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Quesito su portabilità della classe di merito

Se il decreto Bersani dovesse essere convertito in legge, la mia attuale compagnia sarà obbligata in forza dell'art. 5, punto 2, comma 4 bis, ad introdurre la mia seconda auto con lo stesso livello di sconti di quella attualmente in corso (classe Bonus Malus CU 2) anziché collocarla in classe 14.
Se così fosse ci sarà la "portabilità" di questa classe o sarà solo una classe interna e quindi una liberalizzazione parzialmente zoppa?



Assinews risponde
:
Ricordiamo che anteriormente al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (cosiddetto Bersani due) l'unica norma in materia di "seconda auto" era costituita dalla Circolare ISVAP n. 420/D del 7 novembre 2000, che conteneva un semplice invito alla imprese esercenti la RCA a "... prevedere, nelle proprie condizioni di polizza, tenuto conto del necessario equilibrio tecnico tariffario, che il contratto relativo ad altro nuovo veicolo di proprietà del medesimo soggetto sia assegnato a una classe diversa più favorevole di quella di ingresso, compresa la medesima classe di merito maturata sul precedente veicolo."

Alla luce del testo citato si evidenzia maggiormente la poca chiarezza della norma citata dal lettore, ovvero che l'impresa assicuratrice" .... non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischi conseguito".
La norma, a nostro modesto avviso, va infatti interpretata nel senso della assegnazione alla stessa classe di merito dell'ultimo attestato relativo al "primo autoveicolo", non riuscendo a vedere i motivi per i quali la classe di merito dovrebbe addirittura essere migliore, ovvero con coefficiente di premio inferiore.

Tutto ciò premesso, riteniamo che l'inserimento dell'assicurazione del secondo autoveicolo in classe C.U. 14 ma soltanto in una classe interna della compagnia migliore di quella di ingresso sarebbe eludere la disposizione del D.L. citato, ed infatti non ci risulta che oggi questo sia il comportamento del mercato, che ha accolto generalmente la citata indicazione dell'ISVAP, confermata poi nel "Protocollo di intesa sull'assicurazione r.c.a. tra Governo, ANIA e Associazioni dei Consumatori" del 5 maggio 2003.

Ci permettiamo infine di osservare che passare da una indicazione al mercato dell'Organo di Ccontrollo, recepita (sempre come orientamento) in una intesa tra le "Parti" interessate, a un obbligo di legge, non può certo definirsi liberalizzazione, tenuto soprattutto conto che, come opportunamente ricordava l'ISVAP, le imprese debbono tenere conto del "necessario equilibrio tecnico tariffario", ovverosia, in termini più comprensibili, che se alla classe 14 viene tolta una parte dei premi tecnicamente necessari al suo equilibrio, ne devono fare le spese le altre classi.

 

 

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