Quesito
su gestione conto separato
Nella
gestione del conto separato (dove vanno tutti gli
incassi dell’agenzia ecc.), gli incassi effettuati
dai collaboratori devono essere versati sempre sul
conto separato?
Vi è un riferimento normativo in tal senso?
Assinews
risponde:
Vorremmo
poter rispondere con un minimo di sicurezza, ma
purtroppo non ne siamo in grado. Cerchiamo, allora,
di riassumere la normativa.
L’art. 117, comma 1, del Codice delle Assicurazioni
stabilisce che “i premi pagati all’intermediario
(…), sono versati in un conto separato, del
quale può essere titolare ache l’intermediario
espressamente in tale qualità (…)”.
Il
comma 2 dell’’art. 54 del Regolamento
Isvap n. 5/2006 stabilisce a sua volta che: “i
premi pagati agli intermediari sono versati in un
conto corrente bancario o postale separato, intestato
all’impresa o all’intermediario stesso
espressamente in tale qualità”, e prosegue
stabilendo altresì che “Il versamente
avviene con immediatezza e comunque non oltre i
cinque giorni successivi a quello in cui i premi
sono stati ricevuti”.
Stacchiamo un momento dalla mera riproposizione
delle norme, per ricordare che “intermediario”
è pure il collaboratore iscritto alla sezione
E del RUI, con tutto ciò che ne deriva.
Una volta che l’Agente ha ricevuto le rimesse
dei propri collaboratori (in genere subagenti),
egli dovrà necessariamente versare tali importi,
entro i predetti 5 giorni, sul proprio conto separato.
Ma questa è una deduzione logica, perché
nel CdA e nel Regolamento non vi si trova traccia
specifica.
Negli “esiti della pubblica consultazione”,
a proposito delle regole di comportamento (art.
47), a pag. 71 si trova una risposta dell’ISVAP
ad un quesito riguardante il significato dell’espressione
“assegni girati” riferita agli assegni
non trasferibili. Ma dobbiamo confessare che non
siamo riusciti a comprendere la prosa dell’Isvap.
La questione ha una sua rilevanza a nostro parere.
Infatti, l’art. 47, comma 3, lett. a), del
Regolamento Isvap prescrive che gli intermediari
(e, dunque, anche gli E) possono ricevere dal contraente,
a pagamento dei premi assicurativi, “assegni
(..) muniti della clausola di non trasferibilità,
intestati o girati all’impresa per conto della
quale operano (…), oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità”.
Orbene, l’iscritto alla sezione E, collaboratore
dell’agente, può ricevere assegni a
lui direttamente intestati nella sua qualità
di (ad es.) subagente dell’agenzia XYZ della
compagnia alfabetagamma. Poiché detti assegni
devono essere muniti della clausola di non trasferibilità,
come mai potrà il subagente, dopo averli
versati sul “suo” conto separato, girarli
all’agente?
Ammettiamo pure una certa nostra insofferenza per
certe disposizioni di cui, francamente, non capiamo
il senso. Non possiamo però non chiederci
cosa ci stiano a fare i sindacati degli agenti e
dei broker se non si attivano presso l’Isvap
per chiarire norme di quanto meno assai difficile
comprensione. Nel caso in cui, invece, i sindacati
si siano attivati, chiediamo fin d’ora scusa.