Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
Polizze
RCT/O e RCP originarie stipulate nel 2000
- scadenza 2008; in data 31.12.05 a seguito
di separazione delle operazioni di produzione/commercializzazione
della azienda contraente la stessa chiedeva
alla Compagnia di Assicurazione la suddivisione
del rischio in due polizze RCT/O e due polizze
RCP.
La Compagnia emetteva numero quattro contratti
con effetto 31.12.05 per una durata di anni
cinque, due polizze in sostituzione delle
precedenti e due di nuova emissione.
Il quesito sulla rescindibilità riguarda
le due polizze sostituite per le quali non
è intervenuta nessuna modifica sostanziale
oltre al prolungamento della durata, infatti
i massimali, il premio, il parametro di
riferimento per il calcolo del premio sono
invariati; vi sono state solo delle variazioni
di condizione imposte dalla Compagnia in
quanto "sono nel frattempo stati modificati
gli stampati di polizza", ovvero l'eliminazione
della clausola terrorismo e clausola non
cumulo del massimale RCT/RCO. A Vs parere
questi due contratti sono rescindibili al
31.12.07 ( con preavviso di 60 giorni) ?
E se si la mancata novazione del contratto,in
presenza del solo prolungo di durata, è
una interpretazione della legge o è
una norma scritta e se si dove ?
Assinews
risponde:
Tutto
sta se la sostituzione dei due contratti
originari costituisce o meno novazione.
Sul punto, quando si passa dall’enunciazione
dei principi teorici ai casi pratici ci
si accorge come rapidamente le certezze
sfumino o, qualche volta, svaniscano totalmente.
Sul prolungamento di durata vi sono, per
quanto ci è dato conoscere, solo
interpretazioni e non certo norme di legge;
ma ci sembra di poter essere certi che il
solo prolungamento della durata contrattuale
non possa configurarsi come novazione.
In conclusione, siamo dell’avviso
che malgrado le due polizze siano diventate
quattro, lo spostamento in avanti dell’originaria
scadenza contrattuale e il cambio dello
stampato di polizza, non vi sia novazione
e, quindi, la data da considerare ai fini
del calcolo dei tre anni sia quella delle
polizze originarie.