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Quesiti su D.L. 7/2007

Alla luce del D.L. del 31/01/07 n.7 in merito a quanto in oggetto siamo a richiedervi se, a vostro avviso (o se esistono sentenze per casi analoghi anche in alti settori), una disdetta inviata durante la validità del decreto stesso sia valida ed inoppugnabile a tutti gli effetti indipendentemente dal fatto che il Decreto venga variato o lasciato decadere?

Assinews risponde
:
Il recesso ex d.l.7/2007 é valido ed efficace soltanto se il decreto viene convertito in legge. Sul punto vi é copiosa giurisprudenza, sia pure riferita ad altru decreti legge non convertiti o convertiti con modifiche.


In relazione al decreto 7/07 quali saranno i riflessi si liquidazioni e rivalse ? l'agente dovrà pagare gli storni prov.li?

Assinews risponde:
Se avesse partecipato ad uno dei quattro workshop dedicati alla rescindibilità annuale dello polizze poliennali ed al plurimandato (in sintesi il c.d. "Bersoani 2"), avrebbe già avuto risposte precise.

In questa sede é impossibile riferire il contenuto di quasi quattro ore di relazioni, se non con molte approssimazioni e, quindi, imprecisioni..

Ciò premesso il decreto, se convertito in legge ovviamente, non dovrebbe incidere direttamente sulla determinazione del monte premi e, quindi, sull'indennità di fine mandato. Il praticato di molte compagnie, tuttavia, lascia pensare che la rescindibilità annuale dei contratti poliennali, sia pure ex lege, "polverizzi" il monte premi finale, determinando una perdita consistente nell'agente cessato.

Ad esempio, un portafoglio di € 1.000.000 di premi R.E. di durata media residua di anni 6, costituisce un monte premi di 6.000.000 che, al netto della detrazione 12% prevista dall'ANA, diventano 5.280.000. A questo monte premi coprrisponde un indennizzo di circa 86.000 euro. Nel citato praticato delle compagnie, invece, quel milione di euro verrebbe computato per 1/6 (se il termine per la disdetta é di 2 mesi) o per 1/12 (se detto termine é di un mese), e l'indennizzo si ridurrebbe a poche migliaia di euro.
Detto in lire italiane, la differenza sarebbe, nell'esempio dato, di circa 150.000.000.

Sulle rivalse si deve temere che le compagnie, interpreteranno letteralmente l'A.N.A. e, quindi, che la rivalsa verrà computata al 100% dell'indennità di cessazione corrisposta all'agente cessato e, perciò, che la rivalsa non sarà proporzionalemnete ridotta alla minore utilità per l'agente subentarto del portafoglio non più polieannale. Ma anche in questo caso, l'operato delle compagnie sarebbe censurabile, quanto meno alla luce della giurisprudenza in materia, che riconoscerebbe il diritto dell'agente subentrato al ricalcolo della rivalsa dovuta.

Sulle polizze stipulate successivamente all'entrata in vigore del Decreto 7/2007, non vi può essere dubbio che l'Agente debba subire lo storno della provvigione precontata percepita, in quanto non può invocarsi il disposto della lett. b) del II comma dell'art. 9 A.N.A.
Sulle vecchie polizze (quelle stipulate, cioé, prima dell'entrata in vigore del decreto) la situazione non é invece chiara. A rigore le compagnie avrebbero il diritto agli storni provvigionali relativamente alle polizze per le quali effettivamente venisse effettuato il recesso da parte del contraente, ma vi sono ragioni giuridicamente fondate (c.d. interpretazione estensiva) per sostenere con forza la tesi contraria.

 

 

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