Quesito
su assicurazione infortuni con più assicuratori
Sono a porvi un quesito (credo già da Voi approfondito)
in merito alle polizze infortuni e al caso in cui l'assicurato
ne abbia + di una.
La giurisprudenza non è concorde sul fatto, anche se l'ultima
sentenza che ho visionato (Cass. 5119/2002) sembra annullare quanto
da me ritenuto assolutamente vero.
Sembra che ci siano grosse difficoltà per quegli assicurati
che abbiano contratto 2 o più assicurazioni infortuni ad
ottenere gli indennizzi in base a quanto contenuto nei singoli
contratti.
La suprema Corte si adegua al principio indennitario nel caso
in cui il sinistro abbia provocato una invalidità permanente
ed anche all' 1916 C.C. sul diritto di surroga (normalmente escluso
nella polizza infortuni)?!
A mio avviso il principio indennitario non è applicabile
al contratto infortuni con tutte le conseguenze negative del caso,
la persona umana non può essere soggetta a tale vessatorietà.
Perciò io sono a chiederVi come può essere aggirato
il "problema dottrinale-interpretativo" in quei casi
(concreti) in cui un individuo ha in essere più contratti
infurtuni (1 magari come titolare/dipendente di un'azienda e altri
ome privato cittadino o correntista di una banca, etc.).
A me vengono in mente queste soluzioni, ma non so come potrebbero
essere interpretate nel caso di specie dalla giurisprudenza e
se la loro valenza è da considerarsi assodata.
1) esclusione del diritto di surroga nella polizza infortuni verso
terzi responsabili (normalmente già prevista in tutti i
testi);
2) esonero da parte del contraente/assicurato dell'obbligo denunciare
l'esistenza di altre assicurazioni infortuni (come verrebbe interpretata
da un Giudice?!);
3) l'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate dall'assicurato
con altre compagnie per la copertura degli stessi rischi, anche
nel caso in cui gli interessati non ne abbiano dato notizia alla
Società, non pregiudica la garanzia prestata on la presente
polizza e, pertanto, il pagamento della relativa indennità
verrà effettuato in ogni caso nella misura dovuta.
Assinews
risponde:
Il
problema è più grave. Una volta affermato il principio
(?) secondo il quale il principio indennitario si applica anche
all’assicurazione infortuni (non però per il caso
di morte) – come ha fatto la Cassazione, anche a sezioni
unite – non se ne può limitare l’applicazione
ai soli casi di coesistenza di più assicurazioni presso
diversi assicuratori (ipotesi regolata dall’art. 1910 c.c.).
Aggiungiamo che l’art. 1910 c.c. è legittimamente
derogabile anche in senso sfavorevole all’Assicurato, non
figurando tra le norme che invece – ai sensi dell’art.
1932 c.c. – sono inderogabili (salvo che la deroga
sia a favore dell’assicurato, ovviamente).
Le deroghe proposte, comunque, non inciderebbero affatto sull’applicabilità
del principio indennitario all’assicurazione infortuni,
ma soltanto sull’art. 1910 c.c. (il cui contenuto dispositivo,
a nostro parere, non è assolutamente vessatorio).
Purtroppo non abbiamo certezze da distribuire, potendo soltanto
azzardare la pattuizione di una clausola del seguente tenore:
“Le Parti si danno reciprocamente atto che non ritengono
applicabile a questo contratto il principio indennitario”.
Ma poi, come ben sa, l’ultima parola spetta al giudice.
Ma siamo in un Paese nel quale i magistrati non sono vincolati
a seguire la giurisprudenza della Cassazione. D’altra parte,
quanto volte la Suprema Corte ha cambiato radicalmente opinione
anche per quanto attiene alle assicurazioni?! Basti pensare
alla sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c. nel caso di
mancata comunicazione dei dati di regolazione premio.