Quesito
su Ramo rca
Applicazione del comma 4-bis art. 134 c.d.a.
(c.d. “Bersani due”).
Vorrei
avere un Vostro parere in merito a questo
quesito relativo all'applicazione del cosiddetto
decreto Bersani:
Tizio vende la sua auto al padre convivente
Caio e viene in agenzia a richiedere l'annullamento
del contratto RCA CU 11 (cessato rischio
per alienazione del veicolo).
Successivamente Caio si presenta in agenzia
per riassicurare il veicolo in classe CU
1 beneficiando del decreto Bersani.
So bene che questo meccanismo è in
contrasto con il principio della formula
bonus malus, ma non riesco a trovare una
motivazione per rifiutare di emettere la
polizza come richiesto da Caio.
Assinews
risponde:
Premettiamo il testo, anche se noto, il
2° comma dell’art. 5 della legge
2 aprile 2007, n. 40, conversione del D.L.
noto come “Bersani due”, divenuto
il comma 4-bis dell’art. 134 del Codice
delle Assicurazioni:
“4
bis. L’impresa di assicurazione in
tutti i casi di stipulazione di un nuovo
contratto, relativo ad un veicolo della
medesima tipologia, acquistato dalla persona
fisica già titolare di polizza assicurativa
o da un componente stabilmente convivente
del suo nucleo familiare, non può
assegnare al contratto una classe di merito
più sfavorevole rispetto a quella
risultante dall’ultimo attestato di
rischio conseguito sul veicolo già
assicurato.”
Questa
norma, a parte la poca chiarezza del testo,
si sta prestando ad applicazioni che, per
quanto formalmente corrette, sono nella
sostanza, apertamente speculative.
Il risultato è che il sistema tariffario
bonus/malus - al quale aveva già
inferto un duro colpo la Circolare ISVAP
n. 420/D del 7 novembre 2000 (punto 2),
con l’invito alle società assicuratrici
a non inserire nella classe di ingresso
il secondo veicolo di proprietà del
medesimo assicurato – sta letteralmente
franando.
Non
si può non lamentare che, sulla materia,
manchi sia l’interpretazione autentica
del legislatore (Ministero dello sviluppo
economico), sia dell’Autorità
di controllo (ISVAP).
Ciò
premesso, venendo al suo quesito, osserviamo:
1.
Tizio, chiedendo, e ottenendo, la risoluzione
del contratto in corso con restituzione
del rateo di premio pagato ma non goduto,
evidentemente per “vendita senza sostituzione”,
si avvale scorrettamente della facoltà
prevista dalla lettera a), 1° comma,
dell’art. 171 del Codice delle Assicurazioni.
2.
Caio, presentando all’assicuratore
l’attestato di rischio del veicolo
del quale era già proprietario, ottiene
che il nuovo veicolo (acquistato dal figlio
Tizio) sia inserito nella C.U. 1, anziché
nella classe di ingresso.
E’ nostra opinione che questa operazione
possa avvenire soltanto se l’assicuratore
di Caio è diverso dall’assicuratore
di Tizio, in quanto, se fosse il medesimo,
non riteniamo che accetterebbe di assicurare
in C.U. 1 lo stesso veicolo che sino a pochissimo
tempo prima assicurava in C.U. 11.
Si tratterebbe, in questa seconda ipotesi,
di disapplicazione della norma qui commentata,
ma, nel contempo, anche di violazione, in
danno della propria società, dei
principi fondamentali della clausola B/M.
Ci
poniamo pertanto due interrogativi:
a)
Con l’espressione “l’impresa
di assicurazione” il legislatore ha
inteso indicare “la stessa impresa”
o “qualunque impresa" ?
Nonostante l’opinione prevalente,
noi siamo convinti della bontà della
prima ipotesi.
b)
Il veicolo che deve godere della classe
di merito “non più sfavorevole”
di quella di cui gode il primo, è
un veicolo che si aggiunge
alla disponibilità dell’assicurato
o di un componente stabilmente convivente
del suo nucleo familiare, o è lo
stesso o gli stessi già in uso, che
girano da un familiare all’altro a
seconda della sinistrosità dei medesimi,
in quella che più che una applicazione
del Codice delle Assicurazioni, ci sembra
una variante del “gioco delle tre
carte”?
La
risposta non può che essere rappresentata,
oggi, dalla scelte decisionali delle singole
società assicuratrici.