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Quesito
su portabilità della classe di merito
Se
il decreto Bersani dovesse essere convertito in legge, la mia attuale
compagnia sarà obbligata in forza dell'art. 5, punto 2, comma
4 bis, ad introdurre la mia seconda auto con lo stesso livello di
sconti di quella attualmente in corso (classe Bonus Malus CU 2)
anziché collocarla in classe 14.
Se così fosse ci sarà la "portabilità"
di questa classe o sarà solo una classe interna e quindi
una liberalizzazione parzialmente zoppa?
Assinews
risponde:
Ricordiamo che
anteriormente al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (cosiddetto
Bersani due) l'unica norma in materia di "seconda auto"
era costituita dalla Circolare ISVAP n. 420/D del 7 novembre 2000,
che conteneva un semplice invito alla imprese esercenti la RCA a
"... prevedere, nelle proprie condizioni di polizza, tenuto
conto del necessario equilibrio tecnico tariffario, che il contratto
relativo ad altro nuovo veicolo di proprietà del medesimo
soggetto sia assegnato a una classe diversa più favorevole
di quella di ingresso, compresa la medesima classe di merito maturata
sul precedente veicolo."
Alla luce del testo
citato si evidenzia maggiormente la poca chiarezza della norma citata
dal lettore, ovvero che l'impresa assicuratrice" .... non può
assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole
rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischi conseguito".
La norma, a nostro modesto avviso, va infatti interpretata nel senso
della assegnazione alla stessa classe di merito dell'ultimo attestato
relativo al "primo autoveicolo", non riuscendo a vedere
i motivi per i quali la classe di merito dovrebbe addirittura essere
migliore, ovvero con coefficiente di premio inferiore.
Tutto ciò premesso,
riteniamo che l'inserimento dell'assicurazione del secondo autoveicolo
in classe C.U. 14 ma soltanto in una classe interna della compagnia
migliore di quella di ingresso sarebbe eludere la disposizione del
D.L. citato, ed infatti non ci risulta che oggi questo sia il comportamento
del mercato, che ha accolto generalmente la citata indicazione dell'ISVAP,
confermata poi nel "Protocollo di intesa sull'assicurazione
r.c.a. tra Governo, ANIA e Associazioni dei Consumatori" del
5 maggio 2003.
Ci permettiamo infine
di osservare che passare da una indicazione al mercato dell'Organo
di Ccontrollo, recepita (sempre come orientamento) in una intesa
tra le "Parti" interessate, a un obbligo di legge, non
può certo definirsi liberalizzazione, tenuto soprattutto
conto che, come opportunamente ricordava l'ISVAP, le imprese debbono
tenere conto del "necessario equilibrio tecnico tariffario",
ovverosia, in termini più comprensibili, che se alla classe
14 viene tolta una parte dei premi tecnicamente necessari al suo
equilibrio, ne devono fare le spese le altre classi.
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