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Quesito su gestione conto separato

Nella gestione del conto separato (dove vanno tutti gli incassi dell’agenzia ecc.), gli incassi effettuati dai collaboratori devono essere versati sempre sul conto separato?
Vi è un riferimento normativo in tal senso?

Assinews risponde:
Vorremmo poter rispondere con un minimo di sicurezza, ma purtroppo non ne siamo in grado. Cerchiamo, allora, di riassumere la normativa.

L’art. 117, comma 1, del Codice delle Assicurazioni stabilisce che “i premi pagati all’intermediario (…), sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare ache l’intermediario espressamente in tale qualità (…)”.

Il comma 2 dell’’art. 54 del Regolamento Isvap n. 5/2006 stabilisce a sua volta che: “i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità”, e prosegue stabilendo altresì che “Il versamente avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti”.
 
Stacchiamo un momento dalla mera riproposizione delle norme, per ricordare che “intermediario” è pure il collaboratore iscritto alla sezione E del RUI, con tutto ciò che ne deriva.

Una volta che l’Agente ha ricevuto le rimesse dei propri collaboratori (in genere subagenti), egli dovrà necessariamente versare tali importi, entro i predetti 5 giorni, sul proprio conto separato. Ma questa è una deduzione logica, perché nel CdA e nel Regolamento non vi si trova traccia specifica.

Negli “esiti della pubblica consultazione”, a proposito delle regole di comportamento (art. 47), a pag. 71 si trova una risposta dell’ISVAP ad un quesito riguardante il significato dell’espressione “assegni girati” riferita agli assegni non trasferibili. Ma dobbiamo confessare che non siamo riusciti a comprendere la prosa dell’Isvap.

La questione ha una sua rilevanza a nostro parere. Infatti, l’art. 47, comma 3, lett. a), del Regolamento Isvap prescrive che gli intermediari (e, dunque, anche gli E) possono ricevere dal contraente, a pagamento dei premi assicurativi, “assegni (..) muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano (…), oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità”.

Orbene, l’iscritto alla sezione E, collaboratore dell’agente, può ricevere assegni a lui direttamente intestati nella sua qualità di (ad es.) subagente dell’agenzia XYZ della compagnia alfabetagamma. Poiché detti assegni devono essere muniti della clausola di non trasferibilità, come mai potrà il subagente, dopo averli versati sul “suo” conto separato, girarli all’agente?

Ammettiamo pure una certa nostra insofferenza per certe disposizioni di cui, francamente, non capiamo il senso. Non possiamo però non chiederci cosa ci stiano a fare i sindacati degli agenti e dei broker se non si attivano presso l’Isvap per chiarire norme di quanto meno assai difficile comprensione. Nel caso in cui, invece, i sindacati si siano attivati, chiediamo fin d’ora scusa.

 

 

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