Quesito
su Risarcimento del danno patrimoniale
Vorrei
avere una delucidazione riguardo alla liquidazione del
danno patrimoniale.
Esempio: Incidente stradale tra due veicoli, il conducente
danneggiato e non responsabile del sinistro ha riportato
danni all’auto e danni fisici.
Tale conducente è titolare di una piccola ditta
commerciale, e a causa dei danni avuti, ha dovuto assumere
un dipendente nel periodo di convalescenza.
1. La compagnia assicurativa si è rifiutata di
rimborsare il costo sostenuto dal titolare dell’azienda
per l’assunzione di un nuovo addetto in quanto trattasi
di danno patrimoniale. E’ corretta la risposta dell’assicurazione?
2. Un legale, a cui è stata sottoposta la questione,
ha confermato che la compagnia assicurativa ha respinto
in modo lecito il rimborso per l’assunzione di un
nuovo addetto, ed ha aggiunto che questi danni patrimoniali
subiti dal conducente danneggiato devono essere richiesti
direttamente alla controparte responsabile del sinistro
avvalendosi dell’articolo 2043 del codice civile
(atto illecito). E’ corretto?
Assinews
risponde:
Il
guidatore di un autoveicolo, non responsabile di un sinistro
stradale nel quale abbia riportato danni fisici, ha diritto
al totale risarcimento degli stessi, mediante azione nei
confronti dell’assicuratore del responsabile, ai
sensi dell’art. 144, 1° comma del Codice delle
Assicurazioni (già art. 18, 1° comma, legge
990/1969).
E’ fatta salva ovviamente, qualora ne ricorrano
i presupposti, la procedura di risarcimento diretto prevista
dall’art. 149 del Codice citato.
Non
si può pertanto condividere quanto esposto né
al punto 1) né al punto 2): il danneggiato ha diritto
ad ottenere dall’assicuratore del responsabile il
rimborso del costo sostenuto per retribuire un sostituto.