Quesito
su R.C.A. assegnazione classe di merito
Per quanto riguarda l'assicurazione RCA di un
auto priva di documentazione assicurativa (senza
attestato di rischio negli ultimi 5 anni) e
che non è stata immatricolata o su cui
non è stata fatta voltura al PRA, recentemente
la polizza veniva assegnata alla classe 18.
Alla luce del nuovo codice delle assicurazioni
e del decreto Bersani bis è stato cambiato
qualcosa in merito?
Inoltre, esiste un provvedimento ISVAP che disciplini
in modo uniforme per tutte le compagnie il periodo
massimo di tempo che può intercorrere
dalla prima immatricolazione o dall'ultima voltura
al PRA per assegnare la polizza in classe 14
al posto della classe 18 (la compagnia per cui
collaboro mi ha segnalato che possono passare
al massimo 3 mesi)?
Assinews
risponde:
Per quanto riguarda la disciplina che il lettore
richiama con l’avverbio “recentemente”,
pensiamo che si debba intendere quella anteriore
al cosiddetto “Decreto Legge Bersani due”,
divenuto poi la legge 2 aprile 2007, n. 40.
Tale disciplina era costituita dalle norme del
Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, al
quale rimandiamo il lettore per un corretto
inquadramento delle casistiche sulla materia.
L’innovazione
rappresentata dal citato provvedimento legislativo
è costituita dalla introduzione di una
frase aggiuntiva al comma 3 dell’art.
134 del codice delle assicurazioni private,
secondo il testo seguente:
“In caso di cessazione del rischio
assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato
utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato
di rischio conseguito conserva validità
per un periodo di cinque anni”.
Questa
disposizione non solo si pone in posizione nettamente
contrastante con il citato Regolamento n. 4,
ma, per la sua genericità, presenta ancora
notevoli dubbi interpretativi.
Si
può pensare che, nel caso di sospensione
della garanzia senza riattivazione del contratto
o mancato rinnovo del contratto per mancato
utilizzo del veicolo, la società assicuratrice
possa subordinare la valorizzazione dell'ultimo
attestato alla dichiarazione del contraente,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892
e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo
successivo alla sospensione o alla scadenza
del contratto precedente.
Per contro non è pacifico che la suddetta
disciplina possa applicarsi anche ai casi di
cessazione del rischio (distruzione del veicolo,
demolizione, ecc.).
Quanto all’ultima parte del quesito, possiamo
soltanto dire che la regolamentazione della
formula tariffaria B/M ha sempre previsto l’assegnazione
alla classe 14 nei casi di prima immatricolazione
del veicolo o di voltura al PRA o a seguito
di cessione del contratto (vedasi citato Regolamento,
allegato 2, punto 1), senza un limite temporale.
Abbiamo però letto Condizioni Generali
di Assicurazione che prevedono che, nel caso
in cui la decorrenza del contratto di assicurazione
sia posteriore di tre o più mesi alla
data di immatricolazione del veicolo, l’assicurato
debba dichiarare di non aver circolato nel periodo
di tempo intercorso tra le due date.