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Quesito su Risarcimento del danno patrimoniale

Vorrei avere una delucidazione riguardo alla liquidazione del danno patrimoniale.
Esempio: Incidente stradale tra due veicoli, il conducente danneggiato e non responsabile del sinistro ha riportato danni all’auto e danni fisici.
Tale conducente è titolare di una piccola ditta commerciale, e a causa dei danni avuti, ha dovuto assumere un dipendente nel periodo di convalescenza.
1. La compagnia assicurativa si è rifiutata di rimborsare il costo sostenuto dal titolare dell’azienda per l’assunzione di un nuovo addetto in quanto trattasi di danno patrimoniale. E’ corretta la risposta dell’assicurazione?
2. Un legale, a cui è stata sottoposta la questione, ha confermato che la compagnia assicurativa ha respinto in modo lecito il rimborso per l’assunzione di un nuovo addetto, ed ha aggiunto che questi danni patrimoniali subiti dal conducente danneggiato devono essere richiesti direttamente alla controparte responsabile del sinistro avvalendosi dell’articolo 2043 del codice civile (atto illecito). E’ corretto?

Assinews risponde:
Il guidatore di un autoveicolo, non responsabile di un sinistro stradale nel quale abbia riportato danni fisici, ha diritto al totale risarcimento degli stessi, mediante azione nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi dell’art. 144, 1° comma del Codice delle Assicurazioni (già art. 18, 1° comma, legge 990/1969).
E’ fatta salva ovviamente, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice citato.

Non si può pertanto condividere quanto esposto né al punto 1) né al punto 2): il danneggiato ha diritto ad ottenere dall’assicuratore del responsabile il rimborso del costo sostenuto per retribuire un sostituto.

 

 

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