Quesito
su rescindibilità polizze poliennali
In
caso di sostituzione di polizza pluriennale
R.E.nel 4/2006, per modifica capitali assicurati,
di contratto avente come effetto originario
il 2/2001 (scadenza 2011), è possibile
voler esercitare la disdetta dello stesso usufruendo
della nuova normativa “Bersani”
non essendoci “soluzione di continuità”
nell’ambito dello stesso assicurato/polizza,
ritenendo come valida la prima data di stipula
del 2/2001, oppure a tutti gli effetti è
da considerarsi contratto nuovo dal 4/2006 e
conseguentemente la prima scadenza utile per
presentare regolare disdetta sarà il
4/2008 (terza annualità pagata)?
Assinews
risponde:
Se
la sostituzione implicava novazione del contratto,
la polizza sostituente deve considerarsi una
nuova polizza ed é dalla data di effetto
di questa che si devono contarei tre anni. Al
contrario, se la sostituzione non è da
ritenersi novazione, allora conta la data di
decorrenza della prima polizza, con quel che
ne segue.
Sulla novazione, ved. le numerose nostre in
argomento.