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Quesito su scoperto e franchigia

Scoperto e franchigia: applicazione.
La definizione di scoperto prevista in genere sui normativi recita che lo scoperto è: La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Si differenzia dalla franchigia che è l'importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Lo scoperto opera in detrazione sull'ammontare del danno liquidabile.
Nella determinazione dell'indennizzo quando esiste una franchigia
, tale importo va in detrazione del danno che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistititi, quindi la franchigia è sull'importo assicurato.
Concettualmente lo scoperto protegge l'assicuratore da sinistri elevati facendo compartecipare l'assicurato; la franchigia difende invece l'assicuratore dagli effetti di microfrequenti accadimenti, ponendo un limite al di sotto del quale l' assicurato resta assicuratore di sé stesso.
Il conflitto avviene quando sia applicabile uno scoperto ad un sottolimite presente in polizza.
Esempio. Danno da" fenomeno elettrico": garanzia prestata con limite sino a 10.000 euro, con scoperto 20%.
In caso di danno di 14.000 euro il liquidatore potrà:
a) verificare che il danno è 14.000, liquidabile 14.000 dedotto il 20% (2.800 euro) cioè 11.200, ma il limite di polizza è 10.000, quindi liquidabile 10.000;
b) oppure, come sovente nella prassi, lo scoperto viene applicato come una franchigia cioè ritenere che seppur il danno sia 14.000 il limite di polizza è 10.000 e su questo calcolare lo scoperto del 20%, liquidando cioè 8.000.
In quest'ultimo caso abbiamo l'assurdo che il limite di 10.000 non sarebbe mai liquidabile.
In pratica la quaestio si pone sul processo di liquidazione.
Sovente i liquidatori (non tanto quelli della mia mandante) applicano il calcolo di tipo B) e cioè applicano prima lo scoperto al danno teoricamente indennizzabile e dopo verificano la capienza del limite (sottolimite) di polizza.
Vi risulta che questa sia una prassi abituale? Ed è corretta?
RingraziandoVi, Vi saluto cordialmente.



Assinews risponde
:
Premettiamo che è difficile dare una risposta in assoluto, perché le clausole relative allo scoperto e alla franchigia non sono formulate in modo uniforme, non solo, ma sono inserite nel contesto di condizioni contrattuali di polizze anche diversissime tra di loro.
Volendo comunque darne le rispettive definizioni in via generale, pensiamo che possano adottarsi, ad esempio, quelle che si trovano in un testo di riferimento ANIA piuttosto recente, ovvero nel "Testo contrattuale imprese, edizione dicembre 2004", del ramo R. C. Generale.
In esso si legge:
"Scoperto": parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
"Franchigia": parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Come si vede in entrambe le definizioni si fa riferimento al "danno risarcibile": è evidente che, qualora il riferimento fosse un altro, l'applicazione di tali condizioni particolari sarebbe diversa.

Sempre in via generale, facciamo riferimento a un'opera validissima quanto misconosciuta, l' "Handbook Furto", sempre dell'ANIA, nel quale leggiamo, al punto 2.3.5 la seguente indicazione:
"Se in polizza sono previste franchigie o scoperti congiuntamente a limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando franchigie o scoperti dopo aver tenuto conto del limite dell'indennizzo".

Premesso tutto quanto e andando all'esempio indicato dal lettore, a nostro giudizio la procedura corretta è quella indicata come b).
Infatti, in presenza di un danno di 14.000 euro e di un "limite di risarcimento" di 10.000, il danno indennizzabile ai sensi di polizza è, senza ombra di dubbio, 10.000.
Presupponendo che l'assicuratore abbia pattuito chiaramente in polizza che una parte del danno indennizzabile debba essere a carico dell'assicurato, nella fattispecie il 20%, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore all'assicurato sarà 8.000.
Se questo procedimento appare iniquo nei confronti dell'assicurato, si faccia l'ipotesi che in polizza sia stata convenuta una franchigia, poniamo di 1.000 euro, anziché uno scoperto del 20%.
E' evidente che sempre nel caso di un danno reale di 14.000 euro, la franchigia dovrebbe applicarsi al danno indennizzabile, 10.000, con il risultato di avere una liquidazione di 9.000 euro.
Operando diversamente, si avrebbe l'inoperatività della franchigia (o la sua applicazione parziale) in tutti i casi di danno reale superiore al limite di indennizzo, il che chiaramente è contrario alla pattuizione contrattuale.
Concludiamo osservando come proprio in funzione delle finalità dello scoperto e della franchigia, che il lettore ha ricordato, in garanzie del tipo di quella da fenomeno elettrico (vista come accessoria a quella principale incendio), la pattuizione di un limite di indennizzo, di regola relativamente basso, dovrebbe a nostro avviso sconsigliare l'imposizione anche di uno scoperto.
La franchigia manterrebbe, nel caso esaminato e in tutti quelli simili, la funzione di abbattere la frequenza dei sinistri indennizzabili.

 

 

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