
risponde:
Noi siamo del parere che le polizze poliennali siano disdettabili
a condizione che, quando la disdetta avrà effetto,
siano trascorsi tre anni dalla stipulazione delle stesse polizze.
L’ISVAP ritiene invece, così almeno sembra, che
sono disdettabili solo le polizze che hanno compiuto tre anni
di vigenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto Bersani 2. Un’interpretazione quella dell’ISVAP
che, a parere nostro, è cervellotica, ma che tanto
piace alle Compagnie.
Peraltro, l’ISVAP ha anche affermato in almeno una comunicazione
che sono disdettabili le polizze per le quali siano state
pagate tre annualità di premio.
Nel primo caso, la liberalizzazione riceverebbe un colpo gravissimo,
non essendo disdettabile il 70% delle polizze poliennali.
Nel secondo caso, invece, sarebbe minore l’insulto inferto
al decreto Bersani, nel senso che vi sarebbe, nella maggior
parte dei casi, “soltanto” un’elevazione
da 3 a 4 anni della vigenza minima richiesta per la disdettabilità.
Un vulnus assai minore, quindi, Ma sempre vulnus.