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Quesito su assicurazione infortuni con più assicuratori

Sono a porvi un quesito (credo già da Voi approfondito) in merito alle polizze infortuni e al caso in cui l'assicurato ne abbia + di una.

La giurisprudenza non è concorde sul fatto, anche se l'ultima sentenza che ho visionato (Cass. 5119/2002) sembra annullare quanto da me ritenuto assolutamente vero.
Sembra che ci siano grosse difficoltà per quegli assicurati che abbiano contratto 2 o più assicurazioni infortuni ad ottenere gli indennizzi in base a quanto contenuto nei singoli contratti.
La suprema Corte si adegua al principio indennitario nel caso in cui il sinistro abbia provocato una invalidità permanente ed anche all' 1916 C.C. sul diritto di surroga (normalmente escluso nella polizza infortuni)?!
A mio avviso il principio indennitario non è applicabile al contratto infortuni con tutte le conseguenze negative del caso, la persona umana non può essere soggetta a tale vessatorietà.

Perciò io sono a chiederVi come può essere aggirato il "problema dottrinale-interpretativo" in quei casi (concreti) in cui un individuo ha in essere più contratti infurtuni (1 magari come titolare/dipendente di un'azienda e altri ome privato cittadino o correntista di una banca, etc.).

A me vengono in mente queste soluzioni, ma non so come potrebbero essere interpretate nel caso di specie dalla giurisprudenza e se la loro valenza è da considerarsi assodata.

1) esclusione del diritto di surroga nella polizza infortuni verso terzi responsabili (normalmente già prevista in tutti i testi);
2) esonero da parte del contraente/assicurato dell'obbligo denunciare l'esistenza di altre assicurazioni infortuni (come verrebbe interpretata da un Giudice?!);
3) l'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate dall'assicurato con altre compagnie per la copertura degli stessi rischi, anche nel caso in cui gli interessati non ne abbiano dato notizia alla Società, non pregiudica la garanzia prestata on la presente polizza e, pertanto, il pagamento della relativa indennità verrà effettuato in ogni caso nella misura dovuta.

Assinews risponde:
Il problema è più grave. Una volta affermato il principio (?) secondo il quale il principio indennitario si applica anche all’assicurazione infortuni (non però per il caso di morte) – come ha fatto la Cassazione, anche a sezioni unite – non se ne può limitare l’applicazione ai soli casi di coesistenza di più assicurazioni presso diversi assicuratori (ipotesi regolata dall’art. 1910 c.c.).

Aggiungiamo che l’art. 1910 c.c. è legittimamente derogabile anche in senso sfavorevole all’Assicurato, non figurando tra le norme che invece – ai sensi dell’art. 1932 c.c. –  sono inderogabili (salvo che la deroga sia a favore dell’assicurato, ovviamente).

Le deroghe proposte, comunque, non inciderebbero affatto sull’applicabilità del principio indennitario all’assicurazione infortuni, ma soltanto sull’art. 1910 c.c. (il cui contenuto dispositivo, a nostro parere, non è assolutamente vessatorio).

Purtroppo non abbiamo certezze da distribuire, potendo soltanto azzardare la pattuizione di una clausola del seguente tenore: “Le Parti si danno reciprocamente atto che non ritengono applicabile a questo contratto il principio indennitario”.
Ma poi, come ben sa, l’ultima parola spetta al giudice. Ma siamo in un Paese nel quale i magistrati non sono vincolati a seguire la giurisprudenza della Cassazione. D’altra parte, quanto volte la Suprema Corte ha cambiato radicalmente opinione anche per quanto attiene alle assicurazioni?!  Basti pensare alla sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c. nel caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione premio.

 

 

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