Quesito
su risarcibilità danno r.c. imprese
edili
Ho
un dubbio sulla risarcibilità di
un danno che rientra nella sfera della
responsabilità civile imprese edili.
Un costruttore che realizza e vende appartamenti
chiavi in mano, dà in subappalto
ad un'altra ditta i lavori di pavimentazione
interna con parquet ma per una errata
realizzazione del massetto il parquet
salta in diversi punti in modo irreparabile.
Come agisce la polizza r.c del costruttore?
Può configurarsi un danno a terzi
anche se è stato stipulato solamente
un contratto preliminare di vendita?
E se la risposta è positiva, può
essere questo un caso di danno alle opere
normalmente escluso nelle polizze r.c.
imprese edili?
Assinews
risponde:
1. non siamo in presenza di subappalto,
in quanto il costrutture opera in proprio
e non in esecuzione di un contartto di
appalto. A parte ciò, ben difficilmente
il rapporto intercorrente col parchettista
può configurarsi in forma diversa
dal contratto d'opera (art. 2222 c.c.).
2. Non è chiaro se il "massetto"
sia satto realizzato dal parchettista
o da altra ditta.
3. In ogni caso il sinistro non credo
possa rientrare nella copertura di r.c.
del costruttore, né il quello del
parchettista, vertendosi in materia di
responsbailità contrattuale (per
cattiva o errata esecuzione dei lavori)
e ci questa dovrà rispondere l'esecutore
dei lavori, eventualmente in concorso
con l'eventuale persona che ha realizzato
il "massetto". Inoltre, i danni
in questione non potrebbero in nessun
caso essere considerati come "accidentali",
ciò che sarebbe risolutivo (per
escluderli) ove, com'è probabile,
la polizza sia caratterizzata dalla delimitazione
della garanzia ai soli fatti accidentali.
4. Certo che può esservi danno
a terzi anche in presenza di solo preliminare
di vendita, ma non ritengo sia questo
ciò che voleva sapere. Se le interessa,
dovrà darmi maggiori dettagli.
5. Nel caso esposto (errata posa di pavimentazione),
più che di danno alle opere (sempre
escluse nelle polizze di r.c. generale,
sia pure - talcolta - con qualche limitatissimi
eccezione) si tratta di un'opera (il parquet)
inutilizzabile perché non ha i
requisiti richiesti per essere adibita
all'uso cui è destinata.