Quesito
su gestione incasso dei premi assicurativi da parte
degli intermediari
Caro
Honny,
sono sempre quello che continua a non capire se
in Italia le leggi o i regolamenti si interpretano
a proprio uso e costume, oppure se vi sono dei parametri
di lettura uguali per tutti.
Il caso in questione riguarda la gestione degli
incassi da parte dei sub agenti, quindi anch’essi
intermediari assicurativi iscritti alla sezione
E del RUIR.
Parecchi Agenti, stanno chiedendo a questi collaboratori,
ai sensi degli artt. 117 del codice delle assicurazioni
e 54 del regolamento ISVAP del 16/10/2006, il versamento
nei loro conti agenziali, con cadenza ogni 5 giorni,
degli incassi dei premi effettuati dai clienti dei
sub agenti.
Io ritengo, che forse ci troviamo di fronte ad un
raro caso di chiarezza delle norme, che prevedono
che l’intermediario (ripeto che il sub agente
è anch’esso intermediario), qualora
abbia acceso un c/c a lui intestato, espressamente
in qualità di sub agente della Compagnia
……….., non debba nella maniera
più categorica effettuare detti versamenti
all’agente, con le motivazioni addotte in
relazione agli artt. Di cui sopra.
Ti chiedo pertanto, non in virtù di un interesse
personale, ma di un interesse generalizzato, in
quanto i sub agenti professionisti sono una grande
realtà (almeno in termini numerici), di dare
pubblica interpretazione sul problema.
Aggiungo, per ultimo, che essendo un tantino maligno,
che qualcuno ci marcia sopra.
Saluti, un assiduo lettore assinews.
Assinews
risponde:
L’interpretazione,
ove necessaria, non va richiesta ad Honny ma a chi
è titolato a farlo. Ergo, all’ISVAP.
Honny può solo dire che, a suo parere, è
corretta la lettura che alle norme da il nostro
affezionato abbonato, con la sola precisazione che
gli intermediari “E” non agiscono in
qualità di “subagente della Compagnia”,
bensì di “subagente dell’agente
della compagnia ….”.
Quindi, se è vero che l’Agente non
potrebbe obbligare il proprio subagente a versare
i premi incassati dai clienti sul conto intestati
all’Agente “nella sua qualità
di”, si deve peraltro ammettere che tale operazione
non è nemmeno vietata, anzi che è
consentita, fermo restando che tale procedura non
può essere imposta al subagente che decidesse
invece, di aprire un conto separato, a lui intestato
nella sua qualità si subagente del signor
XY (o della ditta WZ), agente della compagnia ABCD.
Ad Honny, infine, pare giusto osservare che la soluzione
contestata (perché imposta e non liberamente
accettata!) abbia il vantaggio di essere la più
pratica e, per il subagente, anche la meno onerosa.
Se poi qualcuno ci marcia sopra, Honny dovrebbe
essere l’ultimo a sorprendersi, ma sono piccole
cose, quisquiglie, rispetto alle tante ed inutili,
quanto onerose, complicazioni create, sul punto,
dall’Isvap.