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Quesito su rescindibilità polizze poliennali

In tema di rescindibilità su polizze danni a seguito entrata in vigore del decreto Bersani:

polizza incendio accesa in data 08/05/98 scadenza 13/11/2008;

in data 11/07/2007 il Cliente chiede una modifica contrattuale per aumento somme assicurate e inserimento altra ubicazione di rischio; provvediamo ad emettere nuovo contratto di assicurazione in sostituzione del precedente ( valori ed importi espressi in vecchie lire), ferma la scadenza contrattuale al 13/11/2008;

in data 29/08/2007 il Cliente ci invia disdetta al contratto per la scadenza 13/11/2007;

è corretta la disdetta inviata per tale scadenza o deve valere quella contrattuale prevista per il 2008?

Assinews risponde:
Premesso che:
1. la modifica della polizza è avvenuta quando già era in vigore la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 (c.d. “Bersani 2”);
2. la modifica in questione si configura, a parer nostro, come novazione (avendo avuto come oggetto sia la modifica delle somme assicurate sia, in particolare, l’inserimento di altro rischio in diversa ubicazione);
la polizza è soggetta alla rescindibilità annuale e, quindi, potrà essere disdettata per la scadenza del 13.11.2007, ovviamente purché la disdetta venga data col rispetto del preavviso di 60 giorni.
Se anche la variazione contrattuale non si configurasse come novazione, la polizza sarebbe comunque disdettabile, essendo stata in vigore per più di tre anni.

 

 

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