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Quesito su risarcibilità danno r.c. imprese edili

Ho un dubbio sulla risarcibilità di un danno che rientra nella sfera della responsabilità civile imprese edili.
Un costruttore che realizza e vende appartamenti chiavi in mano, dà in subappalto ad un'altra ditta i lavori di pavimentazione interna con parquet ma per una errata realizzazione del massetto il parquet salta in diversi punti in modo irreparabile. Come agisce la polizza r.c del costruttore?
Può configurarsi un danno a terzi anche se è stato stipulato solamente un contratto preliminare di vendita?
E se la risposta è positiva, può essere questo un caso di danno alle opere normalmente escluso nelle polizze r.c. imprese edili?

Assinews risponde:
1. non siamo in presenza di subappalto, in quanto il costrutture opera in proprio e non in esecuzione di un contartto di appalto. A parte ciò, ben difficilmente il rapporto intercorrente col parchettista può configurarsi in forma diversa dal contratto d'opera (art. 2222 c.c.).

2. Non è chiaro se il "massetto" sia satto realizzato dal parchettista o da altra ditta.

3. In ogni caso il sinistro non credo possa rientrare nella copertura di r.c. del costruttore, né il quello del parchettista, vertendosi in materia di responsbailità contrattuale (per cattiva o errata esecuzione dei lavori) e ci questa dovrà rispondere l'esecutore dei lavori, eventualmente in concorso con l'eventuale persona che ha realizzato il "massetto". Inoltre, i danni in questione non potrebbero in nessun caso essere considerati come "accidentali", ciò che sarebbe risolutivo (per escluderli) ove, com'è probabile, la polizza sia caratterizzata dalla delimitazione della garanzia ai soli fatti accidentali.

4. Certo che può esservi danno a terzi anche in presenza di solo preliminare di vendita, ma non ritengo sia questo ciò che voleva sapere. Se le interessa, dovrà darmi maggiori dettagli.

5. Nel caso esposto (errata posa di pavimentazione), più che di danno alle opere (sempre escluse nelle polizze di r.c. generale, sia pure - talcolta - con qualche limitatissimi eccezione) si tratta di un'opera (il parquet) inutilizzabile perché non ha i requisiti richiesti per essere adibita all'uso cui è destinata.

 

 

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