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Quesito
su scoperto e franchigia
Scoperto
e franchigia: applicazione.
La definizione di scoperto prevista in genere sui normativi recita
che lo scoperto è: La percentuale di danno indennizzabile
che rimane a carico dell'Assicurato.
Si differenzia dalla franchigia che è l'importo prestabilito
che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Lo scoperto opera in detrazione sull'ammontare del danno liquidabile.
Nella determinazione dell'indennizzo quando esiste una franchigia,
tale importo va in detrazione del danno che sarebbe spettato se
tale franchigia non fosse esistititi, quindi la franchigia è
sull'importo assicurato.
Concettualmente lo scoperto protegge l'assicuratore da sinistri
elevati facendo compartecipare l'assicurato; la franchigia difende
invece l'assicuratore dagli effetti di microfrequenti accadimenti,
ponendo un limite al di sotto del quale l' assicurato resta assicuratore
di sé stesso.
Il conflitto avviene quando sia applicabile uno scoperto ad un sottolimite
presente in polizza.
Esempio. Danno da" fenomeno elettrico": garanzia prestata
con limite sino a 10.000 euro, con scoperto 20%.
In caso di danno di 14.000 euro il liquidatore potrà:
a) verificare che il danno è 14.000, liquidabile 14.000 dedotto
il 20% (2.800 euro) cioè 11.200, ma il limite di polizza
è 10.000, quindi liquidabile 10.000;
b) oppure, come sovente nella prassi, lo scoperto viene applicato
come una franchigia cioè ritenere che seppur il danno sia
14.000 il limite di polizza è 10.000 e su questo calcolare
lo scoperto del 20%, liquidando cioè 8.000.
In quest'ultimo caso abbiamo l'assurdo che il limite di 10.000 non
sarebbe mai liquidabile.
In pratica la quaestio si pone sul processo di liquidazione.
Sovente i liquidatori (non tanto quelli della mia mandante) applicano
il calcolo di tipo B) e cioè applicano prima lo scoperto
al danno teoricamente indennizzabile e dopo verificano la capienza
del limite (sottolimite) di polizza.
Vi risulta che questa sia una prassi abituale? Ed è corretta?
RingraziandoVi, Vi saluto cordialmente.
Assinews
risponde:
Premettiamo che
è difficile dare una risposta in assoluto, perché
le clausole relative allo scoperto e alla franchigia non sono formulate
in modo uniforme, non solo, ma sono inserite nel contesto di condizioni
contrattuali di polizze anche diversissime tra di loro.
Volendo comunque darne le rispettive definizioni in via generale,
pensiamo che possano adottarsi, ad esempio, quelle che si trovano
in un testo di riferimento ANIA piuttosto recente, ovvero nel "Testo
contrattuale imprese, edizione dicembre 2004", del ramo R.
C. Generale.
In esso si legge:
"Scoperto": parte del danno risarcibile espressa in percentuale
che rimane a carico dell'Assicurato;
"Franchigia": parte del danno risarcibile espressa in
importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Come
si vede in entrambe le definizioni si fa riferimento al "danno
risarcibile": è evidente che, qualora il riferimento
fosse un altro, l'applicazione di tali condizioni particolari sarebbe
diversa.
Sempre in via generale,
facciamo riferimento a un'opera validissima quanto misconosciuta,
l' "Handbook Furto", sempre dell'ANIA, nel quale leggiamo,
al punto 2.3.5 la seguente indicazione:
"Se in polizza sono previste franchigie o scoperti congiuntamente
a limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del
danno applicando franchigie o scoperti dopo aver tenuto conto del
limite dell'indennizzo".
Premesso tutto quanto
e andando all'esempio indicato dal lettore, a nostro giudizio la
procedura corretta è quella indicata come b).
Infatti, in presenza di un danno di 14.000 euro e di un "limite
di risarcimento" di 10.000, il danno indennizzabile ai sensi
di polizza è, senza ombra di dubbio, 10.000.
Presupponendo che l'assicuratore abbia pattuito chiaramente in polizza
che una parte del danno indennizzabile debba essere a carico dell'assicurato,
nella fattispecie il 20%, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore
all'assicurato sarà 8.000.
Se questo procedimento appare iniquo nei confronti dell'assicurato,
si faccia l'ipotesi che in polizza sia stata convenuta una franchigia,
poniamo di 1.000 euro, anziché uno scoperto del 20%.
E' evidente che sempre nel caso di un danno reale di 14.000 euro,
la franchigia dovrebbe applicarsi al danno indennizzabile, 10.000,
con il risultato di avere una liquidazione di 9.000 euro.
Operando diversamente, si avrebbe l'inoperatività della franchigia
(o la sua applicazione parziale) in tutti i casi di danno reale
superiore al limite di indennizzo, il che chiaramente è contrario
alla pattuizione contrattuale.
Concludiamo osservando come proprio in funzione delle finalità
dello scoperto e della franchigia, che il lettore ha ricordato,
in garanzie del tipo di quella da fenomeno elettrico (vista come
accessoria a quella principale incendio), la pattuizione di un limite
di indennizzo, di regola relativamente basso, dovrebbe a nostro
avviso sconsigliare l'imposizione anche di uno scoperto.
La franchigia manterrebbe, nel caso esaminato e in tutti quelli
simili, la funzione di abbattere la frequenza dei sinistri indennizzabili.
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