Quesito
su R.C.A. riattivazione – su un altro
veicolo – di un contratto risolto
Premetto che faccio parte di un’azienda
che sviluppa software gestionale per compagnie
assicurative.
Una richiesta che ci è stata fatta,
di implementazione di programma per il settore
RCA, è quella, di ammettere la sostituzione
di un contratto, che sia stato annullato in
precedenza.
Non mi sono tanto interrogato sull’utilità
di una funzione del genere, ma quanto alla
legalità. Quello che volevo sapere
è: è ammessa, per legge, la
sostituzione per cambio veicolo, di un contratto
già annullato? Se sì, possiamo
limitarne l’utilizzo a seconda del tipo
di annullamento? (Es. per disdetta assicurato
sì, e per demolizione veicolo no).
Assinews
risponde:
Diamo per conosciute le regole relative sia
alla risoluzione anticipata del contratto
di assicurazione RCA e della sospensione del
medesimo, sia quelle relative al mantenimento
della classe di merito nel caso in cui l’assicurazione
RCA di un veicolo debba trasferirsi su un
altro.
Diamo anche per nota la regola secondo la
quale in tutti i casi di risoluzione anticipata
del contratto RCA, nonché di sospensione,
conditio sine qua non è la restituzione,
da parte dell’assicurato alla società
assicuratrice, del certificato e del contrassegno,
documenti che debbono essere conservati nell’archivio
della società stessa.
Ciò
premesso, diciamo subito che non ci risultano
disposizioni di legge, né regolamentari
dell’ISVAP in merito al caso che forma
oggetto del Suo quesito.
Pensiamo peraltro che la soluzione possa essere
trovata desumendola dalla normativa riguardante
il certificato di assicurazione.
Come noto, tale documento non solo attesta
l’assolvimento dell’obbligo assicurativo,
ma fa fede della relativa obbligazione dell’assicuratore
nei confronti dei danneggiati, anche contro
l’assicuratore stesso che lo abbia erroneamente
rilasciato o compilato (art. 127 del Codice
delle Assicurazioni private, già art.
7 legge 990/1969)..
Ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1970, n. 973, costituente il Regolamento della
citata legge 990/1969 (norma ancora oggi in
vigore in attesa dello specifico regolamento
ISVAP previsto dallo stesso art. 127 del Codice),
il certificato di assicurazione deve contenere,
tra l’altro, i dati della targa del
veicolo assicurato (comma 1, lettera d) e
il numero del contratto di assicurazione (comma
1, lettera f).
Ne consegue che per “riattivare”
un contratto di assicurazione risolto e, tra
l’altro su un veicolo diverso, l’assicuratore
dovrebbe rilasciare, per questo secondo veicolo,
un certificato recante una targa diversa,
ma lo stesso numero del contratto di assicurazione
relativo al primo veicolo.
Vista
l’importanza basilare del certificato
nel sistema della RCA, secondo noi tale operazione
sarebbe sicuramente scorretta, ai limiti dell’illecito.
Non comprendiamo poi quale utilità
potrebbe derivarne all’ impresa assicuratrice,
che peraltro si troverebbe in una posizione
poco trasparente sia nel caso di accertamenti
da parte della P.A., sia nel caso di contenzioso.
Per
tacere della novazione contrattuale (art.
1230 c.c.), che a nostro avviso si realizza
nel caso prospettato, nel quale le parti sostituiscono
l’oggetto (il rischio) del contratto,
cioè il veicolo, tra l’altro
essendo notorio che l’assicurazione
obbligatoria RCA ha la sua valenza sul veicolo
e non sul proprietario o guidatore del medesimo.
Concludiamo osservando che il nefasto uso
degli atti di variazione (appendici), che
abbiamo visto e vediamo utilizzati nei rami
danni in luogo della sostituzione del contratto,
fortunatamente non ha mai preso piede nel
ramo RCA.