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Quesito su rescindibilità polizze poliennali

in riferimento al comma 4 dell' art. 5 della Legge Bersani "Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni."

pongo una problematica limite che ci è capitata e che ha generato controverse interpretazioni:
polizza poliennale stipulata nel dicembre 2004. E' da considerarsi regolare la disdetta per la scadenza del dicembre 2007? (naturalmente con regolare comunicazione con 60 g di preavviso).

La lettura di diverse interpretazioni ( portavoce delle quali risultano anche alcune Compagnie tramite le proprie Agenzie) indirizza all'impossibilità di recedere dal contratto indicato in esempio per il dicembre 2007 poichè i 3 anni di vita del contratto non risultano ancora maturati.

Nostra opinione, invece, è che si tenda a confondere la procedura di disdetta (comunicazione con 60 gg di preavviso) con il diritto di recesso che matura in capo al contraente in occasione del terzo anno di vita maturato dal contratto.

"La facoltà di cui al primo periodo" alla quale fa riferimento la normativa, indica la facoltà di recedere del contraente stesso che nasce come diritto alla scadenza del dicembre 2007. Tale diritto può essere esercitato IN quel momento, momento nel quale il contraente può decidere di recedere dal contratto che altrimenti si rinnoverebbe per il quarto anno. La legge Bersani prevede le modalità attraverso le quali il contraente manifesta la propria volontà di esercitare quel diritto in QUEL MOMENTO: comunicazione con 60 gg di prevviso.

Il caso pratico ci ha aiutato nell'esposizione della problematica particolare in merito alla quale ci sarebbe estremamente gradito il vostro parere.

In un'ottica generale, invece, consideriamo tutti i contratti poliennali stipulati nel 2004: se dovessimo sposare la prima interpretazione, tutti i contraenti in specie che desiderassero recedere dal contratto poliennale sottoscritto 3 anni prima si troverebbero costretti a versare,in realtà, 4 rate di premio rimanendo vincolati ad un contratto che in realtà maturerà 4 anni di vita. Ma la Legge Bersani parla di "contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni" non di contratto che sistematicamente rimanga in vita per 4!

Assinews risponde:
Noi siamo del parere che le polizze poliennali siano disdettabili a condizione che, quando la disdetta avrà effetto, siano trascorsi tre anni dalla stipulazione delle stesse polizze.

L’ISVAP ritiene invece, così almeno sembra, che sono disdettabili solo le polizze che hanno compiuto tre anni di vigenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Bersani 2. Un’interpretazione quella dell’ISVAP che, a parere nostro, è cervellotica, ma che tanto piace alle Compagnie.

Peraltro, l’ISVAP ha anche affermato in almeno una comunicazione che sono disdettabili le polizze per le quali siano state pagate tre annualità di premio.

Nel primo caso, la liberalizzazione riceverebbe un colpo gravissimo, non essendo disdettabile il 70% delle polizze poliennali. Nel secondo caso, invece, sarebbe minore l’insulto inferto al decreto Bersani, nel senso che vi sarebbe, nella maggior parte dei casi, “soltanto” un’elevazione da 3 a 4 anni della vigenza minima richiesta per la disdettabilità. Un vulnus assai minore, quindi, Ma sempre vulnus.

 

 

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