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Quesito su rescindibilità polizze poliennali

In caso di sostituzione di polizza pluriennale R.E.nel 4/2006, per modifica capitali assicurati, di contratto avente come effetto originario il 2/2001 (scadenza 2011), è possibile voler esercitare la disdetta dello stesso usufruendo della nuova normativa “Bersani” non essendoci “soluzione di continuità” nell’ambito dello stesso assicurato/polizza, ritenendo come valida la prima data di stipula del 2/2001, oppure a tutti gli effetti è da considerarsi contratto nuovo dal 4/2006 e conseguentemente la prima scadenza utile per presentare regolare disdetta sarà il 4/2008 (terza annualità pagata)?

Assinews risponde:
Se la sostituzione implicava novazione del contratto, la polizza sostituente deve considerarsi una nuova polizza ed é dalla data di effetto di questa che si devono contarei tre anni. Al contrario, se la sostituzione non è da ritenersi novazione, allora conta la data di decorrenza della prima polizza, con quel che ne segue.
Sulla novazione, ved. le numerose nostre in argomento.

 

 

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