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Quesito su R.C.A. riattivazione – su un altro veicolo – di un contratto risolto

Premetto che faccio parte di un’azienda che sviluppa software gestionale per compagnie assicurative.
Una richiesta che ci è stata fatta, di implementazione di programma per il settore RCA, è quella, di ammettere la sostituzione di un contratto, che sia stato annullato in precedenza.
Non mi sono tanto interrogato sull’utilità di una funzione del genere, ma quanto alla legalità. Quello che volevo sapere è: è ammessa, per legge, la sostituzione per cambio veicolo, di un contratto già annullato? Se sì, possiamo limitarne l’utilizzo a seconda del tipo di annullamento? (Es. per disdetta assicurato sì, e per demolizione veicolo no).

Assinews risponde:
Diamo per conosciute le regole relative sia alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione RCA e della sospensione del medesimo, sia quelle relative al mantenimento della classe di merito nel caso in cui l’assicurazione RCA di un veicolo debba trasferirsi su un altro.
Diamo anche per nota la regola secondo la quale in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto RCA, nonché di sospensione, conditio sine qua non è la restituzione, da parte dell’assicurato alla società assicuratrice, del certificato e del contrassegno, documenti che debbono essere conservati nell’archivio della società stessa.

Ciò premesso, diciamo subito che non ci risultano disposizioni di legge, né regolamentari dell’ISVAP in merito al caso che forma oggetto del Suo quesito.
Pensiamo peraltro che la soluzione possa essere trovata desumendola dalla normativa riguardante il certificato di assicurazione.
Come noto, tale documento non solo attesta l’assolvimento dell’obbligo assicurativo, ma fa fede della relativa obbligazione dell’assicuratore nei confronti dei danneggiati, anche contro l’assicuratore stesso che lo abbia erroneamente rilasciato o compilato (art. 127 del Codice delle Assicurazioni private, già art. 7 legge 990/1969)..

Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, costituente il Regolamento della citata legge 990/1969 (norma ancora oggi in vigore in attesa dello specifico regolamento ISVAP previsto dallo stesso art. 127 del Codice), il certificato di assicurazione deve contenere, tra l’altro, i dati della targa del veicolo assicurato (comma 1, lettera d) e il numero del contratto di assicurazione (comma 1, lettera f).

Ne consegue che per “riattivare” un contratto di assicurazione risolto e, tra l’altro su un veicolo diverso, l’assicuratore dovrebbe rilasciare, per questo secondo veicolo, un certificato recante una targa diversa, ma lo stesso numero del contratto di assicurazione relativo al primo veicolo.

Vista l’importanza basilare del certificato nel sistema della RCA, secondo noi tale operazione sarebbe sicuramente scorretta, ai limiti dell’illecito.
Non comprendiamo poi quale utilità potrebbe derivarne all’ impresa assicuratrice, che peraltro si troverebbe in una posizione poco trasparente sia nel caso di accertamenti da parte della P.A., sia nel caso di contenzioso.

Per tacere della novazione contrattuale (art. 1230 c.c.), che a nostro avviso si realizza nel caso prospettato, nel quale le parti sostituiscono l’oggetto (il rischio) del contratto, cioè il veicolo, tra l’altro essendo notorio che l’assicurazione obbligatoria RCA ha la sua valenza sul veicolo e non sul proprietario o guidatore del medesimo.

Concludiamo osservando che il nefasto uso degli atti di variazione (appendici), che abbiamo visto e vediamo utilizzati nei rami danni in luogo della sostituzione del contratto, fortunatamente non ha mai preso piede nel ramo RCA.

 

 

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