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Quesito su rescindibilità polizze poliennali

Vi pongo questa domanda relativa al nuovo decreto Bersani art.5 punto 4: una mia cliente ha stipulato un contratto del negozio in data 31.10.1999 (decennale) e al 31.10.2006 ha sostituito il contratto per inserire la garanzia fenomeno elettrico, pur mantenendo la scadenza contrattuale al 31.10.2009. La stessa ha inviato regolare disdetta per il 31.10.2007 ma la compagnia generali le ha risposto che la suddetta facoltà può esercitarla solo dopo che il nuovo contratto sia stato in vita per almeno tre anni.pertanto, il termine di tre anni deve decorrere dalla data del contratto in vigore o dalla data della polizza sostituita?

Assinews risponde:
La sostituzione della polizza con introduzione della garanzia “Fenomeno elettrico” non può, a nostro parere, configurarsi come novazione del contratto e, di conseguenza, il termine dei tre anni va calcolato a partire dalla data di effetto della polizza sostituita.
Generali, dunque, almeno per noi, sbaglia a non accettare per valido il recesso esercitato dal contraente.

 

 

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