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Quesiti
su D.L. 7/2007
Alla
luce del D.L. del 31/01/07 n.7 in merito a quanto in oggetto siamo
a richiedervi se, a vostro avviso (o se esistono sentenze per casi
analoghi anche in alti settori), una disdetta inviata durante la
validità del decreto stesso sia valida ed inoppugnabile a
tutti gli effetti indipendentemente dal fatto che il Decreto venga
variato o lasciato decadere?
Assinews
risponde:
Il recesso ex
d.l.7/2007 é valido ed efficace soltanto se il decreto viene
convertito in legge. Sul punto vi é copiosa giurisprudenza,
sia pure riferita ad altru decreti legge non convertiti o convertiti
con modifiche.
In
relazione al decreto 7/07 quali saranno i riflessi si liquidazioni
e rivalse ? l'agente dovrà pagare gli storni prov.li?
Assinews
risponde:
Se avesse
partecipato ad uno dei quattro workshop dedicati alla rescindibilità
annuale dello polizze poliennali ed al plurimandato (in sintesi
il c.d. "Bersoani 2"), avrebbe già avuto risposte
precise.
In questa sede é impossibile riferire il contenuto di quasi
quattro ore di relazioni, se non con molte approssimazioni e, quindi,
imprecisioni..
Ciò premesso il decreto, se convertito in legge ovviamente,
non dovrebbe incidere direttamente sulla determinazione del monte
premi e, quindi, sull'indennità di fine mandato. Il praticato
di molte compagnie, tuttavia, lascia pensare che la rescindibilità
annuale dei contratti poliennali, sia pure ex lege, "polverizzi"
il monte premi finale, determinando una perdita consistente nell'agente
cessato.
Ad esempio, un portafoglio di € 1.000.000 di premi R.E. di
durata media residua di anni 6, costituisce un monte premi di 6.000.000
che, al netto della detrazione 12% prevista dall'ANA, diventano
5.280.000. A questo monte premi coprrisponde un indennizzo di circa
86.000 euro. Nel citato praticato delle compagnie, invece, quel
milione di euro verrebbe computato per 1/6 (se il termine per la
disdetta é di 2 mesi) o per 1/12 (se detto termine é
di un mese), e l'indennizzo si ridurrebbe a poche migliaia di euro.
Detto in lire italiane, la differenza sarebbe, nell'esempio dato,
di circa 150.000.000.
Sulle rivalse si deve temere che le compagnie, interpreteranno letteralmente
l'A.N.A. e, quindi, che la rivalsa verrà computata al 100%
dell'indennità di cessazione corrisposta all'agente cessato
e, perciò, che la rivalsa non sarà proporzionalemnete
ridotta alla minore utilità per l'agente subentarto del portafoglio
non più polieannale. Ma anche in questo caso, l'operato delle
compagnie sarebbe censurabile, quanto meno alla luce della giurisprudenza
in materia, che riconoscerebbe il diritto dell'agente subentrato
al ricalcolo della rivalsa dovuta.
Sulle polizze stipulate successivamente all'entrata in vigore del
Decreto 7/2007, non vi può essere dubbio che l'Agente debba
subire lo storno della provvigione precontata percepita, in quanto
non può invocarsi il disposto della lett. b) del II comma
dell'art. 9 A.N.A.
Sulle vecchie polizze (quelle stipulate, cioé, prima dell'entrata
in vigore del decreto) la situazione non é invece chiara.
A rigore le compagnie avrebbero il diritto agli storni provvigionali
relativamente alle polizze per le quali effettivamente venisse effettuato
il recesso da parte del contraente, ma vi sono ragioni giuridicamente
fondate (c.d. interpretazione estensiva) per sostenere con forza
la tesi contraria.
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