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Quesito su gestione incasso dei premi assicurativi da parte degli intermediari

Caro Honny,
sono sempre quello che continua a non capire se in Italia le leggi o i regolamenti si interpretano a proprio uso e costume, oppure se vi sono dei parametri di lettura uguali per tutti.

Il caso in questione riguarda la gestione degli incassi da parte dei sub agenti, quindi anch’essi intermediari assicurativi iscritti alla sezione E del RUIR.
Parecchi Agenti, stanno chiedendo a questi collaboratori, ai sensi degli artt. 117 del codice delle assicurazioni e 54 del regolamento ISVAP del 16/10/2006, il versamento nei loro conti agenziali, con cadenza ogni 5 giorni, degli incassi dei premi effettuati dai clienti dei sub agenti.

Io ritengo, che forse ci troviamo di fronte ad un raro caso di chiarezza delle norme, che prevedono che l’intermediario (ripeto che il sub agente è anch’esso intermediario), qualora abbia acceso un c/c a lui intestato, espressamente in qualità di sub agente della Compagnia ……….., non debba nella maniera più categorica effettuare detti versamenti all’agente, con le motivazioni addotte in relazione agli artt. Di cui sopra.

Ti chiedo pertanto, non in virtù di un interesse personale, ma di un interesse generalizzato, in quanto i sub agenti professionisti sono una grande realtà (almeno in termini numerici), di dare pubblica interpretazione sul problema.
Aggiungo, per ultimo, che essendo un tantino maligno, che qualcuno ci marcia sopra.
Saluti, un assiduo lettore assinews.

Assinews risponde:
L’interpretazione, ove necessaria, non va richiesta ad Honny ma a chi è titolato a farlo. Ergo, all’ISVAP.

Honny può solo dire che, a suo parere, è corretta la lettura che alle norme da il nostro affezionato abbonato, con la sola precisazione che gli intermediari “E” non agiscono in qualità di “subagente della Compagnia”, bensì di “subagente dell’agente della compagnia ….”.

Quindi, se è vero che l’Agente non potrebbe obbligare il proprio subagente a versare i premi incassati dai clienti sul conto intestati all’Agente “nella sua qualità di”, si deve peraltro ammettere che tale operazione non è nemmeno vietata, anzi che è consentita, fermo restando che tale procedura non può essere imposta al subagente che decidesse invece, di aprire un conto separato, a lui intestato nella sua qualità si subagente del signor XY (o della ditta WZ), agente della compagnia ABCD.

Ad Honny, infine, pare giusto osservare che la soluzione contestata (perché imposta e non liberamente accettata!) abbia il vantaggio di essere la più pratica e, per il subagente, anche la meno onerosa.

Se poi qualcuno ci marcia sopra, Honny dovrebbe essere l’ultimo a sorprendersi, ma sono piccole cose, quisquiglie, rispetto alle tante ed inutili, quanto onerose, complicazioni create, sul punto, dall’Isvap.  

 

 

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