Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
In
tema di rescindibilità su polizze danni a seguito
entrata in vigore del decreto Bersani:
polizza incendio accesa in data 08/05/98 scadenza
13/11/2008;
in data 11/07/2007 il Cliente chiede una modifica
contrattuale per aumento somme assicurate e inserimento
altra ubicazione di rischio; provvediamo ad emettere
nuovo contratto di assicurazione in sostituzione del
precedente ( valori ed importi espressi in vecchie
lire), ferma la scadenza contrattuale al 13/11/2008;
in data 29/08/2007 il Cliente ci invia disdetta al
contratto per la scadenza 13/11/2007;
è corretta la disdetta inviata per tale scadenza
o deve valere quella contrattuale prevista per il
2008?
Assinews
risponde:
Premesso
che:
1. la modifica della polizza è avvenuta quando
già era in vigore la legge 2 aprile 2007, n.
40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007
(c.d. “Bersani 2”);
2. la modifica in questione si configura, a parer
nostro, come novazione (avendo avuto come oggetto
sia la modifica delle somme assicurate sia, in particolare,
l’inserimento di altro rischio in diversa ubicazione);
la polizza è soggetta alla rescindibilità
annuale e, quindi, potrà essere disdettata
per la scadenza del 13.11.2007, ovviamente purché
la disdetta venga data col rispetto del preavviso
di 60 giorni.
Se anche la variazione contrattuale non si configurasse
come novazione, la polizza sarebbe comunque disdettabile,
essendo stata in vigore per più di tre anni.