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Quesito su Ramo rca
Applicazione del comma 4-bis art. 134 c.d.a. (c.d. “Bersani due”).

Vorrei avere un Vostro parere in merito a questo quesito relativo all'applicazione del cosiddetto decreto Bersani:
Tizio vende la sua auto al padre convivente Caio e viene in agenzia a richiedere l'annullamento del contratto RCA CU 11 (cessato rischio per alienazione del veicolo).
Successivamente Caio si presenta in agenzia per riassicurare il veicolo in classe CU 1 beneficiando del decreto Bersani.
So bene che questo meccanismo è in contrasto con il principio della formula bonus malus, ma non riesco a trovare una motivazione per rifiutare di emettere la polizza come richiesto da Caio.

Assinews risponde:
Premettiamo il testo, anche se noto, il 2° comma dell’art. 5 della legge 2 aprile 2007, n. 40, conversione del D.L. noto come “Bersani due”, divenuto il comma 4-bis dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni:

“4 bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.”

Questa norma, a parte la poca chiarezza del testo, si sta prestando ad applicazioni che, per quanto formalmente corrette, sono nella sostanza, apertamente speculative.
Il risultato è che il sistema tariffario bonus/malus - al quale aveva già inferto un duro colpo la Circolare ISVAP n. 420/D del 7 novembre 2000 (punto 2), con l’invito alle società assicuratrici a non inserire nella classe di ingresso il secondo veicolo di proprietà del medesimo assicurato – sta letteralmente franando.

Non si può non lamentare che, sulla materia, manchi sia l’interpretazione autentica del legislatore (Ministero dello sviluppo economico), sia dell’Autorità di controllo (ISVAP).

Ciò premesso, venendo al suo quesito, osserviamo:

1. Tizio, chiedendo, e ottenendo, la risoluzione del contratto in corso con restituzione del rateo di premio pagato ma non goduto, evidentemente per “vendita senza sostituzione”, si avvale scorrettamente della facoltà prevista dalla lettera a), 1° comma, dell’art. 171 del Codice delle Assicurazioni.

2. Caio, presentando all’assicuratore l’attestato di rischio del veicolo del quale era già proprietario, ottiene che il nuovo veicolo (acquistato dal figlio Tizio) sia inserito nella C.U. 1, anziché nella classe di ingresso.
E’ nostra opinione che questa operazione possa avvenire soltanto se l’assicuratore di Caio è diverso dall’assicuratore di Tizio, in quanto, se fosse il medesimo, non riteniamo che accetterebbe di assicurare in C.U. 1 lo stesso veicolo che sino a pochissimo tempo prima assicurava in C.U. 11.
Si tratterebbe, in questa seconda ipotesi, di disapplicazione della norma qui commentata, ma, nel contempo, anche di violazione, in danno della propria società, dei principi fondamentali della clausola B/M.

Ci poniamo pertanto due interrogativi:

a) Con l’espressione “l’impresa di assicurazione” il legislatore ha inteso indicare “la stessa impresa” o “qualunque impresa" ?
Nonostante l’opinione prevalente, noi siamo convinti della bontà della prima ipotesi.

b) Il veicolo che deve godere della classe di merito “non più sfavorevole” di quella di cui gode il primo, è un veicolo che si aggiunge alla disponibilità dell’assicurato o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, o è lo stesso o gli stessi già in uso, che girano da un familiare all’altro a seconda della sinistrosità dei medesimi, in quella che più che una applicazione del Codice delle Assicurazioni, ci sembra una variante del “gioco delle tre carte”?

La risposta non può che essere rappresentata, oggi, dalla scelte decisionali delle singole società assicuratrici.

 

 

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