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Quesito su R.C.A. assegnazione classe di merito

Per quanto riguarda l'assicurazione RCA di un auto priva di documentazione assicurativa (senza attestato di rischio negli ultimi 5 anni) e che non è stata immatricolata o su cui non è stata fatta voltura al PRA, recentemente la polizza veniva assegnata alla classe 18.
Alla luce del nuovo codice delle assicurazioni e del decreto Bersani bis è stato cambiato qualcosa in merito?
Inoltre, esiste un provvedimento ISVAP che disciplini in modo uniforme per tutte le compagnie il periodo massimo di tempo che può intercorrere dalla prima immatricolazione o dall'ultima voltura al PRA per assegnare la polizza in classe 14 al posto della classe 18 (la compagnia per cui collaboro mi ha segnalato che possono passare al massimo 3 mesi)?

Assinews risponde:
Per quanto riguarda la disciplina che il lettore richiama con l’avverbio “recentemente”, pensiamo che si debba intendere quella anteriore al cosiddetto “Decreto Legge Bersani due”, divenuto poi la legge 2 aprile 2007, n. 40.
Tale disciplina era costituita dalle norme del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, al quale rimandiamo il lettore per un corretto inquadramento delle casistiche sulla materia.

L’innovazione rappresentata dal citato provvedimento legislativo è costituita dalla introduzione di una frase aggiuntiva al comma 3 dell’art. 134 del codice delle assicurazioni private, secondo il testo seguente:
“In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”.

Questa disposizione non solo si pone in posizione nettamente contrastante con il citato Regolamento n. 4, ma, per la sua genericità, presenta ancora notevoli dubbi interpretativi.

Si può pensare che, nel caso di sospensione della garanzia senza riattivazione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, la società assicuratrice possa subordinare la valorizzazione dell'ultimo attestato alla dichiarazione del contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo successivo alla sospensione o alla scadenza del contratto precedente.
Per contro non è pacifico che la suddetta disciplina possa applicarsi anche ai casi di cessazione del rischio (distruzione del veicolo, demolizione, ecc.).

Quanto all’ultima parte del quesito, possiamo soltanto dire che la regolamentazione della formula tariffaria B/M ha sempre previsto l’assegnazione alla classe 14 nei casi di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto (vedasi citato Regolamento, allegato 2, punto 1), senza un limite temporale.
Abbiamo però letto Condizioni Generali di Assicurazione che prevedono che, nel caso in cui la decorrenza del contratto di assicurazione sia posteriore di tre o più mesi alla data di immatricolazione del veicolo, l’assicurato debba dichiarare di non aver circolato nel periodo di tempo intercorso tra le due date.

 

 

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