Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
Vi
pongo questa domanda relativa al nuovo
decreto Bersani art.5 punto 4: una mia
cliente ha stipulato un contratto del
negozio in data 31.10.1999 (decennale)
e al 31.10.2006 ha sostituito il contratto
per inserire la garanzia fenomeno elettrico,
pur mantenendo la scadenza contrattuale
al 31.10.2009. La stessa ha inviato
regolare disdetta per il 31.10.2007
ma la compagnia generali le ha risposto
che la suddetta facoltà può
esercitarla solo dopo che il nuovo contratto
sia stato in vita per almeno tre anni.pertanto,
il termine di tre anni deve decorrere
dalla data del contratto in vigore o
dalla data della polizza sostituita?
Assinews
risponde:
La
sostituzione della polizza con introduzione
della garanzia “Fenomeno elettrico”
non può, a nostro parere, configurarsi
come novazione del contratto e, di conseguenza,
il termine dei tre anni va calcolato
a partire dalla data di effetto della
polizza sostituita.
Generali, dunque, almeno per noi, sbaglia
a non accettare per valido il recesso
esercitato dal contraente.