Quesito
su attività di consulenza
svolta da intermediario
Pongo
un quesito a suo tempo (febbraio
2006) chiesto ad ISVAP e per il
quale, purtroppo, sono ancora in
attesa di risposta (come molti altri!).
In ogni caso apprezzerei il Vostro
sempre autorevole parere.
In attesa che l’Organo di
Vigilanza ... batta un colpo !
Ecco il quesito:
La
scrivente società svolge
dal 1971 prevalente attività
di intermediazione assicurativa
in qualità di agenzia plurimandataria.
Ritiene in tale periodo di aver
maturato particolari conoscenze
professionali in termini di analisi
e valutazione dei rischi assicurabili,
nonché di controllo e comparazione
delle coperture assicurative per
persone ed aziende.
Ciò premesso, in via del
tutto accessoria e marginale, intende
mettere a disposizione della Clientela
le proprie conoscenze professionali,
esercitando attività di consulenza
non esclusivamente finalizzata alla
conclusione di contratti di assicurazione
con le proprie mandanti.
L’attività di consulenza,
non remunerata dalle provvigioni,
verrà compensata con oneri
a carico del Cliente, preventivamente
concordati.
Si richiede il Vostro parere preventivo
sulla compatibilità di quanto
sopradescritto con le norme vigenti,
posto che l’attività
di consulenza verrà svolta
dai nostri delegati all’attività
assicurativa, iscritti alla 1^ Sezione
dell’Albo agenti di assicurazione
(ora RUI).
Ribadiamo il carattere del tutto
marginale, rispetto all’attività
di gestione e sviluppo di affari
assicurativi, che il suddetto servizio
accessorio continuerà ad
avere per la nostra azienda.
Assinews
risponde:
Alcuni anni or sono, l’ISVAP,
allora (se non andiamo errati) presieduto
dal Giovanni Manghetti, sosteneva
che la consulenza assicurativa “pura”
(non strumentale, cioè, all’acquisizione
di affari assicurativi) doveva ritenersi
preclusa sia agli Agenti che ai
Broker di assicurazione, mentre
doveva considerarsi legittima se
erogata da un qualsiasi libero professionista,
ad es. Un farmacista, un geometra,
un perito agrario, ecc.
Ora come allora, noi riteniamo,
al contrario, che la consulenza
assicurativa, anche nei termini
esposti, possa legittimamente essere
praticata dai professionisti del
settore e, quindi, agenti e broker,
sia essa a titolo gratuito o a titolo
oneroso (in quest’ultimo caso,
l’importo da fatturare andrà
maggiorato dell’Iva), finalizzata
o meno all’acquisizione di
affari assicurativi.
Vi auguriamo che tale attività
non rimanga a lungo marginale.